Comunicato stampa
Il Coordinamento della Conciliazione Forense, associazione che riunisce 44 organismi di mediazione costituiti in seno ad ordini di avvocati, da cinque anni si pone l’obiettivo di promuovere la mediazione in ambito forense, valorizzando il ruolo dell’avvocato e implementando la qualità del servizio offerto.
A seguito della pubblicazione del comunicato della Corte Costituzionale con riferimento ai noti procedimenti sulla mediazione civile e commerciale, gli organismi aderenti al Coordinamento, confrontandosi sul punto, hanno espresso la massima cautela rispetto ai contenuti di una sentenza che ancora non è stata pubblicata.
È bene, innanzitutto, ricordare che il comunicato della Consulta preannuncia una sicura censura sull’eccesso di delega con riferimento alla questione dell’obbligatorietà, ma la normativa sulla mediazione sembra ben destinata a sopravvivere, come pure l’attività degli organismi, in primis quelli forensi che hanno registrato decine di migliaia di procedimenti attivati.
Il Coordinamento ha da sempre ritenuto (già dall’assemblea di Milano del 2009, ben prima della legge sulla mediazione), nella prospettiva di funzionalità degli stessi Organismi, che “la mediazione debba essere incentivata e promossa, su base prevalentemente volontaria”.
Il Coordinamento non ha, pertanto, condiviso la scelta iniziale del legislatore di imporre l’obbligatorietà su un’ampia serie di materie, non tutte idonee al modello di mediazione previsto nella stessa legge. Tuttavia, il Coordinamento oggi AUSPICA che tutto il lavoro positivo che è stato fatto in seno agli ordini forensi che hanno promosso la costituzione di organismi di mediazione, nonché da parte dei tanti avvocati che hanno deciso di prestare la propria professionalità in qualità di mediatori, non debba andare disperso.
Non può porsi in dubbio che l’esperienza dell’obbligatorietà della mediazione, ampiamente perfettibile nel modello di mediazione realizzato e nelle forzature imposte dal legislatore, abbia però indotto una conoscenza del metodo conciliativo ed abbia contribuito a sviluppare una cultura professionale più orientata alla soluzione consensuale della controversia.
A fronte di una parte dell’avvocatura che ha legittimamente contestato alcune imposizioni normative, gli stessi avvocati hanno saputo cogliere al meglio – ove possibile, per alcune materie che meglio si prestano alla mediazione – le potenzialità del nuovo strumento.
Il Coordinamento ribadisce, quindi, il forte e duplice auspicio: da un lato che il legislatore possa apporre i giusti correttivi per calibrare al meglio il modello della mediazione, magari implementando gli incentivi, anche professionali, e valorizzando sempre di più il ruolo dell’avvocato che assiste la parte in mediazione; dall’altro lato che gli avvocati possano continuare rivolgersi alla mediazione anche in regime di facoltatività, ove la controversia possa ragionevolmente prestarsi ad una sede non aggiudicativa, nell’interesse primario della parte coinvolta nella controversia.
Sedi aderenti: Ancona – Ascoli Piceno – Bari – Bergamo – Brescia – Bologna – Bolzano – Busto Arsizio – Crema – Fermo – Ferrara – Firenze – Forlì Cesena – Ivrea – L’Aquila – Latina – Macerata – Mantova – Messina – Milano – Modena – Monza – Nocera Inferiore – Nola – Palermo – Pavia – Perugia – Pesaro – Pescara – Pinerolo – Pordenone – Prato – Ravenna – Rossano – Rovereto – Spoleto – Teramo – Terni – Tivoli – Trento – Treviso – Venezia – Verona
1 commento
credo che si possa fare una valutazione a posteriori positiva: l’obbligatorietà strumento sicuramente “rozzo” di affermazione di un istituto giuridico ha raggiunto nel breve periodo uno scopo di non poco momento, quello cioè di affermare la funzionalità necessaria sul piano culturale delle mediaconciliazione, rilevando che dopo un un negoziato diretto fallito – e a maggior ragione dopo la mancanza di un qualunque negoziato – sussiste la possibilità di negoziare ancora e non la sola possibilità di andare in giudizio. Credo che prima di essere un fatto culturale la avversarialità sia un fatto di consuetudine, non sussistendo fino ad ora una legge che costruisse un istituto che si potesse frapporre con una efficienza dedicata tra un negoziato diretto e un ricorso alla giurisdizione. Poi è diventato un fatto culturale che ha radici prima di tutto in una forzata consuetudine. In breve si può concludere che si sia aperta una strada in salita – sempre perchè l’obiettivo è di considerevole profilo sociale – per dare a tutti i consociati una possibilità di soddisfare interessi e bisogni con tempestività senza che si debbano per forza vestire di diritti per essere rilevanti in tutta la loro estensione davanti al giudice che è anche limitazione ovvero mutilazione necessaria della pretesa, che finisce per essere valorizzata solo a posteriori e non con l’immediata efficacia necessaria nell’interesse autentico ed esclusivo dei consociati. E altro si potrebbe aggiungere…. ma credo sia fin troppo deduttivamente noto. grazie per l’ospitalità