La Commissione Giustizia della Camera approva lo schema di decreto legislativo sulla mediazione

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, rilevato che:
l’istituto della «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dall’articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nonchè dei principi della direttiva 2008/52/CE, viene configurato, per determinate materie, come condizione di procedibilità  del successivo eventuale giudizio;
che il procedimento di mediazione si svolge secondo le forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione;
al mediatore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, è attribuito il potere di formulare una proposta di mediazione: potere che – deve ritenersi – le parti implicitamente gli conferiscono nel momento stesso in cui instaurano il procedimento di mediazione;
la predetta proposta, in caso di fallimento della conciliazione, produrrà , nell’ambito del successivo eventuale giudizio, le rilevanti conseguenze in materia di spese processuali previste dall’articolo 13;
il sistema configurato dallo schema di decreto legislativo, pertanto, non può che reggersi su una figura di mediatore «forte»: dotato di solida preparazione, di competenze tecniche specialistiche nelle materie in relazione alle quali è chiamato ad operare, di requisiti che garantiscano il massimo grado di imparzialità ; gli organismi di conciliazione, a loro volta, dovranno assicurare il massimo livello di serietà  ed efficienza;
risulta quindi necessario che sia prevista direttamente dal decreto legislativo quantomeno una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità  del mediatore, nonchè la serietà  e l’efficienza degli organismi di conciliazione;
l’articolo 4, comma 1, primo periodo, prevede che la domanda di mediazione sia presentata mediante il deposito di un’istanza presso un organismo di conciliazione, senza indicare alcun criterio di competenza territoriale; appare quindi necessario prevedere opportuni criteri di competenza territoriale al fine di scongiurare che la norma si presti a strumentalizzazioni che, in ipotesi, potrebbero rendere eccessivamente onerosa alla parte convenuta la partecipazione al procedimento di mediazione in un luogo molto distante dalla sua residenza o sede;
la competenza territoriale dell’organismo di conciliazione potrà  essere determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell’ambito del distretto della Corte d’appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;
l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa dipendere la litispendenza non dal deposito dell’istanza di mediazione ma dal fatto di un terzo, poichè per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione alle altre parti, effettuata dal responsabile dell’organismo ai sensi dell’articolo 8, comma 1;
appare opportuno che anche il tempo della domanda sia determinato con riguardo al deposito dell’istanza;
l’articolo 4, comma 3, prevede a carico dell’avvocato un obbligo di informazione sanzionato con la nullità  del contratto stipulato con l’assistito;
l’applicazione della sanzione della nullità  e della relativa disciplina appaiono, nel caso di specie, inappropriate; al contrario, non sembrano sussistere ostacoli alla qualificazione del comportamento omissivo dell’avvocato in termini di illecito disciplinare;
l’articolo 5, comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità  rispetto all’azione giudiziaria, comprendendovi la materia dei «patti di famiglia»; tale materia si caratterizza non solo per la frequente intersezione di diritti disponibili e diritti indisponibili, ma anche per gli ambiti e confini ancora incerti nell’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza;
appare quindi opportuna una precisa indicazione dell’oggetto delle controversie, riconducibili alla predetta materia, che devono costituire oggetto di mediazione;
risulta inoltre necessario sopprimere il comma 7 dell’articolo 5, poichè non appare conferente configurare la mediazione come condizione di procedibilità  rispetto al procedimento arbitrale, che è procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione;
all’articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all’articolo 116 del codice di proceduta civile;
la disciplina del dovere di riservatezza di cui all’articolo 9, potrebbe essere completata con la previsione dell’obbligo del mediatore di restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta nel corso del procedimento medesimo; tale previsione risulterebbe tra l’altro prodromica e strumentale in ordine al rispetto del divieto di utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, previsto dall’articolo 10;
all’articolo 10, in considerazione della ratio della disposizione medesima, che è quella di impedire che le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione siano successivamente riversate nel giudizio, occorre valutare la possibilità  di prevedere che sulle predette dichiarazioni e informazioni non sia ammesso, oltre alla prova testimoniale, anche il giuramento decisorio;
appare altresì opportuno valutare la possibilità  di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all’articolo 2113 del codice civile,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia prevista direttamente dal decreto legislativo una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità  del mediatore, nonchè la serietà  e l’efficienza dell’organismo di conciliazione;
2) all’articolo 4, comma 1, sia previsto che la competenza territoriale dell’organismo di conciliazione sia determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell’ambito del distretto della Corte d’appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;
3) all’articolo 4, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole «a pena di nullità  del contratto concluso con l’assistito»;
4) sia soppresso il comma 7 dell’articolo 5;

e con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 4, comma 3, valuti il Governo l’opportunità  di prevedere che la litispendenza si produca dal momento del deposito dell’istanza di mediazione presso l’organismo di conciliazione;
b) all’articolo 5, comma 1, valuti il Governo l’opportunità  di precisare l’oggetto della materia denominata «patti di famiglia»;
c) all’articolo 8, valuti il Governo l’opportunità  di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all’articolo 116 del codice di proceduta civile;
d) all’articolo 9, comma 2, valuti il Governo l’opportunità  di prevedere che il mediatore, concluso il procedimento di mediazione, sia tenuto a restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta;
e) all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l’opportunità  di prevedere l’inammissibilità  anche del giuramento decisorio;
f) valuti il Governo l’opportunità  di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all’articolo 2113 del codice civile.

Articoli correlati

ADR Center apre 3 nuove sedi a gestione diretta

L'organismo di mediazione Nr. 1 del Ministero della Giustizia continua ad ampliare la propria rete sul territorio nazionale. ADR Center annuncia il passaggio a gestione diretta delle sedi di Bergamo e Varese, già attive in passato in convenzione con altri organismi, e l'apertura di una nuova sede a Salerno.

Leggi l’articolo

Disponibili nel cassetto fiscale i crediti d’imposta della mediazione

I crediti d'imposta sulle spese di mediazione relativi alle procedure del 2025 sono ora disponibili. Con il decreto del 6 maggio 2026, pubblicato il giorno successivo, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha approvato l'elenco delle domande ammesse al beneficio. Da quel momento gli importi riconosciuti sono visibili nel cassetto fiscale di ciascun beneficiario, nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, e possono essere utilizzati in compensazione.

Leggi l’articolo

ADR Center apre nuove sedi in Italia

L'organismo di mediazione Nr. 1 del Ministero della Giustizia continua ad ampliare la propria rete sul territorio nazionale, con l'obiettivo di coprire tutte le circoscrizioni di tribunale in Italia. ADR Center annuncia infatti l'apertura di tre nuove sedi in Calabria: Castrovillari, Locri e Vibo Valentia.

Leggi l’articolo

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia