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Se la legge richiede la negoziazione assistita, la parte può esperire invece una mediazione e considerare comunque soddisfatta la condizione di procedibilità? Il Tribunale di Lecce, con la sentenza non definitiva n. 2832/2026, risponde in senso affermativo: la mediazione, pur non obbligatoria per la specifica controversia, può assolvere la funzione della negoziazione assistita quando venga tempestivamente avviata e consenta un effettivo tentativo di composizione stragiudiziale.[1]

La pronuncia si colloca in un orientamento di merito ormai riconoscibile, che attribuisce alla mediazione una capacità “assorbente” rispetto alla negoziazione assistita, valorizzando soprattutto la presenza del mediatore terzo e imparziale. Il caso concreto, tuttavia, pone anche una questione preliminare che merita di essere separata dal principio generale: la controversia decisa a Lecce era davvero soggetta a negoziazione assistita obbligatoria?

Mediazione e negoziazione assistita: il caso deciso dal Tribunale di Lecce

La proprietaria di un locale commerciale conveniva in giudizio il condominio chiedendo, da un lato, che fosse ordinato il ripristino e la messa in sicurezza dell’immobile a causa di infiltrazioni provenienti dalle parti comuni e, dall’altro, il risarcimento dei danni per complessivi 26.000 euro, comprensivi di danno emergente e lucro cessante. Il condominio eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della negoziazione assistita, ritenuta obbligatoria in quanto la domanda comprendeva il pagamento di una somma inferiore a 50.000 euro.[2]

Il giudice assegnava quindi quindici giorni per l’avvio della negoziazione assistita. La ricorrente, entro quel termine, non inviava però un invito ex art. 3 d.l. 132/2014: presentava invece una domanda di mediazione presso l’organismo dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. La procedura si concludeva senza accordo per mancata adesione della controparte. Il condominio insisteva allora nell’eccezione di improcedibilità, sostenendo che il procedimento effettivamente svolto non fosse quello indicato dal giudice.[3]

La mediazione può sostituire la negoziazione assistita? La risposta di Lecce

Il Tribunale rigetta l’eccezione. Il punto di partenza è l’art. 3 d.l. 132/2014: la negoziazione assistita è obbligatoria, per le domande di pagamento non superiori a 50.000 euro, “fuori dei casi” soggetti a mediazione obbligatoria; lo stesso articolo lascia inoltre ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione o conciliazione.[4]

Da questo coordinamento normativo il giudice ricava una preferenza sistematica per la mediazione. I due strumenti hanno la medesima finalità generale di favorire una soluzione stragiudiziale della lite, ma la mediazione presenta un elemento ulteriore: l’intervento di un soggetto terzo e imparziale, che assiste le parti nella ricerca dell’accordo e, nei casi previsti, può formulare una proposta conciliativa.

Per Lecce, dunque, l’esperimento tempestivo della mediazione, anche quando essa non sia prescritta come obbligatoria dall’art. 5 d.lgs. 28/2010, realizza in modo almeno equivalente la finalità perseguita dalla negoziazione assistita. La conseguenza è netta: la domanda non è improcedibile e il giudizio deve proseguire.[5]

Mediazione “più garantita” della negoziazione assistita: il ruolo del mediatore terzo

La motivazione trova un importante punto di appoggio nella giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 97/2019, ha sottolineato che mediazione e negoziazione assistita condividono finalità deflattive e appartengono entrambe agli strumenti di ADR, ma non sono istituti sovrapponibili: nella mediazione assume un ruolo centrale il mediatore, soggetto terzo e imparziale, mentre nella negoziazione l’attività è affidata ai difensori delle parti.[6]

Da questa differenza alcuni giudici di merito hanno fatto discendere un principio di “equivalenza rafforzata”: se la legge pretende almeno un tentativo di negoziazione tra le parti assistite dai rispettivi avvocati, il ricorso a una procedura che aggiunge l’intervento di un terzo neutrale sarebbe idoneo a soddisfare la medesima condizione di procedibilità.

