Una Corte d’appello californiana ha recentemente stabilito che certa documentazione probatoria utilizzata durante una conciliazione non è coperta dal vincolo della confidenzialità e può essere, quindi, utilizzata nel corso di un successivo processo ordinario, in quanto le norme statali in materia di prove non riguardano le dimostrazioni dei fatti e la cd. “raw evidence”
I fatti. Durante una causa civile, gli attori avevano prodotto in giudizio materiale probatorio già utilizzato in una precedente controversia risolta attraverso una conciliazione. Benchè l’accordo conciliativo prevedesse il dovere di riservatezza sui documenti predisposti dai consulenti, l’art. 1119 del Codice californiano sulle prove stabilisca l’obbligo di non divulgazione dei documenti allegati o prodotti durante la conciliazione e la Corte di primo grado avesse giudicato come protetti da riservatezza quegli stessi documenti, gli attori si appellarono affermando che la riservatezza in tema di conciliazione non riguardava le prove precostituite, quali fotografie e dati materiali, chiedendone pertanto l’ammissione probatoria nel processo ordinario.
La Corte d’appello adita si è pronunciata per l’inapplicabilità del principio di riservatezza alle prove documentali presentate nella fase conciliativa, in quanto la confidenzialità coprirebbe solo le negoziazioni, trattative, comunicazioni, ammissioni e discussioni svolte per trovare l’accordo nella mediazione.
La norma di cui all’art. 1119 del Codice californiano sulle prove, infatti, distinguendo tra i diversi documenti probatori da proteggere con la confidenzialità , ha previsto l’obbligo di riservatezza solo per i documenti scritti, implicitamente escludendo la raw evidence. Tanto più che l’art. 1120 non conferisce riservatezza al materiale probatorio solo perchè utilizzato nella conciliazione, a conferma dell’interpretazione dei giudici d’appello californiani secondo cui la confidenzialità nel corso di questa procedura ha lo scopo di proteggere specificamente il negoziato tra le parte, ma non le circostanze di fatto su cui esse stesse si basano, le quali – restando escluse dall’obbligo di non divulgazione – possono essere utilizzate in altri procedimenti.