Il Ministero della Giustizia precisa che il credito d’imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata ricevuta la comunicazione.
Dal sito del Ministero della Giustizia: Mediazione – Precisazioni sul credito d’imposta, 12 giugno 2012
<<Con riferimento agli adempimenti inerenti al credito di imposta, l’art. 20 del d.lgs. 28/2010 ha prescritto specifici adempimenti necessari per la determinazione della misura del credito di imposta.
Si segnala che: a.è stata già inoltrata a tutti gli organismi di mediazione la richiesta di far pervenire presso la direzione generale della giustizia civile i dati di dettaglio necessari, b.è in atto la predisposizione di un programma informatico che consentirà la compiuta comunicazione a tutti gli interessati dell’importo da potere far valere a titolo di credito di imposta per le indennità corrisposte nell’anno 2011.
Si informa, inoltre, che nella sezione VI delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2012 è precisato che se la comunicazione (relativa al credito di imposta) è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.>>
N.1
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