Accordo di mediazione: titolo idoneo per l’esecuzione specifica degli obblighi di fare e di non fare, analisi della disciplina procedurale
Esecuzione obblighi di fare e non fare: art. 12 decreto legislativo n. 28/2010
L’accordo di mediazione, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010, costituisce un titolo esecutivo idoneo anche per l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare se viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono.
Vediamo quindi cos’è, come è disciplinata e come si svolge questa forma particolare di esecuzione.
Obblighi di fare e non fare: la disciplina codicistica
Con il termine “esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare” ci si riferisce a una forma di esecuzione in forma specifica per mezzo della quale il creditore può ottenere l’adempimento della prestazione concordata con l’altra parte dell’accordo.
La disciplina dell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare è contenuta sia nel codice civile che nel codice di procedura civile.
L’articolo 2931 del codice civile dispone che, se la parte che vi sarebbe tenuta non adempie un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che lo stesso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
L’articolo 2933 del codice civile invece sancisce che se la parte che vi sarebbe tenuta non adempie un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere la distruzione, a spese del soggetto obbligato, di ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo. Se però non può essere ordinata la distruzione della cosa, perché di pregiudizio all’economia nazionale, l’avente diritto può conseguire il risarcimento del danno.
Regole procedurali per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare
Dal punto di vista procedurale l’articolo 26 del codice di procedura civile stabilisce, prima di tutto che, per questo tipo di esecuzione, è competente il giudice del luogo in cui l’obbligo previsto dall’accordo, sia esso di fare o di non fare, deve essere eseguito.
La disciplina procedurale vera e proprio però è contenuta nel titolo IV del Codice di procedura civile, che in soli tre articoli, detta le regole di questa esecuzione: 612, 613 e 614 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 612 c.p.c. chi vuole ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna (o di un accordo raggiunto in mediazione) relativa a un obbligo di fare o di non fare, deve notificare il precetto e presentare ricorso al giudice dell’esecuzione per la determinazione delle modalità di esecuzione. Il giudice dell’esecuzione, previa audizione della parte obbligata, emette un’ordinanza con cui:
Il successivo art. 613 c.p.c. dispone invece che l‘ufficiale giudiziario, dove necessario, può avvalersi dell’assistenza della forza pubblica. In caso di difficoltà durante l’esecuzione, deve richiedere al giudice dell’esecuzione le disposizioni necessarie per superarle e il giudice provvede con decreto.
La terza e ultima norma, ovvero l’articolo 614 c.p.c. stabilisce infine che, al termine o nel corso dell’esecuzione, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione una nota delle spese anticipate, vistata dall’ufficiale giudiziario, chiedendo l’emissione di un decreto d’ingiunzione.
Il giudice, se ritiene giustificate le spese indicate, provvede con decreto ai sensi dell’articolo 642.
Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e misure di coercizione indiretta
In passato si riteneva che questo istituto fosse applicabile solo a prestazioni fungibili, ovvero eseguibili da soggetti diversi rispetto a quello obbligato in origine, con pari soddisfazione del creditore. Questa limitazione però è stata superata dalla Legge n. 69/2009, che con l’art. 614 bis c.p.c. ha introdotto una misura coercitiva indiretta.
Leggi anche: Efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo di mediazione
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