È però opportuno mantenere distinta la constatazione della maggiore articolazione strutturale della mediazione da una vera e propria regola generale di sostituibilità tra procedimenti. La Corte costituzionale ha evidenziato le differenze tra i due istituti; non ha affermato, in via generale, che ogni mediazione possa automaticamente sostituire qualunque negoziazione assistita prevista dalla legge.

L’orientamento favorevole: Roma, Gorizia, Prato, Agrigento e Palermo

La sentenza di Lecce non è isolata. La Corte d’Appello di Roma n. 7272/2023 ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità anche quando, in una controversia soggetta a negoziazione assistita, sia stata esperita la mediazione. Lo stesso principio è stato affermato dal Tribunale di Gorizia n. 35/2024 e dal Tribunale di Prato n. 343/2024, quindi dal Tribunale di Agrigento n. 15/2025 e, più recentemente, dal Tribunale di Palermo n. 4747/2025.[7]

Il filo comune di queste decisioni è chiaro: le condizioni di procedibilità non dovrebbero trasformarsi in trappole processuali quando la parte ha già attivato, tempestivamente, un percorso ADR idoneo a perseguire la stessa finalità deflattiva e, secondo tale giurisprudenza, persino più strutturato di quello formalmente prescritto.

Ma la negoziazione assistita era davvero obbligatoria nel caso di Lecce?

È qui che il commento alla decisione richiede una seconda verifica. L’art. 3 d.l. 132/2014 riguarda, fuori dalle altre ipotesi previste dalla norma, chi intende proporre una “domanda di pagamento a qualsiasi titolo” di somme non superiori a 50.000 euro. Nel giudizio leccese, tuttavia, la ricorrente non chiedeva soltanto il pagamento di 26.000 euro: domandava anche che il condominio fosse obbligato a ripristinare e mettere in sicurezza il locale.

La controversia presentava quindi un contenuto misto: una domanda di facere, diretta alla rimozione delle cause delle infiltrazioni, e una domanda risarcitoria. Questo rende tutt’altro che pacifico il presupposto dal quale muove l’eccezione del convenuto, ossia che l’intera azione fosse soggetta a negoziazione assistita obbligatoria.

Il dubbio è rafforzato da un precedente quasi coevo. Il Tribunale di Napoli n. 10206/2026, in una controversia per infiltrazioni da parti comuni, ha escluso l’obbligatorietà della negoziazione assistita quando alla domanda risarcitoria si accompagni inscindibilmente la richiesta di eseguire lavori necessari a eliminare la causa del danno. In quella prospettiva, non si è di fronte a una semplice domanda di pagamento, ma a una tutela complessa nella quale l’obbligo di fare assume rilievo autonomo.[8]

La sentenza di Lecce non approfondisce questo profilo: dato che la ricorrente aveva comunque esperito la mediazione entro il termine assegnato, il giudice risolve la questione sul piano della sostituibilità dell’ADR. Ma, sul piano sistematico, il problema resta e impedisce di trasformare la decisione in una regola troppo ampia.

Infiltrazioni condominiali e mediazione obbligatoria: un altro equivoco da evitare

Anche il fatto che il convenuto sia un condominio non rende automaticamente la lite una controversia “in materia di condominio” ai fini dell’art. 5 d.lgs. 28/2010. La stessa sentenza di Lecce considera la fattispecie non assoggettata alla mediazione obbligatoria, pur avendo la parte scelto volontariamente di attivarla.

La ragione è che, secondo un orientamento di merito consolidato, le domande risarcitorie fondate sulla responsabilità da custodia per infiltrazioni provenienti da parti comuni non rientrano necessariamente nell’art. 71-quater disp. att. c.c.: occorre verificare se la controversia derivi realmente dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni condominiali richiamate dalla norma, e non soltanto se uno dei soggetti sia un condominio.[9]

Cosa significa in pratica per avvocati e mediatori

La sentenza offre un’indicazione pratica utile, ma da maneggiare con attenzione. Quando una controversia è certamente soggetta a negoziazione assistita, l’orientamento seguito da Lecce consente di sostenere che una mediazione tempestivamente esperita possa evitare una declaratoria di improcedibilità. Tuttavia non siamo di fronte, allo stato, a una regola espressamente prevista dalla legge né a un principio consolidato dalla Corte di cassazione.

