Il Ministero della giustizia vieta la “rivendita” dei corsi per mediatori da parte di società e enti non accreditati

Sono state pubblicate nel sito del Ministero della giustizia le nuove FAQ relative al DM 180/2010 e al D.Lgs. 28/2010 insieme ad una nota illustrativa per la compilazione dei modelli di domanda. Le FAQ chiariscono puntualmente diversi dubbi interpretativi della nuova normativa di riferimento, in particolar modo riguardo il periodo di transitorio.

Una delle FAQ – che riportiamo integralmente di seguito –  stronca il fenomeno divenuto ultimamente preoccupante della promozione e organizzazione da parte di enti o società non iscritte nell’elenco degli enti di formazione con la conseguente successiva “rivendita” o “sub-appalto” dei corsi a enti accreditati.

Un soggetto giuridico non iscritto nell’elenco degli enti di formazione, può pubblicizzare e organizzare un corso di formazione per mediatori ai sensi del DM 180/2010, istaurando un rapporto contrattuale ed economico con i partecipanti e dando  incarico, poi, per  la preparazione ed organizzazione  del corso ad un altro ente di formazione accreditato?

Alla luce dei controlli documentali da parte del Ministero della Giustizia che possono avvenire anche successivamente all’erogazione del corso e della responsabilità in capo all’ente di formazione accreditato (si pensi alla tenuta dei registri, alle prove di esame e alle fatture emesse) è necessario che gli enti di formazioni istaurino un rapporto contrattuale ed economico diretto con i partecipanti senza alcuna intermediazione. Quindi non è consentito ad un ente non accreditato, cioè non iscritto nell’elenco degli enti di formazione, organizzare un corso per mediatori ai sensi del DM 180/2010. Inoltre, nelle comunicazioni promozionali deve essere sempre ben chiaro che l’ente che eroga il corso è uno di quelli accreditati all’elenco del Ministero della Giustizia citando il numero di accreditamento e i formatori accreditati.

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del registro al Ministero della Giustizia