I crediti d’imposta sulle spese di mediazione relativi alle procedure del 2025 sono ora disponibili. Con il decreto del 6 maggio 2026, pubblicato il giorno successivo, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha approvato l’elenco delle domande ammesse al beneficio. Da quel momento gli importi riconosciuti sono visibili nel cassetto fiscale di ciascun beneficiario, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, e possono essere utilizzati in compensazione.
Per ADR Center, Organismo di Mediazione n. 1 del Ministero della Giustizia, il risultato ha un peso particolare: circa 350 clienti hanno ottenuto il riconoscimento del credito al termine delle procedure seguite dall’organismo. Un dato che conferma quanto conti accompagnare le parti fino in fondo, anche sul fronte delle agevolazioni fiscali a cui hanno diritto.
Una precisazione utile per evitare equivoci. I crediti riconosciuti dal Ministero della Giustizia riguardano esclusivamente le spese di mediazione sostenute nel 2025, per le quali le parti hanno presentato domanda attraverso il portale del Ministero tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026. La finestra relativa alle procedure del 2025 è quindi chiusa: non è più possibile inviare nuove istanze per quell’anno.
Per le spese di mediazione sostenute nel 2026 si potrà richiedere il credito nella prossima finestra, dal 1° gennaio al 31 marzo 2027. La domanda va presentata ogni anno a consuntivo, sempre per le procedure concluse nell’anno precedente.
Il credito d’imposta sulle spese di mediazione è previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 28/2010, riscritto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e operativo dal 30 giugno 2023. Le regole attuative sono fissate dal decreto del Ministero della Giustizia del 1° agosto 2023.
Il beneficio spetta alle parti che hanno preso parte a una mediazione civile e commerciale e copre tre voci di spesa:
Il credito è commisurato alle somme effettivamente versate, entro massimali precisi: fino a 600 euro per l’indennità di mediazione, fino a 600 euro per il compenso dell’avvocato e fino a 518 euro per il contributo unificato, per ciascuna procedura. Su base annua il beneficio non può superare 2.400 euro per le persone fisiche e 24.000 euro per le persone giuridiche. Se la mediazione si conclude senza accordo, gli importi spettanti sono ridotti della metà.
Il provvedimento fotografa un risultato significativo per l’intero settore: 4.502 istanze ammesse al beneficio, 360 organismi di mediazione coinvolti e 2.170.871,42 euro di crediti d’imposta complessivamente riconosciuti. È la prima applicazione su scala nazionale del meccanismo, riferita alle procedure concluse nel 2025, con domande presentate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026.
Chi ha presentato domanda può controllare l’esito in due modi. Sul portale del Ministero della Giustizia, all’indirizzo lsg.giustizia.it, è consultabile l’elenco delle domande accolte. Nel cassetto fiscale, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, è invece indicato l’importo del credito effettivamente disponibile per la compensazione.

Esempio di dettaglio del credito come appare nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate: codice tributo 7067, anno di riferimento e importo riconosciuto, disponibile per la compensazione.
Il credito si utilizza esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Non dà diritto a rimborso e può essere speso solo entro l’importo riconosciuto dal Ministero.
Nella compilazione del modello F24, il codice tributo da indicare nella sezione “Erario” è il 7067, relativo al credito per l’indennità di mediazione e per il compenso dell’avvocato (per il contributo unificato è previsto invece il codice 7068). L’importo va riportato nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno di riferimento” si indica l’anno di riconoscimento del credito, in formato AAAA, così come risulta nel cassetto fiscale.
Per la gestione pratica conviene rivolgersi al proprio commercialista o consulente fiscale, che inserirà il credito nel primo F24 utile, a compensazione di imposte e contributi dovuti.
Il decreto del 6 maggio 2026 chiude il primo ciclo applicativo del regime di incentivi introdotto dalla riforma Cartabia. I dati confermano che la mediazione, quando seguita con attenzione, non si limita a risolvere una controversia in tempi rapidi e a costi contenuti: produce anche un risparmio fiscale reale, riconosciuto direttamente dallo Stato.
ADR Center continuerà ad assistere gratuitamente tutti i propri clienti, persone fisiche e persone giuridiche, nel riconoscimento del credito d’imposta. Come già avvenuto nei primi mesi del 2026 per le procedure dell’anno precedente, accompagneremo le parti nella richiesta del beneficio per le spese di mediazione sostenute nel 2026, quando si aprirà la finestra dedicata nei primi tre mesi del 2027.
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