Scarica Sentenza Tribunale di Taranto N. 1725-2026
I compensi per l’assistenza in mediazione non si confondono con quelli della successiva causa. Il Tribunale di Taranto applica l’art. 20, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 e liquida 1.323 euro per le attività dell’avvocato nel procedimento, oltre a 190,32 euro di esborsi documentati. La decisione permette di verificare, importi alla mano, come funziona la liquidazione separata delle spese di mediazione.[1]
Recupero del compenso professionale e mediazione con il Comune
Un avvocato aveva ricevuto da un Comune un incarico di difesa davanti al Consiglio di Stato, con una convenzione che fissava un compenso omnicomprensivo di 20.000 euro oltre accessori. Dopo il giudizio favorevole all’ente, l’amministrazione aveva però corrisposto soltanto 2.300 euro, richiamando una disposizione del proprio regolamento interno che collegava il compenso alle spese liquidate dal giudice amministrativo. Il professionista chiedeva il saldo di 17.700 euro e, prima della causa, esperiva una procedura di mediazione, conclusa senza accordo per la mancata partecipazione dell’ente.[2]
Il Tribunale respinge l’eccezione sul rito, poiché la speciale procedura dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 riguarda i compensi per prestazioni giudiziali rese nel processo civile, non l’attività svolta davanti al giudice amministrativo. Nel merito, prevale la convenzione sottoscritta: il regolamento comunale, richiamato soltanto per quanto non già pattuito, non può modificare unilateralmente il compenso concordato. Accolta la domanda principale, la decisione si sofferma poi sulle spese della mediazione, che il professionista aveva chiesto espressamente di recuperare.[3]
Compensi dell’avvocato in mediazione: cosa prevede l’art. 20, comma 1-bis
L’art. 20, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 stabilisce che l’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri della tabella dedicata. La tabella 25-bis distingue la fase di attivazione, quella di negoziazione e la fase di conciliazione. Quest’ultima non va attribuita automaticamente quando il procedimento si conclude senza accordo; l’eventuale accordo dà inoltre luogo, alle condizioni fissate dalla norma, all’aumento del 30 per cento dei compensi relativi alle prime due fasi.[4]
Nel caso deciso a Taranto, la mediazione si era chiusa negativamente. Il giudice liquida per l’assistenza del legale 1.323 euro: la cifra corrisponde esattamente alla somma dei valori medi previsti, per lo scaglione da 5.200,01 a 26.000 euro, per la fase di attivazione (441 euro) e per quella di negoziazione (882 euro). È un dato interessante perché rende trasparente il criterio applicato e separa le attività della mediazione dalla difesa svolta nel successivo giudizio.[5]
Spese di mediazione documentate: perché vengono rimborsati anche 190,32 euro
La sentenza riconosce anche 190,32 euro di esborsi sostenuti per la mediazione, sulla base della documentazione prodotta dall’attore. È una voce diversa dal compenso professionale di 1.323 euro: i primi sono importi pagati per la procedura, il secondo remunera l’attività del difensore. Il dispositivo riunisce poi i compensi di giudizio e mediazione in un’unica cifra di 6.400 euro, pari a 5.077 euro per il processo più 1.323 euro per la mediazione; gli esborsi complessivi ammontano a 454,32 euro, comprensivi di quelli della mediazione, del contributo unificato e della marca da bollo.[6]
Anche da questo punto di vista, la distinzione è decisiva: l’attività professionale si liquida in relazione alle prestazioni e ai parametri applicabili; gli importi dovuti all’organismo richiedono invece la prova concreta della spesa. La semplice allegazione del fallimento della mediazione, oppure della mancata partecipazione della controparte, non sostituisce né l’indicazione delle attività del difensore né la documentazione dei versamenti.
