Scarica Sentenza Tribunale di Brescia n. 2544-2026

La mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria può produrre conseguenze economiche diverse e cumulabili. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 2544/2026, offre un esempio particolarmente utile: una compagnia assicurativa, rimasta assente dalla procedura senza fornire alcuna comunicazione, viene condannata non soltanto al pagamento del doppio contributo unificato, ma anche al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa per la mediazione.[1]

Il punto merita attenzione soprattutto perché le due conseguenze non hanno la stessa natura. Il doppio contributo costituisce una sanzione processuale prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 28/2010; il rimborso delle spese di mediazione, invece, si colloca sul diverso terreno delle spese necessarie alla tutela giudiziale e del principio di soccombenza. Confondere i due piani rischia di trasformare la sentenza in qualcosa che non dice.

Mediazione obbligatoria nelle controversie assicurative

La controversia nasce da una polizza sanitaria. L’assicurata, dopo avere sostenuto spese per un intervento e per successivi trattamenti, aveva richiesto alla compagnia il pagamento dell’indennizzo. A fronte del rifiuto, aveva attivato la mediazione civile obbligatoria davanti all’organismo competente presso l’Ordine degli Avvocati. La procedura si era conclusa negativamente per la mancata partecipazione della compagnia e l’assenza di qualsiasi comunicazione.[2]

La materia assicurativa rientra tra quelle per le quali l’art. 5 d.lgs. 28/2010 prevede il previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La parte istante aveva dunque correttamente attivato il procedimento prima di rivolgersi al Tribunale.[3]

Mancata partecipazione alla mediazione: il doppio contributo unificato

Accolta in larga parte la domanda dell’assicurata, il Tribunale prende espressamente in considerazione il comportamento tenuto dalla compagnia nella fase di mediazione e la condanna al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.[4]

La decisione applica l’attuale art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010: quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non abbia partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Non si tratta quindi di una conseguenza lasciata alla mera discrezionalità del giudice una volta accertati i presupposti previsti dalla norma.[5]

Il dato pratico è particolarmente significativo per banche, assicurazioni, imprese e altri soggetti che ricevono numerosi inviti in mediazione: la scelta di non partecipare non può essere considerata economicamente neutra. La valutazione sulla convenienza di un accordo resta libera, ma l’assenza ingiustificata dal primo incontro è una condotta cui l’ordinamento collega conseguenze autonome.

Spese di mediazione: possono essere rimborsate dalla parte soccombente?

La parte più interessante della sentenza di Brescia è però un’altra. Il Tribunale pone a carico della compagnia anche le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento di mediazione e le aggiunge alle spese di lite.[6]

Questa statuizione si inserisce in un orientamento che ha ricevuto un importante sostegno dalla Corte di cassazione. Con l’ordinanza n. 32306 del 21 novembre 2023, la seconda sezione civile ha affermato che le spese della mediazione sono assimilabili alle spese del processo e, proprio per questa ragione, non si cumulano alla domanda principale ai fini della determinazione del valore della controversia.[7]

La Cassazione si pronunciava specificamente sulla competenza per valore e non dettava una regola generale sulla liquidazione delle spese. Il principio è stato tuttavia utilizzato dalla successiva giurisprudenza di merito per riconoscere la rimborsabilità delle spese effettivamente sostenute nella mediazione obbligatoria alla parte risultata vittoriosa, purché l’esborso sia adeguatamente provato. In questo senso si sono espressi, tra gli altri, il Tribunale di Napoli n. 1733/2025, il Tribunale di Catanzaro n. 2431/2025 e il Tribunale di Cagliari n. 173/2026.[8]

Doppio contributo e rimborso delle spese di mediazione sono due conseguenze diverse

È importante non sovrapporre le due statuizioni. La condanna al doppio contributo unificato deriva direttamente dall’art. 12-bis, comma 2, ed è collegata alla mancata partecipazione senza giustificato motivo. Il rimborso delle spese della mediazione segue invece la logica delle spese necessarie sostenute dalla parte vittoriosa e presuppone che tali costi siano stati effettivamente sostenuti e provati.

