Una Corte dell’Ohio ha stabilito che una clausola arbitrale contrasta con l’ordine pubblico e non può essere eseguita se fa venire meno, o trasferisce di fatto in capo agli arbitri impegnati nell’attività decisoria, taluni poteri di accertamento propri del pubblico ufficiale deputato alla liquidazione in una procedura concorsuale.
La questione era sorta nell’ambito, appunto, di una procedura concorsuale aperta nei confronti di due compagnie assicurative, nel corso della quale l’Organo di Vigilanza delle assicurazioni, in persona del suo Sovrintendente, facente funzioni anche di Liquidatore, aveva agito nei confronti di alcuni dirigenti delle società insolventi accusandoli di non aver rispettato i doveri di lealtà nello svolgimento del proprio lavoro. Tali dirigenti fecero istanza affinchè la controversia che li opponeva all’Organo di Vigilanza fosse risolta in via arbitrale, contenendo il loro contratto di lavoro un’apposita clausola compromissoria.
L’Organo di Vigilanza, in contrasto, affermò che avrebbe fatto ricorso al potere, garantito da una legge dell’Ohio durante l’attività di liquidazione, di non tenere in considerazione tali contratti e di non far valere le annesse clausole arbitrali. Le controparti replicarono, invece, che il Liquidatore, agendo per conto delle compagnie insolventi, non poteva disconoscere tali accordi arbitrali, dai quali rimaneva necessariamente vincolato.
La Corte d’Appello dell’Ohio, dirimendo la questione e ribaltando l’esito di una precedente decisione, si pronunciò in favore della posizione assunta dal Liquidatore, stabilendo nel caso di specie che l’adempimento del patto arbitrale avrebbe costituito un atto contrario all’ordine pubblico investendo con i suoi effetti direttamente l’attività ed i poteri del Liquidatore nelle sue funzioni di pubblico ufficiale.
La Corte ha specificato, inoltre, che tutte le volte in cui il Liquidatore viene nominato direttamente dal Giudice, questi non rimane vincolato dalle convenzioni arbitrali pre-esistenti all’apertura della procedura concorsuale, che non aveva neanche sottoscritto in prima persona, in quanto le sue funzioni, oltre ad essere in questo caso un’estensione dei poteri della Corte che sovrintende alla procedura concorsuale, hanno rilievo pubblicistico nei confronti dei creditori e di tutti coloro che hanno interessi economici nelle compagnie insolventi.