Scarica Sentenza Tribunale di Verona n. 437-2026

Una controversia può riguardare una rinuncia all’eredità senza essere, per questo solo, una causa in materia di successioni ereditarie soggetta a mediazione obbligatoria. Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 437 del 3 marzo 2026, lo afferma con riferimento all’azione prevista dall’art. 524 c.c., promossa dal creditore contro il debitore che abbia rinunciato a un’eredità in pregiudizio delle sue ragioni. La decisione è utile perché sposta l’attenzione dalla collocazione formale della norma nel codice civile alla funzione concreta dell’azione esercitata.

L’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 include tuttora le successioni ereditarie tra le materie per le quali il previo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità. Il problema, quindi, non è se la mediazione sia obbligatoria nelle successioni, ma quando una controversia possa realmente essere qualificata come successoria ai fini della norma.[1]

Mediazione obbligatoria nelle successioni: il caso deciso a Verona

La controversia nasce dall’azione esercitata da un fallimento, creditore della convenuta per un importo già accertato con sentenza passata in giudicato. La debitrice aveva rinunciato all’eredità paterna e il creditore chiedeva, ai sensi dell’art. 524 c.c., di essere autorizzato ad accettarla in nome e luogo della rinunciante, con beneficio d’inventario e al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito.

La convenuta eccepiva preliminarmente l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia successoria e sosteneva inoltre la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Il Tribunale respinge entrambe le eccezioni: l’azione ex art. 524 c.c. è “del tutto peculiare ed autonoma”, ha funzione strettamente satisfattiva del credito e non muta natura solo perché il suo eventuale accoglimento produce effetti sul patrimonio ereditario. [2]

Azione ex art. 524 c.c.: perché non è una lite successoria

Il passaggio centrale della sentenza è la distinzione tra oggetto materiale della vicenda e funzione giuridica dell’azione. È indubbio che il processo riguardi un’eredità e una rinuncia ereditaria; tuttavia, secondo il Tribunale, ciò non basta a ricondurre automaticamente la controversia alla materia delle successioni ereditarie prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010.

L’azione del creditore non mira infatti a stabilire chi sia erede, quale sia la quota spettante a ciascun successibile, come debba essere divisa la massa o se una disposizione testamentaria sia valida. Il suo obiettivo è molto più circoscritto: rendere inefficace la rinuncia nei confronti del creditore e consentirgli di aggredire i beni ereditari entro il limite del credito. La giurisprudenza di legittimità qualifica da tempo l’azione come strumento funzionale alla conservazione e alla soddisfazione della garanzia patrimoniale. [3]

La stessa struttura soggettiva conferma questa lettura. La Cassazione ha chiarito che il debitore rinunciante è il soggetto passivamente legittimato all’azione ex art. 524 c.c.; i successivi chiamati che abbiano accettato l’eredità possono avere un interesse a intervenire, ma non sono per ciò solo litisconsorti necessari.  Il Tribunale di Verona utilizza anche questo dato per escludere che la controversia sia una lite successoria in senso proprio.[4]

Mediazione e petitum sostanziale: conta la funzione della domanda

La decisione offre uno spunto che va oltre il caso specifico. Nell’individuazione delle controversie soggette a mediazione obbligatoria non dovrebbe essere decisivo il semplice richiamo nominale a una materia o la collocazione codicistica della disposizione applicata. Occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa concreta della domanda: quale bene della vita viene richiesto e quale rapporto giuridico costituisce davvero il centro della controversia.

Nel caso dell’art. 524 c.c., la successione rappresenta il contesto nel quale opera il rimedio, ma il rapporto decisivo resta quello tra creditore e debitore rinunciante. Il creditore non esercita un diritto ereditario e non subentra nella delazione; utilizza piuttosto un rimedio di conservazione della garanzia patrimoniale. Anche dopo l’accoglimento della domanda, né il creditore né il debitore rinunciante acquistano la qualità di erede: la rinuncia rimane efficace per tutto ciò che eccede le esigenze di soddisfacimento del credito.[5]

Questa impostazione evita due errori opposti. Da un lato, impedisce di estendere la condizione di procedibilità a controversie che hanno soltanto un collegamento esterno con una delle materie dell’art. 5; dall’altro, impone di non fermarsi alle etichette formali quando il contenuto effettivo della lite ricade invece in una materia soggetta a mediazione.

