I danni punitivi continuano ad affacciarsi nell’arbitrato

Nel recente caso Stark v. Sandberg, Phoenix & von Gontard, l’arbitro nominato per dirimere la controversia tra loro insorta aveva assegnato ai Sigg.ri Stark la somma di 6 milioni di dollari quali danni punitivi derivanti dal comportamento gravemente scorretto posto in essere dalla controparte nei loro confronti.

Contro il lodo, la parte soccombente ha proposto ricorso dinanzi alla District Court, che ha annullato la parte relativa alla condanna ai danni punitivi, affermando che nella clausola compromissoria l’eventualità  di questo tipo di risarcimento era stata inequivocabilmente esclusa dalle stesse parti. I coniugi Stark hanno a loro volta impugnato questa decisione e la Corte d’appello USA dell’ottavo distretto ha deciso di confermare totalmente l’originaria condanna a 6 milioni di dollari per danni punitivi contenuta nel lodo.

La questione fondamentale sorta nel corso del giudizio dinanzi alla Corte d’appello consisteva nel riconoscere o meno la legittimità  delle parti di escludere o limitare di comune accordo, fin dalla convenzione arbitrale, i danni punitivi.

In tal caso, i giudici federali hanno espressamente escluso tale facoltà  in capo alle parti, sulla base del principio secondo cui il tentativo di eliminare gli eventuali danni punitivi, o di porvi un tetto, equivaleva ad esonerare dalle proprie responsabilità  future colui che fosse stato riconosciuto colpevole di aver agito con dolo o colpa grave. Infatti, per le stesse ragioni, la legge del Missouri, così come non consente ad una parte in lite di rinunciare al diritto di far valere la responsabilità  della controparte, allo stesso modo non permette ad una parte di rinunciare al diritto di ottenere i danni punitivi. La Corte federale, inoltre, ha stabilito che l’arbitro non era incorso nella mancata osservanza del principio affermato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso BMW v. Gore, secondo cui un Tribunale arbitrale che condanni una parte a danni punitivi per un ammontare dieci volte superiore alla somma effettivamente richiesta dalla parte danneggiata a titolo di risarcimento, viola il diritto del convenuto al contraddittorio.

Nel caso in oggetto, pur avendo l’attore reclamato danni per una somma complessiva di appena 4.000 dollari, l’ottenimento di una condanna del convenuto al pagamento di 6 milioni di dollari doveva ritenersi lecita, poichè lo stesso convenuto non era riuscito a dimostrare che l’arbitro conoscesse il caso BMW o che le parti avessero depositato in arbitrato la relativa sentenza per portarla alla sua conoscenza affinchè ne tenesse conto.

Ugualmente importante è il fatto che con questa decisione la Corte d’appello USA ha, per un verso, dato ingresso per la prima volta in un giudizio arbitrale alla validità  come precedente del caso BMW e, per altro verso, ha affermato l’imperatività  della norma statale relativa alla irrinunciabilità  dei danni punitivi, con la conseguenza che essa non può essere derogata nemmeno attraverso il consenso espresso da ambedue le parti nella clausola compromissoria.

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