La Corte d’Appello di Roma con sentenza 4 marzo 2021, ha accolto il gravame e capovolto il provvedimento di primo grado, che stabiliva che l’onere di presentare l’istanza di mediazione spettasse all’opponente, dichiarando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione , con la sentenza n. 19596/20.
In seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione finanziaria, il giudice assegnava alle parti il termine per l’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
La procedura veniva avviata dal creditore opposto, ma non veniva poi prodotta in giudizio la prova della proposizione dell’istanza; di conseguenza, il Tribunale riteneva che non si fosse verificata la condizione di procedibilità, ma seguendo il primo orientamento (quello della sentenza 24269/2019), dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo con la conseguenza della definitiva esecutività di questo.
Veniva proposto appello, con cui si chiedeva, fermo restando il mancato avveramento della condizione di procedibilità posta dall’art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010, di pronunciare non l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La
Corte d’Appello di Roma, nel decidere, si è allineata ai principi affermati dalla nota Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596; di conseguenza, ha accolto l’appello e ha revocato il d.i. opposto, interpretazione che appare più corretta, almeno fino a quando le Sezioni Unite non dovessero intervenire nuovamente sulla questione (conforme Corte d’appello di Bari, sez. II, 18 febbraio 2021, n. 287).
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Chiunque sia a presentare la domanda (sia opponente, sia opposto) dimostra saggezza, e maturità emotiva mediante il
Perdono che sia educativo e non passivo
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