L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di mediatore civile e commerciale per il pubblico dipendente può essere concessa solo nel caso in cui questa non generi incompatibilità con la funzione pubblica (ovvero quando sussiste un conflitto di interesse) né quando implichi una vera e propria attività professionale. E’ pertanto auspicabile che, al fine di assicurare una certa omogeneità di trattamento e per conferire il massimo grado di trasparenza, ogni amministrazione adotti dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni. E’ quanto stabilito dalla nota n.3357/2012 del dipartimento della Funzione pubblica, che fornisce indicazioni in merito al regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività di mediatore civile e commerciale da parte dei pubblici dipendenti. Nel silenzio delle disposizioni legislative in materia, il dlgs n.28/2010 e il dm n.180 del 18.10.2010, la Funzione pubblica precisa che occorre richiamare i principi sull’incompatibilità previsti all’articolo 53 del dlgs n.165/2001. Norma che non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche se occasionali, che non sono compresi nei compiti e doveri d’ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Onde procedere all’autorizzazione, l’amministrazione, in sede di istruttoria, dovrà dunque verificare la natura dell’incarico che dovrà essere caratterizzato dall’occasionalità e non dovrà presentare alcun profilo di conflitto di interesse rispetto all’attività istituzionale. Inoltre, l’eventuale autorizzazione dovrà contenere espressamente la “clausola” che l’incarico dovrà svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro, eventualmente utilizzando gli strumenti oggi vigenti (ferie, permessi personali), sempre che questi siano compatibili con le esigenze dell’amministrazione.
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