Un orientamento di merito che si consolida

La sentenza veronese non è isolata. Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 1509 del 4 agosto 2023, aveva già escluso la mediazione obbligatoria per l’impugnazione della rinuncia all’eredità ex art. 524 c.c., osservando che la controversia tutela il credito e non costituisce una lite tra coeredi.  Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1136 del 17 luglio 2025, definendo la vicenda “solo latamente successoria” e riconducendola al recupero del credito attraverso l’ampliamento della garanzia patrimoniale.[6][7]

Si tratta dunque di un orientamento di merito coerente e ormai ripetuto, che Verona rafforza nel 2026. Occorre però evitare una conclusione più ampia di quanto i precedenti consentano: non risulta, allo stato, un arresto della Corte di Cassazione che abbia direttamente stabilito se l’azione ex art. 524 c.c. sia o meno soggetta alla mediazione obbligatoria. La Cassazione ha fornito i principi sulla natura e sugli effetti dell’azione; sono i giudici di merito ad averne tratto la conseguenza sul piano della condizione di procedibilità.

Perché il creditore non diventa erede

La precisazione è decisiva anche sul piano pratico. L’art. 524 c.c. utilizza l’espressione “accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante”, ma non determina un acquisto dell’eredità né da parte del creditore né da parte del debitore. La Cassazione ha chiarito che l’effetto è esclusivamente quello di rendere la rinuncia inefficace nei confronti del creditore nella misura necessaria alla soddisfazione delle sue ragioni; una volta soddisfatto il credito, la rinuncia conserva la propria efficacia e ciò che residua resta destinato ai chiamati successivi.[8]

È proprio questa limitazione funzionale a spiegare perché l’azione possa essere distinta dalle ordinarie controversie successorie. Il processo non ridisegna la successione tra i chiamati: apre soltanto al creditore, entro confini rigorosi, la possibilità di soddisfarsi su beni che la rinuncia aveva sottratto alla garanzia patrimoniale del debitore.

Cosa cambia in pratica per avvocati e organismi di mediazione

La pronuncia suggerisce alcune indicazioni operative utili quando una controversia presenta collegamenti con un’eredità ma non è immediatamente riconducibile a una classica lite successoria:

  • non basta che la norma applicata sia contenuta nel Libro II del codice civile per rendere obbligatoria la mediazione;
  • occorre individuare il rapporto sostanziale effettivamente dedotto in giudizio e il bene della vita perseguito;
  • nell’azione ex art. 524 c.c. il centro della controversia è la tutela del credito e della garanzia patrimoniale del debitore;
  • la presenza di coeredi o di altri chiamati non trasforma automaticamente il giudizio in una controversia successoria;
  • in assenza di un arresto specifico della Cassazione sulla mediazione, è prudente qualificare la soluzione come orientamento di merito, oggi rafforzato da più pronunce concordi.

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[1] Art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo vigente: tra le materie soggette a mediazione obbligatoria sono comprese, tra le altre, le successioni ereditarie.

[2] Trib. Verona, Sez. I civ., 3 marzo 2026, n. 437, che qualifica l’azione ex art. 524 c.c. come peculiare, autonoma e funzionale alla soddisfazione del credito, escludendone la riconducibilità alle cause successorie soggette a mediazione obbligatoria.

[3] Cass. civ., Sez. II, 25 marzo 1995, n. 3548: l’azione ex art. 524 c.c. ha funzione strumentale al soddisfacimento del credito e mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia all’eredità.

[4] Cass. civ., Sez. II, 24 novembre 2003, n. 17866: il debitore rinunciante è il solo soggetto passivamente legittimato all’azione promossa dai creditori ai sensi dell’art. 524 c.c.

[5] Cass. civ., Sez. VI-2, 10 settembre 2021, n. 24524: l’impugnazione della rinuncia consente al creditore di agire sul patrimonio ereditario fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il rinunciante o il creditore acquistino la qualità di erede.

[6] Trib. Avellino, 17 luglio 2025, n. 1136: la vicenda ex art. 524 c.c. è solo latamente successoria e inerisce piuttosto al recupero del credito mediante ampliamento della garanzia patrimoniale.

[7] Trib. Vicenza, 4 agosto 2023, n. 1509: l’azione ex art. 524 c.c. non è soggetta a mediazione obbligatoria, poiché la controversia concerne la tutela del credito e non una lite successoria tra coeredi.

[8] Cass. civ., Sez. VI-2, 10 settembre 2021, n. 24524; in senso conforme, sulla funzione dell’azione e sui suoi limiti, Cass. civ., Sez. VI-2, 4 marzo 2020, n. 5994.

