Scarica sentenza Tribunale di Napoli n. 3507-2025

Il Tribunale di Napoli, applicando il principio della Cassazione, ricorda che nellopposizione a decreto ingiuntivo è l’opposto a dover avviare la mediazione

Decreto ingiuntivo revocato se lopposta non attiva la mediazione
Con la sentenza n. 3507/2025, il Tribunale di Napoli revoca un decreto ingiuntivo perché la parte opposta, cioè quella che aveva chiesto il pagamento in via monitoria, non ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge.

Opposizione a decreto ingiuntivo
Una società ottiene un decreto ingiuntivo con cui chiede il pagamento di oltre 735.000 euro sulla base di alcuni contratti di mutuo fondiario. Gli ingiunti propongono opposizione, sollevando varie eccezioni, tra cui il difetto di legittimazione attiva della creditrice e la mancanza di rappresentanza. Nel corso del procedimento, il giudizio viene riunito ad un altro. In uno dei due giudizi, gli opponenti rinunciano formalmente e il giudizio viene dichiarato estinto. Nell’altro, però, il nodo centrale da risolvere è quello della mancata attivazione della mediazione obbligatoria da parte della società opposta.

Mediazione: onere di attivazione a carico dell’opposta
La parte più significativa della sentenza riguarda proprio la mediazione civile. Si tratta di una procedura che la legge impone in alcune materie, tra cui proprio le controversie bancarie e finanziarie del caso di specie, come condizione obbligatoria per procedere in giudizio. Questo significa che, senza aver prima tentato la mediazione, la domanda giudiziale non può essere esaminata. In questo caso, la società, che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, non ha promosso la mediazione, neppure dopo che il giudice aveva fissato un termine per avviarla. Su  tale questione la Cassazione con una sentenza molto chiara, ossia la Sezioni Unite n. 19596/2020, ha stabilito  che è la parte opposta, cioè quella che ha chiesto il decreto ingiuntivo, a dover attivare il tentativo di mediazione obbligatoria una volta che viene proposta l’opposizione. Il Tribunale di Napoli nella motivazione della sentenza richiama proprio questo principio, precisando che la riunione dei procedimenti non cancella l’autonomia dei singoli giudizi. Quindi, anche se in un altro giudizio connesso era stata tentata la mediazione, questo non è sufficiente a “salvare” il giudizio nel quale la parte opposta era rimasta totalmente inerte.

Inoltre il tentativo di mediazione avviato dagli opponenti:

  • è stato avviato tardivamente, dopo la scadenza del termine fissato dal giudice;
  • non può considerarsi valido perché i partecipanti non avevano la procura corretta per rappresentare le parti davanti all’organismo di mediazione;
  • risulta inefficace perché la società opposta non si è presentata.

Di fronte a questi elementi, il Tribunale non ha potuto fare altro che dichiarare improcedibile la domanda della società opposta e revocare il decreto ingiuntivo.

Mediazione: decreto revocato se l’opposta non si attiva
La sentenza ribadisce in conclusione un principio già affermato dalla Cassazione: chi chiede un decreto ingiuntivo deve attivarsi per la mediazione obbligatoria se l’altro presenta opposizione. Non può scaricare l’onere sull’opponente e non può restare passiva. La mediazione non è una formalità, ma una tappa essenziale del processo. Se non viene rispettata, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità della domanda e revocare il decreto.

Leggi anche: Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione a carico del creditore

Scarica sentenza Tribunale di Napoli n. 3507-2025

Decreto ingiuntivo revocato se l’opposta non attiva la mediazione

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3507/2025, ha revocato un decreto ingiuntivo poiché la parte opposta non ha attivato la mediazione obbligatoria, requisito essenziale per le controversie bancarie. Seguendo l’orientamento della Cassazione, il giudice ha ribadito che l’onere di avviare tale procedura spetta a chi ha chiesto il pagamento monitorio in caso di opposizione. L’inerzia della società creditrice, unita all’inefficacia dei tentativi tardivi della controparte, ha reso improcedibile la domanda.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 05/04/2025
Curia: Tribunale di Napoli
Argomento/i: decreto ingiuntivo
Materia/e: Mediazione

Scarica sentenza Tribunale di Napoli n. 3507-2025

Il Tribunale di Napoli, applicando il principio della Cassazione, ricorda che nellopposizione a decreto ingiuntivo è l’opposto a dover avviare la mediazione

Decreto ingiuntivo revocato se lopposta non attiva la mediazione
Con la sentenza n. 3507/2025, il Tribunale di Napoli revoca un decreto ingiuntivo perché la parte opposta, cioè quella che aveva chiesto il pagamento in via monitoria, non ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge.

Opposizione a decreto ingiuntivo
Una società ottiene un decreto ingiuntivo con cui chiede il pagamento di oltre 735.000 euro sulla base di alcuni contratti di mutuo fondiario. Gli ingiunti propongono opposizione, sollevando varie eccezioni, tra cui il difetto di legittimazione attiva della creditrice e la mancanza di rappresentanza. Nel corso del procedimento, il giudizio viene riunito ad un altro. In uno dei due giudizi, gli opponenti rinunciano formalmente e il giudizio viene dichiarato estinto. Nell’altro, però, il nodo centrale da risolvere è quello della mancata attivazione della mediazione obbligatoria da parte della società opposta.

