Approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”(Ddl nr. 2032 “collegato infrastrutture”alla Finanziaria 2002). Cuore del provvedimento è la riforma della normativa sugli appalti (l.11 febbraio 1994, n.109).
Tra le principali innovazioni, la legge modifica l’art. 31 bis “Norme acceleratorie in materia di contenzioso”e prevede la possibilità da parte del responsabile del procedimento, di nominare una commissione per la formulazione della proposta di accordo bonario. La commissione è formata da tre componenti i quali, in possesso di specifica idoneità , sono così designati: il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico. Una volta formulato l’accordo bonario, questo assume natura transattiva se accettato dall’appaltatore. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve. Oltre a modificare l’art. 31 bis, il disegno di legge nr. 2032, abroga tutte le disposizioni che prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici.
PRINCIPALI NOVITA’ DEL DISEGNO DI LEGGE:
· L’accordo bonario viene proposto da una apposita commissione e non più dal responsabile del procedimento;
· La commissione è costituita indipendentemente dall’importo economico delle riserve iscritte sui documenti contabili;
· Diretta partecipazione delle parti nella formulazione dell’accordo bonario che può assumere natura transattiva e vincolante. Consulta la scheda riassuntiva dell’iter legislativo.