L’Irlanda si prepara a recepire le norme Ue in materia di mediazione nelle controversie transfrontaliere, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/52/CE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 23 aprile 2008. La Direttiva impone a tutti gli Stati Membri, (tranne la Danimarca che ha scelto di non applicare la direttiva in virtù di una prerogativa prevista da un protocollo allegato ai trattati) di recepire nel diritto interno le norme in essa contenute entro il 21 maggio 2011. Benché in molti Stati membri erano in vigore norme riguardanti la mediazione già da prima dell’adozione della direttiva, essi sono comunque tenuti a comunicare alla Commissione entro la suddetta data le disposizioni adottate per attuarla che devono specificamente menzionare la direttiva.
Ad oggi però solo quattro paesi (Estonia, Francia, Italia e Portogallo) hanno comunicato alla Commissione di aver attuato tali norme mentre la Lituania e la Slovacchia hanno notificato i nomi degli organi giurisdizionali competenti a rendere esecutivi gli accordi transfrontalieri risultanti dalla mediazione. Nella maggior parte dei paesi leggi sulla mediazione sono attualmente all’esame dei rispettivi parlamenti nazionali. Come in Grecia, dove proprio in questi giorni la legge sulla mediazione è in corso di approvazione al Parlamento e l’Irlanda, dove il 16 novembre scorso la Commissione per la riforma del diritto ha pubblicato il nuovo Rapporto “Risoluzione Alternativa delle controversie: Mediazione e Conciliazione”.
Le oltre 231 pagine di rapporto contengono 108 raccomandazioni su come gli strumenti di ADR, identificati nella mediazione e nella conciliazione, possono funzionare nel sistema giuridico irlandese andando così oltre l’applicazione della Direttiva europea e “riorganizzando” il loro utilizzo anche nelle controversie che sorgono internamente (in diversi settori: commerciale, familiare, tra consumatori, diritti di proprietà). Il Rapporto distingue tra i concetti di conciliazione e mediazione, dove per conciliazione si intende un processo in cui il terzo neutrale ha un ruolo consultivo, “assiste attivamente” le parti nel raggiungimento di un accordo e può fare raccomandazioni in merito al contenuto e al risultato della controversia, mentre per mediazione si intende quel procedimento in cui il terzo neutrale si limita ad assistere le parti nel raggiungimento di una soluzione negoziata condivisa , ma non può proporre lui stesso una soluzione. Il Rapporto contiene infine una proposta di legge sulla mediazione, in cui vengono concretizzate le raccomandazioni della Commissione. La legge regola la mediazione nelle controversie sorte internamente e contiene un focus sulle controversie transfrontaliere.
La legge passerà ora al vaglio del Parlamento irlandese e probabilmente verrà approvata entro la prima metà del 2011, in tempo con la scadenza data dall’Europa