Prima di scegliere un procedimento diverso da quello indicato dalla legge, conviene quindi verificare almeno tre profili:

  • se la controversia rientri davvero nell’ambito dell’art. 3 d.l. 132/2014;
  • se la mediazione venga attivata tempestivamente, con un oggetto pienamente corrispondente alla controversia giudiziale;
  • se l’orientamento dell’ufficio giudiziario competente sia favorevole alla sostituibilità tra i due strumenti.

Il principio espresso da Lecce rafforza una linea interpretativa favorevole alla sostanza dell’ADR rispetto al formalismo della sequenza procedurale. Ma proprio perché la legge continua a disciplinare distintamente mediazione e negoziazione assistita, la scelta di sostituire l’una all’altra non può ancora essere considerata priva di rischio processuale.

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[1] Tribunale di Lecce, I Sezione civile, sentenza non definitiva 8 settembre 2026, n. 2832/2026, R.G. n. 5332/2025.

[2] Trib. Lecce n. 2832/2026, parte in fatto: la ricorrente chiedeva sia l’ordine di ripristino e messa in sicurezza del locale, sia il risarcimento di euro 26.000,00; il condominio eccepiva l’improcedibilità per mancata negoziazione assistita.

[3] Trib. Lecce n. 2832/2026: il giudice, all’udienza del 22 dicembre 2025, assegnava quindici giorni per l’avvio della negoziazione assistita; la parte ricorrente depositava invece, il 5 gennaio 2026, domanda di mediazione, conclusa il 6 marzo 2026 per mancata adesione della controparte.

[4] Art. 3, commi 1 e 5, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Nel testo vigente, la negoziazione assistita è prevista, tra l’altro, per le domande di pagamento non superiori a euro 50.000, fuori dai casi soggetti a mediazione obbligatoria.

[5] Trib. Lecce n. 2832/2026, motivazione: la mediazione, pur non obbligatoria nella fattispecie, viene ritenuta idonea a soddisfare la condizione di procedibilità prevista per la negoziazione assistita, perché assicura un tentativo di definizione stragiudiziale con modalità più articolate.

[6] Corte cost., 18 aprile 2019, n. 97: mediazione e negoziazione assistita condividono finalità deflattive e natura di strumenti ADR, ma la mediazione è caratterizzata dal ruolo centrale di un mediatore terzo e imparziale.

[7] Cfr. Corte d’Appello di Roma, sez. V, 13 novembre 2023, n. 7272; Trib. Gorizia, 30 gennaio 2024, n. 35; Trib. Prato, 29 aprile 2024, n. 343; Trib. Agrigento, 8 gennaio 2025, n. 15; Trib. Palermo, 25 novembre 2025, n. 4747. La sentenza di Lecce riporta per Gorizia e Prato l’anno “2014”, ma i precedenti risultano del 2024.

[8] Trib. Napoli, 19 giugno 2026, n. 10206: esclusa la negoziazione assistita obbligatoria per una domanda che cumulava il risarcimento da infiltrazioni con la richiesta di esecuzione dei lavori necessari a eliminarne la causa, non trattandosi di una mera domanda di pagamento.

[9] Sul perimetro delle controversie “in materia di condominio” rileva l’art. 71-quater disp. att. c.c., che richiama le controversie derivanti dalla violazione o errata applicazione delle disposizioni condominiali ivi indicate; le controversie meramente risarcitorie da custodia non vi rientrano automaticamente.

Mediazione al posto della negoziazione assistita: la domanda resta procedibile?

