Le pubbliche amministrazioni che commettono un illecito nel sottoscrivere accordi di conciliazione sono soggette alle azioni di responsabilità della legge n. 20/1994
Amministrazioni pubbliche e accordi conciliativi in mediazione
Il decreto legislativo n. 28/2010 all’articolo 11 bis si occupa della sottoscrizione degli accordi di mediazione da parte delle pubbliche amministrazioni e della conseguente responsabilità. A tale fine la norma contiene due rinvii. Il primo riguarda il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001, che contiene le norme generali del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Il secondo invece rinvia all’articolo 1 della legge n. 20/1994, che disciplina l’azione di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti. La norma in sostanza, attraverso questi due rinvii, consente di individuare le amministrazioni pubbliche abilitate a sottoscrivere gli accordi di conciliazione per impegnare la Pubblica amministrazione e le responsabilità a cui potrebbero andare incontro.
Le pubbliche amministrazioni che possono sottoscrivere gli accordi di mediazione
Il comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001chiarisce che per amministrazioni pubbliche devono intendersi le seguenti:
Tutte queste amministrazioni pubbliche possono quindi sottoscrivere accordi conciliativi in sede di mediazione.
Azioni di responsabilità per chi sottoscrive gli accordi
Per quanto riguarda le azioni di responsabilità in cui possono incorrere le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di mediazione, l’art. 1 della legge n. 20/1994 prevede che nel giudizio di responsabilità di competenza della Corte dei Conti nei confronti dei soggetti che vi sono sottoposti, se questi concludono un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione la responsabilità contabile è limitata solo ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. La colpa grave si configura in presenza di una negligenza inescusabile che deriva da una violazione grave della legge o dal travisamento dei fatti.
La norma attua in sostanza il principio di responsabilità sancito dall’art. 28 della Costituzione. La norma prevede infatti che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici siano direttamente responsabili sotto il profilo civilistico, penalistico e amministrativo in relazione agli atti compiuti in violazione dei diritti, disponendo l’estensione della responsabilità anche allo Stato e agli Enti pubblici.
L’attività della Pubblica amministrazione del resto, come sancito dalla Costrizione all’art. 97 deve svolgersi nel pieno rispetto dei principi del buon andamento e dell’imparzialità.
Mancata partecipazione alla mediazione
Occorre ricordare inoltre che le pubbliche amministrazioni, al pari dei privati, se non partecipano alla mediazione incorrono anche nelle conseguenze negative contemplate dall’art. 12 bis del decreto legislativo n. 28/2010. Il giudice può infatti sanzionare la condotta “negativa” con la condanna al pagamento di una somma di denaro pari al doppio del contributo unificato e dalla condotta può desumere argomenti di prova nel giudizio successivo. La mancata partecipazione alla mediazione senza un motivo valido può condurre anche al pagamento di una somma in favore della controparte che il giudice determina in via equitativa, il cui ammontare non può superare le spese di giudizio maturate dopo la mediazione.
In questi casi, ossia quando la PA incorre in queste condotte, il giudice trasmette copia del provvedimento all’amministrazione pubblica coinvolta e al Pubblico Ministero presso la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.
Leggi anche: Incentivi alla mediazione per le Pubbliche amministrazioni
N.1
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