Mediazione: onere di attivazione a carico dell’opposta
La parte più significativa della sentenza riguarda proprio la mediazione civile. Si tratta di una procedura che la legge impone in alcune materie, tra cui proprio le controversie bancarie e finanziarie del caso di specie, come condizione obbligatoria per procedere in giudizio. Questo significa che, senza aver prima tentato la mediazione, la domanda giudiziale non può essere esaminata. In questo caso, la società, che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, non ha promosso la mediazione, neppure dopo che il giudice aveva fissato un termine per avviarla. Su  tale questione la Cassazione con una sentenza molto chiara, ossia la Sezioni Unite n. 19596/2020, ha stabilito  che è la parte opposta, cioè quella che ha chiesto il decreto ingiuntivo, a dover attivare il tentativo di mediazione obbligatoria una volta che viene proposta l’opposizione. Il Tribunale di Napoli nella motivazione della sentenza richiama proprio questo principio, precisando che la riunione dei procedimenti non cancella l’autonomia dei singoli giudizi. Quindi, anche se in un altro giudizio connesso era stata tentata la mediazione, questo non è sufficiente a “salvare” il giudizio nel quale la parte opposta era rimasta totalmente inerte.

Inoltre il tentativo di mediazione avviato dagli opponenti:

  • è stato avviato tardivamente, dopo la scadenza del termine fissato dal giudice;
  • non può considerarsi valido perché i partecipanti non avevano la procura corretta per rappresentare le parti davanti all’organismo di mediazione;
  • risulta inefficace perché la società opposta non si è presentata.

Di fronte a questi elementi, il Tribunale non ha potuto fare altro che dichiarare improcedibile la domanda della società opposta e revocare il decreto ingiuntivo.

Mediazione: decreto revocato se l’opposta non si attiva
La sentenza ribadisce in conclusione un principio già affermato dalla Cassazione: chi chiede un decreto ingiuntivo deve attivarsi per la mediazione obbligatoria se l’altro presenta opposizione. Non può scaricare l’onere sull’opponente e non può restare passiva. La mediazione non è una formalità, ma una tappa essenziale del processo. Se non viene rispettata, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità della domanda e revocare il decreto.

Leggi anche: Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione a carico del creditore

Scarica sentenza Tribunale di Napoli n. 3507-2025

Articoli correlati

Le spese della mediazione obbligatoria seguono la soccombenza

Il Giudice di Pace di Taranto, esperita la mediazione obbligatoria disposta nel corso del giudizio per la natura bancaria della controversia, accoglie la domanda del consumatore che, dopo l'estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della pensione, chiede la restituzione pro rata delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione non goduti. Richiamando l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE, ribadisce che il rimborso riguarda sia i costi up front sia quelli recurring e si applica anche ai contratti stipulati prima della pronuncia. Respinte le eccezioni di incompetenza per valore e di carenza di legittimazione passiva della società cessionaria del credito, la convenuta è condannata al pagamento oltre interessi e alle spese di lite, comprensive di quelle di mediazione.

Data sentenza: 03/04/2026
N° sentenza: 768
Curia: Giudice di Pace di Taranto
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: contratti bancari

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: basta la coincidenza sostanziale dei fatti principali

Il Tribunale di Sulmona respinge l'eccezione di improcedibilità sollevata dal condominio convenuto per l'asserita mancata corrispondenza tra l'istanza di mediazione e la successiva citazione in opposizione alla delibera assembleare, aderendo all'orientamento secondo cui non è richiesta una perfetta simmetria tra i due atti, ma è sufficiente che i fatti principali coincidano. Nel merito, respinge le censure relative agli errori materiali del verbale (corretti legittimamente dopo la chiusura dell'assemblea) e all'omessa allegazione dei documenti contabili, mentre accoglie parzialmente l'opposizione annullando la delibera sulla sostituzione degli ascensori per abbattimento delle barriere architettoniche, approvata senza raggiungere il quorum di metà del valore dell'edificio richiesto dall'art. 1136, comma 2, c.c. Spese di lite integralmente compensate.

Data sentenza: 10/07/2026
N° sentenza: 147
Curia: Tribunale di Sulmona
Giudice: Angelo Di Francescantonio
Argomento/i: domanda di mediazione +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

Anche la conciliazione senza accordo è utile: rimborsabili le spese sostenute

Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto contro una sentenza del Giudice di Pace in materia di cancellazione del volo, riconosce ai passeggeri anche il rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale e per l'avvio della mediazione obbligatoria innanzi all'organismo competente, non liquidate in primo grado. Richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui il costo dell'assistenza legale nella fase precontenziosa costituisce danno emergente risarcibile quando utile e necessario, equipara a tali spese quelle sostenute per la procedura di mediazione, condannando la compagnia aerea, rimasta contumace, al pagamento di 300 euro oltre alle spese del grado di appello.

Data sentenza: 14/07/2026
N° sentenza: 1472
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Ettore Favara
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Responsabilità contrattuale

Leggi il commento

Sfratto opposto e mediazione disertata: chi non partecipa paga il doppio del contributo unificato e rimborso delle spese

Nel procedimento per convalida di sfratto la mediazione diviene condizione di procedibilità soltanto dopo il mutamento del rito. Quando la parte chiamata, pur costituita in giudizio, non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro, la domanda della parte diligente resta procedibile, ma trova applicazione la condanna al doppio contributo unificato prevista dall'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010. Il Tribunale di Roma riconosce inoltre, nella liquidazione delle spese, l'attività svolta nella fase di mediazione. La decisione valorizza correttamente la procedura non come passaggio meramente formale, ma come occasione concreta di confronto in una controversia che, per struttura e interessi coinvolti, presentava evidenti margini negoziali.

Data sentenza: 15/07/2026
N° sentenza: 11280
Curia: Tribunale di Roma
Argomento/i: Mancata partecipazione mediazione +1
Materia/e: Sfratto per morosità

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia