L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di mediatore civile e commerciale per il pubblico dipendente può essere concessa solo nel caso in cui questa non generi incompatibilità con la funzione pubblica (ovvero quando sussiste un conflitto di interesse) né quando implichi una vera e propria attività professionale. E’ pertanto auspicabile che, al fine di assicurare una certa omogeneità di trattamento e per conferire il massimo grado di trasparenza, ogni amministrazione adotti dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni. E’ quanto stabilito dalla nota n.3357/2012 del dipartimento della Funzione pubblica, che fornisce indicazioni in merito al regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività di mediatore civile e commerciale da parte dei pubblici dipendenti. Nel silenzio delle disposizioni legislative in materia, il dlgs n.28/2010 e il dm n.180 del 18.10.2010, la Funzione pubblica precisa che occorre richiamare i principi sull’incompatibilità previsti all’articolo 53 del dlgs n.165/2001. Norma che non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche se occasionali, che non sono compresi nei compiti e doveri d’ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
N.1
del registro al Ministero della Giustizia
Headquarters
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 Roma (RM)
Telefono: +39 06360937
Email: info@adrcenter.com
P.Iva: IT14722131001
Seguici su:
Menu
Link Utili
Il Gruppo
Powered by EfestoDev