Mediazione obbligatoria e successioni: l’azione ex art. 524 c.c. è esclusa

Massima

L’azione promossa dal creditore ai sensi dell’art. 524 c.c. contro il debitore che abbia rinunciato all’eredità non integra, secondo il Tribunale di Verona, una controversia in materia di successioni ereditarie ai fini dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, poiché ha funzione autonoma e strumentale alla soddisfazione del credito e non attribuisce al creditore la qualità di erede. È una lettura che appare coerente con la struttura civilistica dell’azione e con i precedenti di merito già formatisi. Soprattutto, offre un criterio metodologico utile: la mediazione obbligatoria si individua guardando alla sostanza della controversia, non alla sola cornice normativa nella quale essa nasce.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 03/03/2026
N° sentenza: 437
Curia: Tribunale di Verona
Argomento/i: Eccezione d'Improcedibilità, Mediazione obbligatoria
Materia/e: Eredità

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Una controversia può riguardare una rinuncia all’eredità senza essere, per questo solo, una causa in materia di successioni ereditarie soggetta a mediazione obbligatoria. Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 437 del 3 marzo 2026, lo afferma con riferimento all’azione prevista dall’art. 524 c.c., promossa dal creditore contro il debitore che abbia rinunciato a un’eredità in pregiudizio delle sue ragioni. La decisione è utile perché sposta l’attenzione dalla collocazione formale della norma nel codice civile alla funzione concreta dell’azione esercitata.

L’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 include tuttora le successioni ereditarie tra le materie per le quali il previo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità. Il problema, quindi, non è se la mediazione sia obbligatoria nelle successioni, ma quando una controversia possa realmente essere qualificata come successoria ai fini della norma.[1]

Mediazione obbligatoria nelle successioni: il caso deciso a Verona

La controversia nasce dall’azione esercitata da un fallimento, creditore della convenuta per un importo già accertato con sentenza passata in giudicato. La debitrice aveva rinunciato all’eredità paterna e il creditore chiedeva, ai sensi dell’art. 524 c.c., di essere autorizzato ad accettarla in nome e luogo della rinunciante, con beneficio d’inventario e al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito.

La convenuta eccepiva preliminarmente l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia successoria e sosteneva inoltre la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Il Tribunale respinge entrambe le eccezioni: l’azione ex art. 524 c.c. è “del tutto peculiare ed autonoma”, ha funzione strettamente satisfattiva del credito e non muta natura solo perché il suo eventuale accoglimento produce effetti sul patrimonio ereditario. [2]

Azione ex art. 524 c.c.: perché non è una lite successoria

Il passaggio centrale della sentenza è la distinzione tra oggetto materiale della vicenda e funzione giuridica dell’azione. È indubbio che il processo riguardi un’eredità e una rinuncia ereditaria; tuttavia, secondo il Tribunale, ciò non basta a ricondurre automaticamente la controversia alla materia delle successioni ereditarie prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010.

L’azione del creditore non mira infatti a stabilire chi sia erede, quale sia la quota spettante a ciascun successibile, come debba essere divisa la massa o se una disposizione testamentaria sia valida. Il suo obiettivo è molto più circoscritto: rendere inefficace la rinuncia nei confronti del creditore e consentirgli di aggredire i beni ereditari entro il limite del credito. La giurisprudenza di legittimità qualifica da tempo l’azione come strumento funzionale alla conservazione e alla soddisfazione della garanzia patrimoniale. [3]

La stessa struttura soggettiva conferma questa lettura. La Cassazione ha chiarito che il debitore rinunciante è il soggetto passivamente legittimato all’azione ex art. 524 c.c.; i successivi chiamati che abbiano accettato l’eredità possono avere un interesse a intervenire, ma non sono per ciò solo litisconsorti necessari.  Il Tribunale di Verona utilizza anche questo dato per escludere che la controversia sia una lite successoria in senso proprio.[4]

Mediazione e petitum sostanziale: conta la funzione della domanda

La decisione offre uno spunto che va oltre il caso specifico. Nell’individuazione delle controversie soggette a mediazione obbligatoria non dovrebbe essere decisivo il semplice richiamo nominale a una materia o la collocazione codicistica della disposizione applicata. Occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa concreta della domanda: quale bene della vita viene richiesto e quale rapporto giuridico costituisce davvero il centro della controversia.

Nel caso dell’art. 524 c.c., la successione rappresenta il contesto nel quale opera il rimedio, ma il rapporto decisivo resta quello tra creditore e debitore rinunciante. Il creditore non esercita un diritto ereditario e non subentra nella delazione; utilizza piuttosto un rimedio di conservazione della garanzia patrimoniale. Anche dopo l’accoglimento della domanda, né il creditore né il debitore rinunciante acquistano la qualità di erede: la rinuncia rimane efficace per tutto ciò che eccede le esigenze di soddisfacimento del credito.[5]

Questa impostazione evita due errori opposti. Da un lato, impedisce di estendere la condizione di procedibilità a controversie che hanno soltanto un collegamento esterno con una delle materie dell’art. 5; dall’altro, impone di non fermarsi alle etichette formali quando il contenuto effettivo della lite ricade invece in una materia soggetta a mediazione.