Il Comune non può ricomprendere una nuova mediazione nell’incarico precedente
Per opporsi alla rifusione, l’amministrazione aveva sostenuto che l’attività di mediazione fosse già compresa nella convenzione di incarico del 2020. Il Tribunale esclude questa lettura: quella convenzione regolava la difesa dell’ente nel giudizio amministrativo, mentre il procedimento di mediazione successivo riguardava il recupero del compenso dovuto allo stesso avvocato. Non si trattava quindi di una fase ulteriore della prestazione difensiva originaria, bensì di un’attività prestata in una controversia nuova, nella quale l’ex cliente era controparte.[7]
La distinzione, pur legata alle clausole di quella specifica convenzione, interessa più in generale i rapporti professionali: per stabilire se un’attività sia già remunerata occorre verificare oggetto del mandato, parti assistite e controversia concretamente trattata, non limitarsi alla circostanza che il medesimo avvocato abbia operato in entrambe le vicende.
Mediazione obbligatoria, contratto d’opera e limiti del precedente
Il Tribunale qualifica la procedura esperita come mediazione obbligatoria. Il recupero dei compensi dell’avvocato può essere ricondotto alla materia del contratto d’opera, inserita nell’elenco dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 dopo la riforma Cartabia; in giurisprudenza di merito l’inclusione del contratto d’opera intellettuale è stata espressamente sostenuta anche con riferimento alla responsabilità professionale. La sentenza tarantina, tuttavia, non sviluppa una specifica motivazione sulla qualificazione della materia: il suo contributo è soprattutto nella liquidazione delle spese.[8]
Va tenuta distinta anche la mancata partecipazione del Comune. Nel caso esaminato, l’assenza spiega l’esito negativo della mediazione, ma la sentenza non pronuncia una specifica condanna sanzionatoria ex art. 12-bis d.lgs. 28/2010. I 1.323 euro e i 190,32 euro non sono quindi una sanzione per l’assenza: sono voci di spesa riconosciute nel quadro della regolazione della soccombenza.
Cosa chiedere al giudice per recuperare i costi della mediazione
La lezione pratica di Taranto riguarda la redazione della domanda e la documentazione. È utile formulare una richiesta distinta per i compensi dell’assistenza in mediazione, indicando le fasi effettivamente svolte e il relativo scaglione della tabella 25-bis, e per gli esborsi versati all’organismo, allegando fatture o ricevute e prove di pagamento. La presenza di una convenzione professionale pregressa impone inoltre di verificare se essa regoli davvero anche la nuova procedura.
L’utilità della pronuncia va oltre il dato economico. Essa riconosce che l’assistenza legale in mediazione è una prestazione specifica, che non perde autonomia solo perché l’accordo non viene raggiunto e il conflitto prosegue davanti al giudice. Il fallimento del tentativo non cancella l’attività svolta, ma neppure garantisce automaticamente la ripetizione di qualunque costo: è la combinazione tra soccombenza, domanda formulata, attività accertata e spese provate a sorreggere la liquidazione.
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[1] Tribunale di Taranto, sent. n. 1725/2026, 18 settembre 2026, pp. 6-7: euro 1.323 per l’assistenza nella mediazione ed euro 190,32 per gli esborsi documentati.
[2] Tribunale di Taranto, sent. n. 1725/2026, pp. 2-3: convenzione del 22 giugno 2020, pagamento parziale e mediazione conclusa negativamente.
[3] Tribunale di Taranto, sent. n. 1725/2026, pp. 4-6; Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n. 4485, sul rito per la liquidazione dei compensi relativi ad attività giudiziali civili.
[4] D.M. n. 55/2014, art. 20, comma 1-bis, nel testo modificato dal D.M. n. 147/2022; tabella 25-bis.
[5] D.M. n. 55/2014, tabella 25-bis, scaglione da euro 5.200,01 a 26.000,00: euro 441 per l’attivazione ed euro 882 per la negoziazione (totale euro 1.323).
[6] Tribunale di Taranto, sent. n. 1725/2026, pp. 6-7: euro 5.077 per il giudizio, euro 1.323 per la mediazione; euro 190,32 di esborsi della mediazione, euro 237 di contributo unificato ed euro 27 di marca da bollo.
[7] Tribunale di Taranto, sent. n. 1725/2026, p. 6: la mediazione sul recupero del compenso non era compresa nell’incarico per la difesa dinanzi al Consiglio di Stato.
[8] D.lgs. n. 28/2010, art. 5, comma 1 («opera»); Trib. Verona, ord. 24 novembre 2023, sull’opera intellettuale.