Massima

La decisione può essere sintetizzata così: quando la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità, il tempestivo esperimento di una mediazione può ritenersi idoneo a soddisfarla, poiché realizza la medesima finalità di composizione stragiudiziale attraverso un procedimento caratterizzato anche dall’intervento di un terzo imparziale. È un principio ormai sostenuto da più decisioni di merito e certamente favorevole alla valorizzazione della mediazione. Il caso concreto suggerisce però una precisazione altrettanto importante: prima di chiedersi se la mediazione possa “sostituire” la negoziazione assistita, occorre accertare che quest’ultima fosse davvero obbligatoria. Nelle controversie che cumulano una richiesta di pagamento e un obbligo di fare, la risposta può essere tutt’altro che scontata.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 08/09/2026
N° sentenza: 2832
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Silvia Rosato
Argomento/i: Condizione di procedibilità, Negoziazione assistita
Materia/e: Condominio, Risarcimento danni

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Se la legge richiede la negoziazione assistita, la parte può esperire invece una mediazione e considerare comunque soddisfatta la condizione di procedibilità? Il Tribunale di Lecce, con la sentenza non definitiva n. 2832/2026, risponde in senso affermativo: la mediazione, pur non obbligatoria per la specifica controversia, può assolvere la funzione della negoziazione assistita quando venga tempestivamente avviata e consenta un effettivo tentativo di composizione stragiudiziale.[1]

La pronuncia si colloca in un orientamento di merito ormai riconoscibile, che attribuisce alla mediazione una capacità “assorbente” rispetto alla negoziazione assistita, valorizzando soprattutto la presenza del mediatore terzo e imparziale. Il caso concreto, tuttavia, pone anche una questione preliminare che merita di essere separata dal principio generale: la controversia decisa a Lecce era davvero soggetta a negoziazione assistita obbligatoria?

Mediazione e negoziazione assistita: il caso deciso dal Tribunale di Lecce

La proprietaria di un locale commerciale conveniva in giudizio il condominio chiedendo, da un lato, che fosse ordinato il ripristino e la messa in sicurezza dell’immobile a causa di infiltrazioni provenienti dalle parti comuni e, dall’altro, il risarcimento dei danni per complessivi 26.000 euro, comprensivi di danno emergente e lucro cessante. Il condominio eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della negoziazione assistita, ritenuta obbligatoria in quanto la domanda comprendeva il pagamento di una somma inferiore a 50.000 euro.[2]

Il giudice assegnava quindi quindici giorni per l’avvio della negoziazione assistita. La ricorrente, entro quel termine, non inviava però un invito ex art. 3 d.l. 132/2014: presentava invece una domanda di mediazione presso l’organismo dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. La procedura si concludeva senza accordo per mancata adesione della controparte. Il condominio insisteva allora nell’eccezione di improcedibilità, sostenendo che il procedimento effettivamente svolto non fosse quello indicato dal giudice.[3]

La mediazione può sostituire la negoziazione assistita? La risposta di Lecce

Il Tribunale rigetta l’eccezione. Il punto di partenza è l’art. 3 d.l. 132/2014: la negoziazione assistita è obbligatoria, per le domande di pagamento non superiori a 50.000 euro, “fuori dei casi” soggetti a mediazione obbligatoria; lo stesso articolo lascia inoltre ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione o conciliazione.[4]

Da questo coordinamento normativo il giudice ricava una preferenza sistematica per la mediazione. I due strumenti hanno la medesima finalità generale di favorire una soluzione stragiudiziale della lite, ma la mediazione presenta un elemento ulteriore: l’intervento di un soggetto terzo e imparziale, che assiste le parti nella ricerca dell’accordo e, nei casi previsti, può formulare una proposta conciliativa.

Per Lecce, dunque, l’esperimento tempestivo della mediazione, anche quando essa non sia prescritta come obbligatoria dall’art. 5 d.lgs. 28/2010, realizza in modo almeno equivalente la finalità perseguita dalla negoziazione assistita. La conseguenza è netta: la domanda non è improcedibile e il giudizio deve proseguire.[5]

Mediazione “più garantita” della negoziazione assistita: il ruolo del mediatore terzo

La motivazione trova un importante punto di appoggio nella giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 97/2019, ha sottolineato che mediazione e negoziazione assistita condividono finalità deflattive e appartengono entrambe agli strumenti di ADR, ma non sono istituti sovrapponibili: nella mediazione assume un ruolo centrale il mediatore, soggetto terzo e imparziale, mentre nella negoziazione l’attività è affidata ai difensori delle parti.[6]

Da questa differenza alcuni giudici di merito hanno fatto discendere un principio di “equivalenza rafforzata”: se la legge pretende almeno un tentativo di negoziazione tra le parti assistite dai rispettivi avvocati, il ricorso a una procedura che aggiunge l’intervento di un terzo neutrale sarebbe idoneo a soddisfare la medesima condizione di procedibilità.

