La Commissione Europea adotta le regole per le controversie telematiche

La Commissione Europea ha adottato nuove regole per l’utilizzo delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie aventi ad oggetto l’accusa di registrazione abusiva di indirizzi Internet, utilizzando il nascente suffisso dell’Unione Europea “.eu”.

Le nuove regole ADR sono disegnate per fornire ai titolari di un marchio commerciale o di servizi un’opportunità  per sfidare la registrazione di nomi a dominio attraverso il nuovo dominio “.eu”, che siano simili o identici all’oggetto della loro proprietà  intellettuale.

Tali norme della Commissione Europea recitano che la procedura di ADR dovrebbe rispettare le migliori prassi nel campo, per “assicurare che le registrazioni speculative ed abusive siano evitate il più possibile”. Esse prevedono inoltre che i procedimenti contengano delle regole procedurali minime, simili a quelle contenute nella “Politica Uniforme in materia di Soluzione delle Controversie”(UDRP) della “Società  Internet per i Numeri ed i Nomi Assegnati”(ICANN), adottate dalla maggior parte di coloro che registrano nomi su Internet per risolvere le controversie sull’utilizzo abusivo di nomi a dominio.

L’UDRP (Politica Uniforme in materia di Soluzione delle Controversie), adottato dall’ICANN nel 1999, prevede difatti, nel caso di infrazione durante la registrazione di nomi a dominio, un rapido processo arbitrale per risolvere le questioni sulla rivendicazione di diritti relativi ad un marchio commerciale o di servizi. Secondo la linea prevalente di tale politica, coloro che rivendicano un diritto devono dimostrare: che il nome registrato è identico o idoneo a creare confusione in quanto simile ai loro marchi commerciali o di servizi; che colui che registra non ha alcun interesse legittimo nel nome a dominio e che il nome a dominio è stato registrato ed utilizzato in mala fede.

Secondo le regole sull’ADR della Commissione Europea quindi, un nome a dominio sarebbe soggetto a revoca o trasferimento, ove esso sia identico o idoneo a creare confusione per somiglianza rispetto a dei marchi commerciali o di servizi, nel caso in cui sia registrato da un entità  che non abbia diritti o interessi legittimi sul nome e quando sia registrato od utilizzato in mala fede.

Sempre in base a tali norme un interesse legittimo può essere dimostrato quando il titolare del nome a dominio stia pianificando di offrire o abbia cominciato ad offrire beni e servizi, quando sia stato previamente identificato attraverso il nome a dominio oppure nel caso in cui sia in corso di utilizzazione per uno scopo legittimo a carattere non commerciale o per fini giusti.

La registrazione in mala fede invece può essere sostenuta quando il nome a dominio è stato registrato solamente per essere venduto o dato in concessione al titolare di un marchio commerciale o di servizi, per ostacolarne l’uso al titolare di un marchio commerciale o di servizi oppure per creare un impatto negativo sulle attività  professionali di un concorrente.

Infine stabiliscono che il titolare del nome a dominio ed il “Registro Europeo per i Domini Internet”(EURID), registro appositamente selezionato dalla Commissione, partecipino in ogni procedura ADR.

Ogni procedimento deve quindi iniziare con il deposito di una denuncia contro la registrazione di un nome a dominio, ma la mancanza ad opera di una parte nel “replicare entro i limiti di tempo fissati o nel comparire ad una delle udienze prefissate può essere considerata come motivo di acquiescenza rispetto alle rivendicazioni della controparte”.

Le sessioni di arbitrato possono essere con uno o con tre arbitri e le decisioni devono essere adottate entro un mese dal termine dell’istruttoria. Tutte le decisioni saranno pubblicate ed i “risultati dell’ADR dovranno essere vincolanti per le parti ed il Registro, salvo che siano avviati processi davanti al giudice entro 30 giorni di calendario, decorrenti dalla notifica alle parti del risultato della procedura di ADR”.

L’EURID (Registro Europeo per i Domini Internet) può scegliere diversi fornitori di servizi di ADR, ma devono essere “enti con una buona reputazione e con una esperienza adeguata nell’operare in modo obiettivo, trasparente e senza discriminazioni”e devono fornire accesso pubblico ad un elenco di soggetti neutrali che specifichi le loro qualifiche.

Infine “chi tiene le sessioni di ADR deve essere imparziale ed indipendente e deve rivelare al fornitore del servizio di ADR, prima di accettare la nomina, tutte le circostanze che facciano emergere ragionevoli dubbi circa la sua imparzialità  ed indipendenza. Se a qualsiasi stadio durante la procedura amministrativa, emergono nuove circostanze che fanno sorgere ragionevoli dubbi circa l’imparzialità  ed indipendenza di chi presiede la sessione di ADR, costui/costoro dovrà /dovranno debitamente rivelare tali circostanze al fornitore del servizio”.

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