Punito 3 volte chi non concilia

Punito 3 volte chi non conciliaChi rifiuta l’accordo non ha diritto al processo breve, nè all’indennizzo per il processo lungo. È questa una delle novità del decreto legge 83/2012, in pubblicazione oggi sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti per la crescita. Tra queste, le modifiche alla legge Pinto. L’articolo 54 del decreto sulla crescita modifica l’articolo 2 della legge Pinto (n. 89/2001) e aggiunge il comma 2-quinquies, in cui si elencano i casi in cui non è riconosciuto l’indennizzo, anche se il processo è durato per un tempo irragionevole. Tra queste ipotesi spicca il caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (provvedimento sulla conciliazione). Ai sensi dell’articolo 13 citato, quando il provvedimento che definisce il giudizio (celebrato a seguito del fallimento della mediazione) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Quindi chi vince paga le spese, se la sentenza che gli dà ragione è esattamente corrispondente alla proposta di mediazione rifiutata dall’interessato. Ora non solo chi vince deve pagare le spese del processo  (per sé e per chi ha perso la causa), non solo deve pagare allo stato una sanzione pari al contributo unificato: oltre a tutto ciò perde il diritto all’indennizzo se il processo è durato oltre il termine ragionevole (sei anni per tutti e tre i gradi di giudizio). L’indennizzo, invece, spetta nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 2010): in questo caso il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e altre spese affrontate durante la mediazione.
La novità sulla esclusione dell’equo indennizzo vuole incentivare il più possibile la mediazione e si colloca sulla scia di altre disposizioni del medesimo tenore. Si consideri, a questo proposito, l’articolo 8 del dlgs 28/2010. Questo articolo punisce chi non partecipa alla mediazione: innanzi tutto dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (una sorta di ammissione di colpa); ma soprattutto il giudice deve condannare la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Potrebbe verificarsi anche il caso di chi non partecipa alla mediazione e rifiuta la proposta di mediazione (che comunque l’altra parte ha chiesto che venisse formulata, sempre se previsto dal regolamento dell’organismo di mediazione). Se così fosse,  si rischia di pagare tre volte il contributo unificato.

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