Riforma del processo civile e mediazione

Il 29 aprile la Camera dei Deputati ha approvato il D.D.L. n. 1441 bis contenente, tra l’altro, la delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione civile e commerciale. Il testo torna ora a Palazzo Madama con delle modifiche che riguardano esclusivamente il filtro per l’accesso delle cause civili alla corte di cassazione, votato peraltro all’unanimità.
La delega al governo assicura così un importante contributo all’alleggerimento del carico giudiziario, disponendo che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti iscritti in un Registro presso il Ministero della Giustizia, molti dei quali già esistenti e che già applicano la procedura di mediazione, a cui potranno affiancarsi gli organismi di conciliazione istituiti dai Tribunali e presso i Consigli degli ordini professionali.
Il tutto nel rispetto della normativa comunitaria, oltre che in coordinamento con le altre disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, come l\’art. 40 del D. Lgs. n. 5/2003, con cui è stata introdotta e disciplinata la procedura di conciliazione nel giudizio civile societario.
Per avere, però, un vero effetto deflativo la riforma dovrebbe prevedere la mediazione come obbligatoria, imponendo alle parti di esperire un tentativo di conciliazione quale presupposto ineludibile per poter successivamente adire il giudice. In sostanza, prevedere semplicemente “il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione, nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione”, è indubbiamente accettabile in termini di principio ma di scarsa utilità pratica in quanto non garantisce di migliorare l’efficienza della giustizia civile.
La conciliazione preventiva è infatti una alternativa che nel 90% dei casi si conclude con esito positivo e con costi molto contenuti e che comunque, in caso contrario, non inibisce o ostacola il ricorso successivo alle altre forme di gestione del contenzioso né ne condiziona l’esito.
È auspicabile, dunque, che allorquando si metterà mano ai decreti delegati, ossia dopo l’approvazione della legge delega al Governo, ogni eccesso di processualizzazione della conciliazione venga evitato.

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del registro al Ministero della Giustizia