Scarica sentenza Corte di Cassazione 07 02 2024

Le Sezioni Unite sanciscono che per la domanda riconvenzionale non è obbligatorio esperire una nuova mediazione, verrebbe meno la finalità deflattiva 

Non c’è l’obbligo di una nuova mediazione per le domande riconvenzionali

La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria nelle materie previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 riguarda solo l’atto che introduce il giudizio, non le domande riconvenzionali. Restano fermi ovviamente gli obblighi del mediatore e del giudice di valutare e considerare tutti gli interessi delle parti e favorire la conciliazione tra le parti. Lo hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3452-2024. 

Nuova mediazione obbligatoria anche per la domanda riconvenzionale?

Nell’ambito di una controversia in materia locatizia il Tribunale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione come previsto dall’art. 363 bis c.p.c. Con l’ordinanza di rinvio il Tribunale ha posto un’importante questione di diritto, assai dibattuta in sede di merito, ossia se, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, l’obbligo di disporre la mediazione riguardi anche la domanda riconvenzionale avanzata in giudizio, nel caso in cui la mediazione sia già stata espletata prima della prima udienza in relazione alla sola domanda principale.

Le ragioni per le quali la mediazione non è obbligatoria per le convenzionali

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Cassazione è stata risolta dalle Sezioni Unite escludendo che il tentativo obbligatorio della mediazione rappresenti condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale in giudizio, per diverse ragioni.

  1. Prima di tutto le domande riconvenzionali che si possono proporre astrattamente in giudizio possono avere diversa natura. Ci sono quelle collegate all’oggetto della lite e quelle invece “eccentriche” rispetto alla stessa. 
  2. Le prime sono quelle che, come prevede l’articolo 36 c.p.c “dipendono dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.” Per ammettere la domanda riconvenzionale in questo caso la giurisprudenza richiede un collegamento tra domanda principale e riconvenzionale in misura tale da rendere consigliabile la celebrazione di un processo unico per entrambe. 
  3. Il secondo tipo di domande riconvenzionali sono invece quelle “eccentriche”, ossia quelle che non hanno collegamento alcuno con l’oggetto del giudizio. Per questa tipologia di domande riconvenzionali, anche se diverse, la giurisprudenza non è giunta tuttavia a conclusioni diverse rispetto a quelle contemplate dall’articolo 36 c.p.c, in relazione alla mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda.

2. In secondo luogo dalla formulazione letterale dell’articolo 5 emerge che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una delle materie per le quali la mediazione è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda in giudizio, debba tentare la composizione della lite in via stragiudiziale rivolgendosi ad appositi organismi. Detta condizione di procedibilità della domanda è talmente rilevante che è presupposto processuale sanabile in via retroattiva nel caso in cui il giudice ne rilevi la pendenza o il mancato esperimento.  

3. Per quanto riguarda le riconvenzionali non eccentriche non emerge dalla legge che per le stesse debba essere esperita la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.

Del resto la mediazione, così come le altre ADR, sono nate esclusivamente per perseguire una finalità deflattiva, che non sarebbe perseguibile se la mediazione fosse imposta anche per le domande riconvenzionali.

4. In relazione alle riconvenzionali eccentriche e alla esclusione della mediazione obbligatoria concorrono altre ragioni rispetto a quelle sopra esposte. Alla necessità di deflazionare il processo si affianca infatti quella di garantire la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo. Ci sono delle eccezioni alla regola dell’esclusione della mediazione obbligatoria anche per le riconvenzionali eccentriche, ma si tratta di ipotesi del tutto peculiari e decisamente circoscritte.

Legge e giurisprudenza: mediazione e finalità deflattiva

A sostegno della tesi contraria all’obbligo della mediazione obbligatoria per la domanda riconvenzionale militano in ogni caso la lettera della legge e alcune importanti considerazioni del giudice delle leggi.

La Corte Costituzionale ha affermato infatti che gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione “tendono, infatti, ad evitare l’abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l’adempimento di un onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso.” 

Tale effetto deflattivo, precisa la Cassazione, verrebbe meno se si volesse sottoporre a mediazione obbligatoria la domanda riconvenzionale e magari, per evitare discriminazioni, la riconvenzionale alla riconvenzionale. 

Alla luce di tutte queste considerazioni le Sezioni Unite giungono pertanto ad affermare il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire li tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile.”