È però opportuno mantenere distinta la constatazione della maggiore articolazione strutturale della mediazione da una vera e propria regola generale di sostituibilità tra procedimenti. La Corte costituzionale ha evidenziato le differenze tra i due istituti; non ha affermato, in via generale, che ogni mediazione possa automaticamente sostituire qualunque negoziazione assistita prevista dalla legge.

L’orientamento favorevole: Roma, Gorizia, Prato, Agrigento e Palermo

La sentenza di Lecce non è isolata. La Corte d’Appello di Roma n. 7272/2023 ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità anche quando, in una controversia soggetta a negoziazione assistita, sia stata esperita la mediazione. Lo stesso principio è stato affermato dal Tribunale di Gorizia n. 35/2024 e dal Tribunale di Prato n. 343/2024, quindi dal Tribunale di Agrigento n. 15/2025 e, più recentemente, dal Tribunale di Palermo n. 4747/2025.[7]

Il filo comune di queste decisioni è chiaro: le condizioni di procedibilità non dovrebbero trasformarsi in trappole processuali quando la parte ha già attivato, tempestivamente, un percorso ADR idoneo a perseguire la stessa finalità deflattiva e, secondo tale giurisprudenza, persino più strutturato di quello formalmente prescritto.

Ma la negoziazione assistita era davvero obbligatoria nel caso di Lecce?

È qui che il commento alla decisione richiede una seconda verifica. L’art. 3 d.l. 132/2014 riguarda, fuori dalle altre ipotesi previste dalla norma, chi intende proporre una “domanda di pagamento a qualsiasi titolo” di somme non superiori a 50.000 euro. Nel giudizio leccese, tuttavia, la ricorrente non chiedeva soltanto il pagamento di 26.000 euro: domandava anche che il condominio fosse obbligato a ripristinare e mettere in sicurezza il locale.

La controversia presentava quindi un contenuto misto: una domanda di facere, diretta alla rimozione delle cause delle infiltrazioni, e una domanda risarcitoria. Questo rende tutt’altro che pacifico il presupposto dal quale muove l’eccezione del convenuto, ossia che l’intera azione fosse soggetta a negoziazione assistita obbligatoria.

Il dubbio è rafforzato da un precedente quasi coevo. Il Tribunale di Napoli n. 10206/2026, in una controversia per infiltrazioni da parti comuni, ha escluso l’obbligatorietà della negoziazione assistita quando alla domanda risarcitoria si accompagni inscindibilmente la richiesta di eseguire lavori necessari a eliminare la causa del danno. In quella prospettiva, non si è di fronte a una semplice domanda di pagamento, ma a una tutela complessa nella quale l’obbligo di fare assume rilievo autonomo.[8]

La sentenza di Lecce non approfondisce questo profilo: dato che la ricorrente aveva comunque esperito la mediazione entro il termine assegnato, il giudice risolve la questione sul piano della sostituibilità dell’ADR. Ma, sul piano sistematico, il problema resta e impedisce di trasformare la decisione in una regola troppo ampia.

Infiltrazioni condominiali e mediazione obbligatoria: un altro equivoco da evitare

Anche il fatto che il convenuto sia un condominio non rende automaticamente la lite una controversia “in materia di condominio” ai fini dell’art. 5 d.lgs. 28/2010. La stessa sentenza di Lecce considera la fattispecie non assoggettata alla mediazione obbligatoria, pur avendo la parte scelto volontariamente di attivarla.