Esiste poi una terza conseguenza, ancora diversa. L’art. 12-bis, comma 3, consente al giudice, se richiesto e quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, di condannare la parte soccombente che non abbia partecipato al primo incontro a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata entro il limite massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione. Anche questa misura non va confusa con il rimborso documentato dei costi sostenuti per avviare e svolgere la procedura.[9]

In termini pratici, quindi, una mancata partecipazione ingiustificata può collocare la parte soccombente di fronte a più voci economicamente distinte:

  • il rimborso delle ordinarie spese di lite secondo il principio di soccombenza;
  • il rimborso delle spese documentate sostenute dalla controparte per la mediazione, quando riconosciute come spese assimilabili a quelle processuali;
  • la sanzione del doppio contributo unificato prevista dall’art. 12-bis, comma 2;
  • l’eventuale ulteriore somma equitativa prevista dall’art. 12-bis, comma 3, se richiesta e se ne ricorrono i presupposti.

Il maggior danno riconosciuto dall’assicurazione non è una sanzione per l’assenza in mediazione

La sentenza contiene anche una condanna della compagnia al pagamento di 5.000 euro a titolo di maggior danno. Questo passaggio deve essere tenuto nettamente distinto dalla mediazione. Il Tribunale riconosce tale somma per la necessità dell’assicurata di utilizzare risorse proprie e per il patema d’animo derivato dal rifiuto di erogare la prestazione assicurativa.[10]

Non si tratta, quindi, di un risarcimento per la mancata partecipazione alla mediazione. Attribuire alla decisione questo significato sarebbe inesatto e finirebbe per sovrapporre la responsabilità derivante dalla gestione del rapporto assicurativo alle specifiche conseguenze processuali previste dal d.lgs. 28/2010.

Cosa cambia in pratica per chi riceve un invito in mediazione

Il messaggio operativo della sentenza è semplice: disertare una mediazione obbligatoria può costare più della sola sanzione prevista dalla legge. Se la parte che non partecipa soccombe poi nel giudizio, al doppio contributo unificato possono affiancarsi le spese processuali e, quando documentate e riconosciute, anche quelle sostenute dalla controparte nella fase di mediazione.

Per la parte istante, la decisione suggerisce altrettanta attenzione: le spese della mediazione devono essere allegate e provate mediante fatture, ricevute o altra documentazione dell’effettivo pagamento. La giurisprudenza che ne ammette il recupero non trasforma infatti tali costi in una voce automatica e forfettaria.

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[1] Tribunale di Brescia, sentenza 6 marzo 2026, n. 2544: la compagnia assicurativa, assente dalla mediazione, è stata condannata al doppio contributo unificato e al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento.

[2] Tribunale di Brescia, sentenza n. 2544/2026, parte in fatto: la mediazione si è conclusa negativamente per mancata partecipazione e assenza di comunicazioni della resistente.

[3] Art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo vigente: tra le materie soggette a mediazione obbligatoria rientrano le controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

[4] Tribunale di Brescia, sentenza n. 2544/2026, motivazione e dispositivo.

[5] Art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.

[6] Nel dispositivo il Tribunale liquida le spese di lite e vi aggiunge espressamente le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento di mediazione.

[7] Cass. civ., sez. II, ord. 21 novembre 2023, n. 32306, Rv. 669388-01: le spese della mediazione sono assimilabili alle spese del processo e non si cumulano alla domanda principale ai fini della determinazione del valore della causa.

[8] Cfr. Trib. Napoli, sent. 18 febbraio 2025, n. 1733; Trib. Catanzaro, sent. 22 novembre 2025, n. 2431; Trib. Cagliari, sent. 26 gennaio 2026, n. 173. Questi precedenti valorizzano l’assimilazione delle spese di mediazione alle spese processuali, subordinandone il rimborso alla prova dell’effettivo esborso.

[9] Art. 12-bis, comma 3, d.lgs. n. 28/2010: nei casi di mediazione obbligatoria, il giudice, se richiesto, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, entro il limite massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione.

[10] Tribunale di Brescia, sentenza n. 2544/2026: la somma di euro 5.000 è liquidata a titolo di maggior danno per l’impiego di risorse proprie e per il patema d’animo conseguente al rifiuto della prestazione assicurativa, non per la mancata partecipazione alla mediazione.