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Cassazione a Sezioni Unite: per la domanda riconvenzionale non c’è l’obbligo di una nuova mediazione

Massima

Con la sentenza n. 3452/2024, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la mediazione obbligatoria, prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010, costituisca condizione di procedibilità solo per l’atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali. Tale principio si applica sia alle domande collegate che a quelle “eccentriche”, al fine di garantire la ragionevole durata del processo e non compromettere la finalità deflattiva delle ADR, pur restando fermo l’obbligo di favorire la conciliazione tra le parti.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 07/02/2024
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Alberto Giusti, Antonella Pagetta, Carlo De Chiara, Enrico Scoditti, Loredana Nazzicone, Lorenzo Orilia, Lucio Napolitano, Mario Bertuzzi
Argomento/i: Domanda riconvenzionale
Materia/e: domanda riconvenzionale

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Le Sezioni Unite sanciscono che per la domanda riconvenzionale non è obbligatorio esperire una nuova mediazione, verrebbe meno la finalità deflattiva 

Non c’è l’obbligo di una nuova mediazione per le domande riconvenzionali

La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria nelle materie previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 riguarda solo l’atto che introduce il giudizio, non le domande riconvenzionali. Restano fermi ovviamente gli obblighi del mediatore e del giudice di valutare e considerare tutti gli interessi delle parti e favorire la conciliazione tra le parti. Lo hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3452-2024. 

Nuova mediazione obbligatoria anche per la domanda riconvenzionale?

Nell’ambito di una controversia in materia locatizia il Tribunale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione come previsto dall’art. 363 bis c.p.c. Con l’ordinanza di rinvio il Tribunale ha posto un’importante questione di diritto, assai dibattuta in sede di merito, ossia se, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, l’obbligo di disporre la mediazione riguardi anche la domanda riconvenzionale avanzata in giudizio, nel caso in cui la mediazione sia già stata espletata prima della prima udienza in relazione alla sola domanda principale.

Le ragioni per le quali la mediazione non è obbligatoria per le convenzionali

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Cassazione è stata risolta dalle Sezioni Unite escludendo che il tentativo obbligatorio della mediazione rappresenti condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale in giudizio, per diverse ragioni.

  1. Prima di tutto le domande riconvenzionali che si possono proporre astrattamente in giudizio possono avere diversa natura. Ci sono quelle collegate all’oggetto della lite e quelle invece “eccentriche” rispetto alla stessa. 
  2. Le prime sono quelle che, come prevede l’articolo 36 c.p.c “dipendono dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.” Per ammettere la domanda riconvenzionale in questo caso la giurisprudenza richiede un collegamento tra domanda principale e riconvenzionale in misura tale da rendere consigliabile la celebrazione di un processo unico per entrambe. 
  3. Il secondo tipo di domande riconvenzionali sono invece quelle “eccentriche”, ossia quelle che non hanno collegamento alcuno con l’oggetto del giudizio. Per questa tipologia di domande riconvenzionali, anche se diverse, la giurisprudenza non è giunta tuttavia a conclusioni diverse rispetto a quelle contemplate dall’articolo 36 c.p.c, in relazione alla mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda.

2. In secondo luogo dalla formulazione letterale dell’articolo 5 emerge che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una delle materie per le quali la mediazione è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda in giudizio, debba tentare la composizione della lite in via stragiudiziale rivolgendosi ad appositi organismi. Detta condizione di procedibilità della domanda è talmente rilevante che è presupposto processuale sanabile in via retroattiva nel caso in cui il giudice ne rilevi la pendenza o il mancato esperimento.  

3. Per quanto riguarda le riconvenzionali non eccentriche non emerge dalla legge che per le stesse debba essere esperita la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.

Del resto la mediazione, così come le altre ADR, sono nate esclusivamente per perseguire una finalità deflattiva, che non sarebbe perseguibile se la mediazione fosse imposta anche per le domande riconvenzionali.

4. In relazione alle riconvenzionali eccentriche e alla esclusione della mediazione obbligatoria concorrono altre ragioni rispetto a quelle sopra esposte. Alla necessità di deflazionare il processo si affianca infatti quella di garantire la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo. Ci sono delle eccezioni alla regola dell’esclusione della mediazione obbligatoria anche per le riconvenzionali eccentriche, ma si tratta di ipotesi del tutto peculiari e decisamente circoscritte.

Legge e giurisprudenza: mediazione e finalità deflattiva

A sostegno della tesi contraria all’obbligo della mediazione obbligatoria per la domanda riconvenzionale militano in ogni caso la lettera della legge e alcune importanti considerazioni del giudice delle leggi.

La Corte Costituzionale ha affermato infatti che gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione “tendono, infatti, ad evitare l’abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l’adempimento di un onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso.” 

Tale effetto deflattivo, precisa la Cassazione, verrebbe meno se si volesse sottoporre a mediazione obbligatoria la domanda riconvenzionale e magari, per evitare discriminazioni, la riconvenzionale alla riconvenzionale. 

Alla luce di tutte queste considerazioni le Sezioni Unite giungono pertanto ad affermare il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire li tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile.”

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