Un orientamento di merito che si consolida

La sentenza veronese non è isolata. Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 1509 del 4 agosto 2023, aveva già escluso la mediazione obbligatoria per l’impugnazione della rinuncia all’eredità ex art. 524 c.c., osservando che la controversia tutela il credito e non costituisce una lite tra coeredi.  Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1136 del 17 luglio 2025, definendo la vicenda “solo latamente successoria” e riconducendola al recupero del credito attraverso l’ampliamento della garanzia patrimoniale.[6][7]

Si tratta dunque di un orientamento di merito coerente e ormai ripetuto, che Verona rafforza nel 2026. Occorre però evitare una conclusione più ampia di quanto i precedenti consentano: non risulta, allo stato, un arresto della Corte di Cassazione che abbia direttamente stabilito se l’azione ex art. 524 c.c. sia o meno soggetta alla mediazione obbligatoria. La Cassazione ha fornito i principi sulla natura e sugli effetti dell’azione; sono i giudici di merito ad averne tratto la conseguenza sul piano della condizione di procedibilità.

Perché il creditore non diventa erede

La precisazione è decisiva anche sul piano pratico. L’art. 524 c.c. utilizza l’espressione “accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante”, ma non determina un acquisto dell’eredità né da parte del creditore né da parte del debitore. La Cassazione ha chiarito che l’effetto è esclusivamente quello di rendere la rinuncia inefficace nei confronti del creditore nella misura necessaria alla soddisfazione delle sue ragioni; una volta soddisfatto il credito, la rinuncia conserva la propria efficacia e ciò che residua resta destinato ai chiamati successivi.[8]

È proprio questa limitazione funzionale a spiegare perché l’azione possa essere distinta dalle ordinarie controversie successorie. Il processo non ridisegna la successione tra i chiamati: apre soltanto al creditore, entro confini rigorosi, la possibilità di soddisfarsi su beni che la rinuncia aveva sottratto alla garanzia patrimoniale del debitore.

Cosa cambia in pratica per avvocati e organismi di mediazione

La pronuncia suggerisce alcune indicazioni operative utili quando una controversia presenta collegamenti con un’eredità ma non è immediatamente riconducibile a una classica lite successoria:

  • non basta che la norma applicata sia contenuta nel Libro II del codice civile per rendere obbligatoria la mediazione;
  • occorre individuare il rapporto sostanziale effettivamente dedotto in giudizio e il bene della vita perseguito;
  • nell’azione ex art. 524 c.c. il centro della controversia è la tutela del credito e della garanzia patrimoniale del debitore;
  • la presenza di coeredi o di altri chiamati non trasforma automaticamente il giudizio in una controversia successoria;
  • in assenza di un arresto specifico della Cassazione sulla mediazione, è prudente qualificare la soluzione come orientamento di merito, oggi rafforzato da più pronunce concordi.

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[1] Art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo vigente: tra le materie soggette a mediazione obbligatoria sono comprese, tra le altre, le successioni ereditarie.

[2] Trib. Verona, Sez. I civ., 3 marzo 2026, n. 437, che qualifica l’azione ex art. 524 c.c. come peculiare, autonoma e funzionale alla soddisfazione del credito, escludendone la riconducibilità alle cause successorie soggette a mediazione obbligatoria.

[3] Cass. civ., Sez. II, 25 marzo 1995, n. 3548: l’azione ex art. 524 c.c. ha funzione strumentale al soddisfacimento del credito e mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia all’eredità.

[4] Cass. civ., Sez. II, 24 novembre 2003, n. 17866: il debitore rinunciante è il solo soggetto passivamente legittimato all’azione promossa dai creditori ai sensi dell’art. 524 c.c.

[5] Cass. civ., Sez. VI-2, 10 settembre 2021, n. 24524: l’impugnazione della rinuncia consente al creditore di agire sul patrimonio ereditario fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il rinunciante o il creditore acquistino la qualità di erede.

[6] Trib. Avellino, 17 luglio 2025, n. 1136: la vicenda ex art. 524 c.c. è solo latamente successoria e inerisce piuttosto al recupero del credito mediante ampliamento della garanzia patrimoniale.

[7] Trib. Vicenza, 4 agosto 2023, n. 1509: l’azione ex art. 524 c.c. non è soggetta a mediazione obbligatoria, poiché la controversia concerne la tutela del credito e non una lite successoria tra coeredi.

[8] Cass. civ., Sez. VI-2, 10 settembre 2021, n. 24524; in senso conforme, sulla funzione dell’azione e sui suoi limiti, Cass. civ., Sez. VI-2, 4 marzo 2020, n. 5994.

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