L’ordine degli avvocati del New Jersey, per cominciare, lamenta l’incertezza nella formulazione di alcune disposizioni dell’UMA in materia di segretezza. Queste sembrano consentire un trattamento particolare solo nei casi in cui la circolazione delle informazioni è di supporto probatorio in un processo ordinario che coinvolge un conciliatore accusato di ‘malpractice’.
La proposta di riforma da parte dell’ordine auspicherebbe, invece, la libera divulgazione della documentazione utilizzata durante la conciliazione, nell’ipotesi in cui abbia valenza probatoria nei processi contro i conciliatori. Si fa dunque riferimento generico alle cause derivate dalla conciliazione.
Un’ulteriore modifica al vecchio testo dello UMA, secondo l’ordine del New Jersey, consentirebbe al giudice penale di disattendere la confidenzialità dei fatti avvenuti in corso di conciliazione tutte le volte in cui devono essere svelati per rendere testimonianza su un crimine. Ciò sarebbe contrario a quanto avveniva precedentemente, quando il giudice poteva far venir meno tale riservatezza solo se la parte dimostrava che la prova non poteva essere acquisita in altro modo. Un altro caso per tale eccezione si presentava quando, nella valutazione del bilanciamento degli interessi, la prova del reato era più importante della riservatezza della documentazione relativa alla conciliazione.
L’intento riformatore prevedrebbe, inoltre, che al conciliatore sia legittimamente consentito di non riferire al giudice, oralmente o per iscritto, sui fatti che si sono svolti nel corso della conciliazione, in caso di controversia nella quale ha operato come terzo neutrale.
Infine, secondo la riforma che gli avvocati del New Jersey vorrebbero introdurre, la documentazione e le comunicazioni utilizzate nel corso di una conciliazione non avrebbero il privilegio della riservatezza qualora costituiscano prove, a carico o a discolpa, in un procedimento penale di abuso sui minori.
Progetti di riforma in materia di riservatezza sono tuttora in discussione anche in seno alla Commissione per la redazione dell’Uniform Mediation Act.La Commissione si riunirà nel corso di dicembre proprio per dibattere un nuovo emendamento relativo alla segretezza delle comunicazioni fatte durante le conciliazioni internazionali.
Secondo Nancy Rogers, portavoce della Commissione, il gruppo sta portando avanti la discussione con l’obiettivo limitato di rendere coerenti i principi di confidenzialità validi per le conciliazioni nazionali, oggetto dell’UMA, con i principi stabiliti nel modello di legge dell’UNCITRAL sulla conciliazione internazionale. Tali principi, al contrario di quanto proposto dall’ordine degli avvocati, stabiliscono la completa inutilizzabilità di dichiarazioni, offerte, opinioni e documenti usati nella conciliazione.
Secondola Rogers, l’emendamento è una versione del modello di legge UNCITRAL riscritto nella forma di legge nazionale.
Il progetto di emendamento preparato per l’incontro di dicembre manterrà le clausole essenziali del modello UNCITRAL, con alcune variazioni linguistiche necessarie a rendere l’emendamento conforme alle tradizioni legislative statunitensi. L’unico cambiamento sostanziale rispetto al modello UNCITRAL riguarda il trattamento delle comunicazioni nella conciliazione.
Un terzo protagonista del dibattito sull’UMA sono le organizzazioni che si occupano di ADR. I loro rappresentanti stanno valutando le possibilità di rivedere il testo, e hanno individuato come possibili aree di intervento le clausole sul conflitto di interessi e sulla protezione della confidenzialità . Sharon Press, direttrice del Centro perla Risoluzione delle Dispute della Florida e rappresentante del comitato dell’Association for Conflict Resolution, ha affermato che oggi, rispetto a 10 anni fa, quando gli standard del modello sono stati redatti, vi è una maggiore consapevolezza sui possibili conflitti di interesse. La proposta è riesaminare le regole per riflettere questa passata esperienza.
La Press ha affermato chela Commissione, dopo aver riesaminato gli standard, ha concluso che questi sono stati sviluppati nella forma di “regole-base, nell’attesa che nuove riflessioni sulla materia indichino quali sono le revisioni necessarie”. La commissione, inoltre, “non si aspetta di superare gli standard”ma di indirizzarsi verso quelle aree specifiche che richiedono una revisione.
(Marco Perrini e Onelia Onorati)
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