La Spagna verso una legislazione nazionale sulla mediazione familiare

In Spagna non esiste ad oggi una legge nazionale che disciplini la materia della mediazione familiare. Ciò è in netto contrasto con la Raccomandazione n° (98) 1, del 21 gennaio, del Comitato dei Ministri del Consiglio d\’Europa – sulla mediazione familiare – che invita “gli stati membri a promuovere e rinforzare la mediazione familiare”, dando precise indicazioni sulla sua area d\’azione, sull\’organizzazione dei servizi, sui metodi, etc., e con la Legge spagnola 15/2005 dell’ 8 luglio, che ha apportato modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in materia di separazione coniugale e divorzio e che ha dato mandato al Governo di proporre un progetto di legge sulla mediazione.
Una svolta in senso contrario pare essersi avuta lo scorso febbraio quando la Commissione Giustizia del Parlamento spagnolo ha approvato una proposta di legge presentata dal maggiore partito di sinistra, Izquerda Unida IU, sostenuto dai due partiti catalani Esquerda Republicana ERC, Iniciativa Verde ICV, con cui si invitava il Governo ad emanare entro il 2009 una legge in materia di mediazione familiare, basata sui principi di volontarietà, imparzialità, riservatezza e neutralità.
La normativa è necessaria per ridurre i conflitti familiari e per consentire ai coniugi di addivenire ad una risoluzione che sia il più possibile pacifica e che consenta loro, allo stesso tempo, di raggiungere interessi reciproci. Inoltre, tale normativa consentirebbe anche di ridurre i costi economici e sociali delle separazioni e dei divorzi, che solo negli ultimi 27 mesi hanno raggiunto in Spagna il numero di 365.000.
Seguendo questa direzione e tempi burocratici permettendo, la Spagna dovrebbe essere dotata di una legge nazionale in materia di mediazione familiare entro la fine del 2010. Tale legge dovrà rispettare gli istituti di mediazione – e quindi raccordarsi agli stessi – creati dalle Comunità  Autonome, che già da qualche anno hanno adottato una legge in tal senso. Pioniera la Regione Catalana, che approvò nel 2001 – con non pochi contrasti in merito a chi avrebbe dovuto essere abilitato a praticare la mediazione e a quali condizioni – una legge sulla mediazione familiare, che successivamente fu presa a modello anche da altre Comunità, tra cui Valencia e la Galizia. Ultima l’Andalusia, il cui Governo ha approvato la Legge il 12 febbraio scorso che entrerà in vigore nell’agosto prossimo. All’art. 10 di tale legge- al pari delle leggi delle altre Comunità Autonome- è fatto espresso divieto agli avvocati di poter esercitare la funzione di mediatore familiare stante la “natura personale” della mediazione. Ciò in quanto il Governo Andaluso ritiene che gli avvocati per la loro preparazione squisitamente giuridica, potrebbero avanzare inopportune osservazioni, allontanandosi pertanto da quella che è la natura dell’istituto. Detto divieto non opera qualora gli avvocati costituiscano una associazione professionale che realizzi un servizio di mediazione familiare insieme con sociologi e psicologi.
Appare plausibile e di buon senso prevedere che nel corpo della legge nazionale, non venga vietato all’avvocato/mediatore di assistere i coniugi nel corso di una mediazione, e che questa non venga inserita tra i servizi pubblici e di dominio della Pubblica Amministrazione, così come avviene nelle Comunità Autonome. Infine appare altresì plausibile che il Governo spagnolo consenta il ricorso alla mediazione familiare ai coniugi, in tutti quei casi in cui sia possibile ritenere la sussistenza, quale causa del conflitto, di abusi, siano essi di natura fisica che psichica. Ciò in linea col dettato del Principio III (ix) della Racc. comunitaria, in cui espressamente si impone al mediatore di usare una “particolarissima attenzione per conoscere se vi siano state violenze tra le parti o se queste siano suscettibili di riprodursi nel futuro e quali effetti potrebbero avere sulla situazione delle parti nella negoziazione,…”. Auspicabile dunque anche per la Spagna un libero accesso da parte dei coniugi alla mediazione, qualora siano presenti tali condizioni, affinché possano essere  coadiuvati nella elaborazione degli accordi di separazione, senza discutere in termini di colpa o di responsabilità.

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