Intervento dell’on.le Anna Maria Bernini sullo schema di decreto

Con riferimento all’articolo 1, l’onorevole Bernini Bovicelli rileva l’esigenza di mantenere dal punto di vista terminologico una uniformità tra provvedimenti, sia con riferimento al testo dell’articolo 1 che con riferimento agli emanandi decreti attuativi, proponendo l’utilizzazione delle definizioni già usate nel decreto ministeriale n. 222 del 2004. In ordine all’articolo 4, ritiene opportuno, in conformità dei regolamenti di conciliazione oggi esistenti, prevedere che la domanda di mediazione indichi il valore indicativo della controversia e possa anche essere presentata congiuntamente dalle parti in lite. Ai fini dell’informativa prevista dal comma 3, osserva come, dal punto di vista pratico, possa risultare difficile individuare il primo colloquio con l’avvocato, ritenendo più opportuno ancorare l’informativa ad un differente e più chiaro momento, come, ad esempio, quello della raccolta della delega. Esprime poi forti perplessità sulla previsione della sanzione della nullità.
Ritiene che debbano essere comprese nel novero delle materie di cui all’articolo 5, comma 1, anche quelle relative ai patti parasociali, ai contratti di trasferimento delle partecipazioni sociali ed alla fornitura di servizi turistici. A norma del comma 3, lo svolgimento della mediazione non dovrebbe precludere la trascrizione della domanda giudiziale. L’elenco di cui al comma 4 dovrebbe essere integrato con il riferimento ai procedimenti sommari previsti dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Propone inoltre alcune integrazioni al testo del comma 5 e di prevedere che gli effetti processuali della domanda di mediazione, di cui al comma 6, decorrano dal momento della notifica ovvero del deposito presso l’organismo di conciliazione.
In relazione all’articolo 8, osserva che l’obbligatorietà della consulenza tecnica appare in contrasto con lo spirito della mediazione. Ritiene inoltre che si debba prevedere la mera facoltà di nominare un ausiliario, per evitare un ingiustificato aggravio di costi in capo alle parti quando ciò possa essere evitato. Nell’articolo 9 ritiene necessario precisare che alla riservatezza sia tenuto, oltre al mediatore, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’organismo. La disciplina dell’articolo 10, al comma 1 dovrebbe invece essere completata con il riferimento anche al giudizio proseguito a seguito dell’insuccesso della mediazione, mentre al comma 2 dovrebbe essere estesa a tutti coloro che partecipano al procedimento di mediazione.
Allo scopo di evitare ogni rapporto diretto tra mediatori e parti al di fuori dell’organismo di conciliazione, propone di emendare il testo dell’articolo 11, comma 2, con la previsione della comunicazione della proposta di conciliazione del mediatore alle parti per il tramite dell’organismo di conciliazione. Propone inoltre di precisare nell’articolo 12 che il verbale dell’accordo sia omologato «su istanza di parte». In relazione all’articolo 13, ritiene opportuno introdurre un meccanismo di incentivo alla mediazione legato al regime delle spese processuali anche con riferimento alla mancata adesione al tentativo di conciliazione, ovvero alla mancata comparizione dinnanzi al mediatore dopo l’adesione al tentativo di mediazione.
Rileva altresì che nell’articolo 16 non è stata fornita una disciplina transitoria che disciplini la sorte degli organismi di conciliazione già abilitati a gestire i tentativi di conciliazione di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003. Con riferimento all’articolo 20 ritiene di primaria importanza introdurre una previsione contenente una specifica agevolazione fiscale sul compenso del professionista derivante dall’assistenza del cliente in mediazione. Evidenzia, infine, talune problematiche che possono derivare dalle abrogazioni disposte dall’articolo 23, comma 1.

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