La ragione è che, secondo un orientamento di merito consolidato, le domande risarcitorie fondate sulla responsabilità da custodia per infiltrazioni provenienti da parti comuni non rientrano necessariamente nell’art. 71-quater disp. att. c.c.: occorre verificare se la controversia derivi realmente dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni condominiali richiamate dalla norma, e non soltanto se uno dei soggetti sia un condominio.[9]

Cosa significa in pratica per avvocati e mediatori

La sentenza offre un’indicazione pratica utile, ma da maneggiare con attenzione. Quando una controversia è certamente soggetta a negoziazione assistita, l’orientamento seguito da Lecce consente di sostenere che una mediazione tempestivamente esperita possa evitare una declaratoria di improcedibilità. Tuttavia non siamo di fronte, allo stato, a una regola espressamente prevista dalla legge né a un principio consolidato dalla Corte di cassazione.

Prima di scegliere un procedimento diverso da quello indicato dalla legge, conviene quindi verificare almeno tre profili:

  • se la controversia rientri davvero nell’ambito dell’art. 3 d.l. 132/2014;
  • se la mediazione venga attivata tempestivamente, con un oggetto pienamente corrispondente alla controversia giudiziale;
  • se l’orientamento dell’ufficio giudiziario competente sia favorevole alla sostituibilità tra i due strumenti.

Il principio espresso da Lecce rafforza una linea interpretativa favorevole alla sostanza dell’ADR rispetto al formalismo della sequenza procedurale. Ma proprio perché la legge continua a disciplinare distintamente mediazione e negoziazione assistita, la scelta di sostituire l’una all’altra non può ancora essere considerata priva di rischio processuale.

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[1] Tribunale di Lecce, I Sezione civile, sentenza non definitiva 8 settembre 2026, n. 2832/2026, R.G. n. 5332/2025.

[2] Trib. Lecce n. 2832/2026, parte in fatto: la ricorrente chiedeva sia l’ordine di ripristino e messa in sicurezza del locale, sia il risarcimento di euro 26.000,00; il condominio eccepiva l’improcedibilità per mancata negoziazione assistita.

[3] Trib. Lecce n. 2832/2026: il giudice, all’udienza del 22 dicembre 2025, assegnava quindici giorni per l’avvio della negoziazione assistita; la parte ricorrente depositava invece, il 5 gennaio 2026, domanda di mediazione, conclusa il 6 marzo 2026 per mancata adesione della controparte.

[4] Art. 3, commi 1 e 5, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Nel testo vigente, la negoziazione assistita è prevista, tra l’altro, per le domande di pagamento non superiori a euro 50.000, fuori dai casi soggetti a mediazione obbligatoria.

[5] Trib. Lecce n. 2832/2026, motivazione: la mediazione, pur non obbligatoria nella fattispecie, viene ritenuta idonea a soddisfare la condizione di procedibilità prevista per la negoziazione assistita, perché assicura un tentativo di definizione stragiudiziale con modalità più articolate.

[6] Corte cost., 18 aprile 2019, n. 97: mediazione e negoziazione assistita condividono finalità deflattive e natura di strumenti ADR, ma la mediazione è caratterizzata dal ruolo centrale di un mediatore terzo e imparziale.

[7] Cfr. Corte d’Appello di Roma, sez. V, 13 novembre 2023, n. 7272; Trib. Gorizia, 30 gennaio 2024, n. 35; Trib. Prato, 29 aprile 2024, n. 343; Trib. Agrigento, 8 gennaio 2025, n. 15; Trib. Palermo, 25 novembre 2025, n. 4747. La sentenza di Lecce riporta per Gorizia e Prato l’anno “2014”, ma i precedenti risultano del 2024.

[8] Trib. Napoli, 19 giugno 2026, n. 10206: esclusa la negoziazione assistita obbligatoria per una domanda che cumulava il risarcimento da infiltrazioni con la richiesta di esecuzione dei lavori necessari a eliminarne la causa, non trattandosi di una mera domanda di pagamento.

[9] Sul perimetro delle controversie “in materia di condominio” rileva l’art. 71-quater disp. att. c.c., che richiama le controversie derivanti dalla violazione o errata applicazione delle disposizioni condominiali ivi indicate; le controversie meramente risarcitorie da custodia non vi rientrano automaticamente.

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