La mediazione è stata profondamente modificata dalla riforma del processo civile, che l’ha estesa a nuove materie e ha pensato alla stessa in versione telematica
La riforma del processo civile e la mediazione
Il decreto legislativo n. 149/2022 del 10 ottobre 2022, contenente la disciplina di attuazione della legge delega n. 206/2021 interviene con modifiche di rilievo anche in materia di mediazione.
Mediazione a cui si affiancano, come strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, anche la negoziazione e l’arbitrato. Strumenti questi ultimi che, al pari della mediazione, vengono fortemente incentivati dalla riforma, soprattutto con l’obiettivo primario di deflazionare il contenzioso giudiziario.
Le principali novità sulla mediazione
L’intervento operato sull’istituto della mediazione prevede la modifica e l’introduzione ex novo di interessanti disposizioni nel testo del decreto legislativo n. 28/2010, che ha attuato l’ articolo 60 della legge n. 69/2019, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Queste le novità di maggiore interesse, che meritano di essere menzionate.
Vengono ampliate le materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità, che in virtù della riforma sono le seguenti: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità’ medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o tramite altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società’ di persone e subfornitura.
Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di proporre la domanda di mediazione grava su chi ha fatto ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, il giudice alla prima udienza, una volta accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione fissa l’udienza solo dopo che è scaduto il termine di durata della mediazione, ossia tre mesi prorogabili di altri tre su accordo scritto delle parti.
Legittimazione in mediazione degli amministratori condominiali, che potranno attivare, partecipare o aderire al procedimento. Il verbale di conciliazione, nel rispetto delle regole e dei poteri che la legge riconosce all’assemblea condominiale, viene sottoposto all’approvazione di quest’ultima, che delibera nel termine indicato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze indicate dall’art. 1336 c.c., stabilendo che in caso di mancata approvazione la conciliazione deve intendersi non conclusa.
Decisamente corposi gli interventi sul procedimento di mediazione, compresa la durata del procedimento, ma la novità di maggiore interesse è rappresentata dalla mediazione telematica che prevede la formazione e la sottoscrizione di ogni atto nel rispetto delle regole stabilite dal Codice dell’Amministrazione digitale.
Applicazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 bis della legge n. 20/1994, sulla giurisdizione e il controllo della Corte dei Conti, quando l’accordo di conciliazione viene sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche.
Previste poi conseguenze processuali in caso di mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, condotta da cui il giudice può desumere argomenti di prova.
Ultima ma non per importanza, l’estensione del gratuito patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di mediazione. Previsione che prevede una disciplina specifica sulle condizioni reddituali di accesso, sulle modalità di presentazione dell’istanza per l’ammissione anticipata, sull’Organo competente a ricevere detta istanza, sul ricorso esperibile in caso di rigetto dell’istanza, sugli effetti dell’ammissione anticipata, sulla revoca del provvedimento di ammissione, sul compenso da riconoscere all’avvocato e infine sulle sanzioni e controlli della Guardia di Finanza.
MondoADR pubblicherà degli approfondimenti tematici sulle principali novità introdotte.