Scarica sentenza Tribunale di Napoli n. 3507-2025
Il Tribunale di Napoli, applicando il principio della Cassazione, ricorda che nell’opposizione a decreto ingiuntivo è l’opposto a dover avviare la mediazione
Decreto ingiuntivo revocato se l’opposta non attiva la mediazione
Con la sentenza n. 3507/2025, il Tribunale di Napoli revoca un decreto ingiuntivo perché la parte opposta, cioè quella che aveva chiesto il pagamento in via monitoria, non ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge.
Opposizione a decreto ingiuntivo
Una società ottiene un decreto ingiuntivo con cui chiede il pagamento di oltre 735.000 euro sulla base di alcuni contratti di mutuo fondiario. Gli ingiunti propongono opposizione, sollevando varie eccezioni, tra cui il difetto di legittimazione attiva della creditrice e la mancanza di rappresentanza. Nel corso del procedimento, il giudizio viene riunito ad un altro. In uno dei due giudizi, gli opponenti rinunciano formalmente e il giudizio viene dichiarato estinto. Nell’altro, però, il nodo centrale da risolvere è quello della mancata attivazione della mediazione obbligatoria da parte della società opposta.
Mediazione: onere di attivazione a carico dell’opposta
La parte più significativa della sentenza riguarda proprio la mediazione civile. Si tratta di una procedura che la legge impone in alcune materie, tra cui proprio le controversie bancarie e finanziarie del caso di specie, come condizione obbligatoria per procedere in giudizio. Questo significa che, senza aver prima tentato la mediazione, la domanda giudiziale non può essere esaminata. In questo caso, la società, che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, non ha promosso la mediazione, neppure dopo che il giudice aveva fissato un termine per avviarla. Su tale questione la Cassazione con una sentenza molto chiara, ossia la Sezioni Unite n. 19596/2020, ha stabilito che è la parte opposta, cioè quella che ha chiesto il decreto ingiuntivo, a dover attivare il tentativo di mediazione obbligatoria una volta che viene proposta l’opposizione. Il Tribunale di Napoli nella motivazione della sentenza richiama proprio questo principio, precisando che la riunione dei procedimenti non cancella l’autonomia dei singoli giudizi. Quindi, anche se in un altro giudizio connesso era stata tentata la mediazione, questo non è sufficiente a “salvare” il giudizio nel quale la parte opposta era rimasta totalmente inerte.
Inoltre il tentativo di mediazione avviato dagli opponenti:
- è stato avviato tardivamente, dopo la scadenza del termine fissato dal giudice;
- non può considerarsi valido perché i partecipanti non avevano la procura corretta per rappresentare le parti davanti all’organismo di mediazione;
- risulta inefficace perché la società opposta non si è presentata.
Di fronte a questi elementi, il Tribunale non ha potuto fare altro che dichiarare improcedibile la domanda della società opposta e revocare il decreto ingiuntivo.
Mediazione: decreto revocato se l’opposta non si attiva
La sentenza ribadisce in conclusione un principio già affermato dalla Cassazione: chi chiede un decreto ingiuntivo deve attivarsi per la mediazione obbligatoria se l’altro presenta opposizione. Non può scaricare l’onere sull’opponente e non può restare passiva. La mediazione non è una formalità, ma una tappa essenziale del processo. Se non viene rispettata, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità della domanda e revocare il decreto.
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