Mediazione obbligatoria disertata: doppio contributo e rimborso delle spese

Massima

La sentenza n. 2544/2026 conferma quindi che la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria può determinare il pagamento del doppio contributo unificato e, sul diverso piano della regolazione delle spese, non impedisce che alla parte vittoriosa siano rimborsati anche i costi sostenuti per il procedimento di mediazione. Il punto più utile non è tanto l’ennesima applicazione della sanzione, quanto la fotografia complessiva delle conseguenze economiche dell’assenza dalla mediazione: conseguenze che possono cumularsi, ma che devono essere tenute giuridicamente distinte per presupposti, funzione e destinatario del pagamento.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 06/03/2026
N° sentenza: 2544
Curia: Tribunale di Brescia
Argomento/i: Mediazione obbligatoria, Sanzione per mancata partecipazione
Materia/e: Contratto di assicurazione

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La mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria può produrre conseguenze economiche diverse e cumulabili. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 2544/2026, offre un esempio particolarmente utile: una compagnia assicurativa, rimasta assente dalla procedura senza fornire alcuna comunicazione, viene condannata non soltanto al pagamento del doppio contributo unificato, ma anche al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa per la mediazione.[1]

Il punto merita attenzione soprattutto perché le due conseguenze non hanno la stessa natura. Il doppio contributo costituisce una sanzione processuale prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 28/2010; il rimborso delle spese di mediazione, invece, si colloca sul diverso terreno delle spese necessarie alla tutela giudiziale e del principio di soccombenza. Confondere i due piani rischia di trasformare la sentenza in qualcosa che non dice.

Mediazione obbligatoria nelle controversie assicurative

La controversia nasce da una polizza sanitaria. L’assicurata, dopo avere sostenuto spese per un intervento e per successivi trattamenti, aveva richiesto alla compagnia il pagamento dell’indennizzo. A fronte del rifiuto, aveva attivato la mediazione civile obbligatoria davanti all’organismo competente presso l’Ordine degli Avvocati. La procedura si era conclusa negativamente per la mancata partecipazione della compagnia e l’assenza di qualsiasi comunicazione.[2]

La materia assicurativa rientra tra quelle per le quali l’art. 5 d.lgs. 28/2010 prevede il previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La parte istante aveva dunque correttamente attivato il procedimento prima di rivolgersi al Tribunale.[3]

Mancata partecipazione alla mediazione: il doppio contributo unificato

Accolta in larga parte la domanda dell’assicurata, il Tribunale prende espressamente in considerazione il comportamento tenuto dalla compagnia nella fase di mediazione e la condanna al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.[4]

La decisione applica l’attuale art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010: quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non abbia partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Non si tratta quindi di una conseguenza lasciata alla mera discrezionalità del giudice una volta accertati i presupposti previsti dalla norma.[5]

Il dato pratico è particolarmente significativo per banche, assicurazioni, imprese e altri soggetti che ricevono numerosi inviti in mediazione: la scelta di non partecipare non può essere considerata economicamente neutra. La valutazione sulla convenienza di un accordo resta libera, ma l’assenza ingiustificata dal primo incontro è una condotta cui l’ordinamento collega conseguenze autonome.

Spese di mediazione: possono essere rimborsate dalla parte soccombente?

La parte più interessante della sentenza di Brescia è però un’altra. Il Tribunale pone a carico della compagnia anche le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento di mediazione e le aggiunge alle spese di lite.[6]

Questa statuizione si inserisce in un orientamento che ha ricevuto un importante sostegno dalla Corte di cassazione. Con l’ordinanza n. 32306 del 21 novembre 2023, la seconda sezione civile ha affermato che le spese della mediazione sono assimilabili alle spese del processo e, proprio per questa ragione, non si cumulano alla domanda principale ai fini della determinazione del valore della controversia.[7]

La Cassazione si pronunciava specificamente sulla competenza per valore e non dettava una regola generale sulla liquidazione delle spese. Il principio è stato tuttavia utilizzato dalla successiva giurisprudenza di merito per riconoscere la rimborsabilità delle spese effettivamente sostenute nella mediazione obbligatoria alla parte risultata vittoriosa, purché l’esborso sia adeguatamente provato. In questo senso si sono espressi, tra gli altri, il Tribunale di Napoli n. 1733/2025, il Tribunale di Catanzaro n. 2431/2025 e il Tribunale di Cagliari n. 173/2026.[8]

Doppio contributo e rimborso delle spese di mediazione sono due conseguenze diverse

È importante non sovrapporre le due statuizioni. La condanna al doppio contributo unificato deriva direttamente dall’art. 12-bis, comma 2, ed è collegata alla mancata partecipazione senza giustificato motivo. Il rimborso delle spese della mediazione segue invece la logica delle spese necessarie sostenute dalla parte vittoriosa e presuppone che tali costi siano stati effettivamente sostenuti e provati.

Esiste poi una terza conseguenza, ancora diversa. L’art. 12-bis, comma 3, consente al giudice, se richiesto e quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, di condannare la parte soccombente che non abbia partecipato al primo incontro a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata entro il limite massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione. Anche questa misura non va confusa con il rimborso documentato dei costi sostenuti per avviare e svolgere la procedura.[9]

In termini pratici, quindi, una mancata partecipazione ingiustificata può collocare la parte soccombente di fronte a più voci economicamente distinte:

  • il rimborso delle ordinarie spese di lite secondo il principio di soccombenza;
  • il rimborso delle spese documentate sostenute dalla controparte per la mediazione, quando riconosciute come spese assimilabili a quelle processuali;
  • la sanzione del doppio contributo unificato prevista dall’art. 12-bis, comma 2;
  • l’eventuale ulteriore somma equitativa prevista dall’art. 12-bis, comma 3, se richiesta e se ne ricorrono i presupposti.

Il maggior danno riconosciuto dall’assicurazione non è una sanzione per l’assenza in mediazione

La sentenza contiene anche una condanna della compagnia al pagamento di 5.000 euro a titolo di maggior danno. Questo passaggio deve essere tenuto nettamente distinto dalla mediazione. Il Tribunale riconosce tale somma per la necessità dell’assicurata di utilizzare risorse proprie e per il patema d’animo derivato dal rifiuto di erogare la prestazione assicurativa.[10]

Non si tratta, quindi, di un risarcimento per la mancata partecipazione alla mediazione. Attribuire alla decisione questo significato sarebbe inesatto e finirebbe per sovrapporre la responsabilità derivante dalla gestione del rapporto assicurativo alle specifiche conseguenze processuali previste dal d.lgs. 28/2010.

Cosa cambia in pratica per chi riceve un invito in mediazione

Il messaggio operativo della sentenza è semplice: disertare una mediazione obbligatoria può costare più della sola sanzione prevista dalla legge. Se la parte che non partecipa soccombe poi nel giudizio, al doppio contributo unificato possono affiancarsi le spese processuali e, quando documentate e riconosciute, anche quelle sostenute dalla controparte nella fase di mediazione.

Per la parte istante, la decisione suggerisce altrettanta attenzione: le spese della mediazione devono essere allegate e provate mediante fatture, ricevute o altra documentazione dell’effettivo pagamento. La giurisprudenza che ne ammette il recupero non trasforma infatti tali costi in una voce automatica e forfettaria.

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[1] Tribunale di Brescia, sentenza 6 marzo 2026, n. 2544: la compagnia assicurativa, assente dalla mediazione, è stata condannata al doppio contributo unificato e al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento.

[2] Tribunale di Brescia, sentenza n. 2544/2026, parte in fatto: la mediazione si è conclusa negativamente per mancata partecipazione e assenza di comunicazioni della resistente.

[3] Art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo vigente: tra le materie soggette a mediazione obbligatoria rientrano le controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

[4] Tribunale di Brescia, sentenza n. 2544/2026, motivazione e dispositivo.

[5] Art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.

[6] Nel dispositivo il Tribunale liquida le spese di lite e vi aggiunge espressamente le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento di mediazione.

[7] Cass. civ., sez. II, ord. 21 novembre 2023, n. 32306, Rv. 669388-01: le spese della mediazione sono assimilabili alle spese del processo e non si cumulano alla domanda principale ai fini della determinazione del valore della causa.

[8] Cfr. Trib. Napoli, sent. 18 febbraio 2025, n. 1733; Trib. Catanzaro, sent. 22 novembre 2025, n. 2431; Trib. Cagliari, sent. 26 gennaio 2026, n. 173. Questi precedenti valorizzano l’assimilazione delle spese di mediazione alle spese processuali, subordinandone il rimborso alla prova dell’effettivo esborso.

[9] Art. 12-bis, comma 3, d.lgs. n. 28/2010: nei casi di mediazione obbligatoria, il giudice, se richiesto, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, entro il limite massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione.

[10] Tribunale di Brescia, sentenza n. 2544/2026: la somma di euro 5.000 è liquidata a titolo di maggior danno per l’impiego di risorse proprie e per il patema d’animo conseguente al rifiuto della prestazione assicurativa, non per la mancata partecipazione alla mediazione.

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