In occasione della X Assemblea il Coordinamento, rappresentativo di 45 Organismi di Mediazione istituiti dagli Ordini Forensi, convinto della necessità di un rilancio della mediazione condiviso dall’Avvocatuta propone 9 interventi correttivi ed aggiuntivi al D.L. 21 giugno 2013 n. 69
Mozione di Ancona
Il Coordinamento della Conciliazione Forense, che attualmente rappresenta 45 organismi di mediazione forense, riunitosi in Ancona nei giorni 21/22 giugno 2013,
preso atto:
– degli interventi sulla mediazione introdotti con il cosiddetto Decreto del Fare, che pur essendo stati adottati senza un adeguato confronto con l’Avvocatura, rimettono l’istituto della mediazione al centro del dibattito sulla riforma della giustizia;
– della sentenza della Corte Costituzionale che ha censurato l’obbligatorietà della mediazione, rilevando l’eccesso di delega del d.lgs. 28/2010 rispetto alla normativa delegante e ritenendo soltanto assorbite ulteriori censure;
– della opportunità di rivedere il modello di mediazione del d.lgs. 28/2010, anche alla luce dell’applicazione pratica, che ne ha evidenziato alcuni limiti e criticità;
– della assoluta necessità di rilanciare la mediazione, con un adeguato rispetto della volontarietà che ne caratterizza la metodologia e con una opportuna valorizzazione del ruolo dell’avvocato;
rileva
il mancato confronto, sulle riforme in atto, con le rappresentanze istituzionali e associative dell’Avvocatura, nonché con gli stessi organismi di mediazione forensi che hanno sviluppato una rilevante esperienza applicativa in questo campo;
auspica
l’immediata apertura di un tavolo di confronto con l’Avvocatura e con gli stessi organismi forensi per l’ulteriore ponderazione degli interventi di riforma, con la finalità di un rilancio della mediazione fortemente invocato;
auspica altresì
che le rappresentanze istituzionali e associative dell’Avvocatura vogliano condividere proposte di implementazione della mediazione e di valorizzazione del ruolo dell’avvocato, che il Coordinamento ha sempre sostenuto;
a tal fine propone
i seguenti interventi correttivi ed aggiuntivi al Decreto del Fare:
1) un’adeguata revisione del modello di mediazione, valutando tra i possibili interventi
- un ulteriore contenimento dei costi attraverso la previsione della gratuità dell’incontro di programmazione (un solo incontro), con il pagamento dei soli diritti di segreteria (auspicabilmente da scontare sul CU dell’eventuale causa);
- un’attenta ponderazione delle materie per le quali imporre l’incontro informativo, privilegiando le materie ove la relazione preesistente tra le parti può agevolare la riuscita della mediazione (quali: locazione, condominio, successioni ereditarie, divisioni, diritti reali, questioni societarie, rapporti contrattuali di durata);
- la previsione di un limite temporale di cinque anni per il mantenimento dell’obbligo dell’incontro informativo, con la precipua finalità di favorire la conoscenza della metodologia conciliativa;
2) riconoscimento del valore di titolo esecutivo (senza necessità di omologa) dell’accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dagli avvocati che assistano tutte le parti dell’accordo, sempre che gli avvocati vogliano sottoscriverlo con tale finalità; previsione in ogni caso della possibilità di omologa con provvedimento del presidente del tribunale (a differenza dell’attuale previsione del Decreto del Fare);
3) possibile acquisizione agli atti del successivo giudizio della consulenza tecnica espletata in sede di mediazione, sempre che le parti acconsentano preventivamente a tale acquisizione e a condizione che le stesse siano tutte assistite da un avvocato;
4) previsione di valutazione, nel successivo giudizio, delle sole conseguenze della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, all’incontro informativo, ai sensi dell’art.116 comma 2 c.p.c., con esclusione della sanzione economica (legata al CU) e di qualsiasi conseguenza processuale ricollegata alla proposta del mediatore;
5) eliminazione della possibilità per il giudice, nell’ordinare la mediazione, di indicare l’organismo da investire del procedimento mediativo, limitando tale potere alla individuazione dell’ambito territoriale entro il quale esso debba essere avviato dalla parte più diligente;
6) eliminazione della previsione del dovere (ove si utilizza la parola “deve”) del giudice di formulare una proposta transattiva o conciliativa, rimettendola alla discrezionalità del giudice;
7) preso atto del riconoscimento di diritto della qualifica di mediatore attribuito agli avvocati, prevedere che lo stesso avvocato che intenda svolgere effettivamente le funzioni di mediatore, chiedendo l’iscrizione nelle liste di organismi abilitati, debba necessariamente integrare e mantenere la propria formazione permanente con percorsi di aggiornamento teorico-pratici focalizzati sulla materia della mediazione, peraltro in conformità al dettato dell’art. 55 bis del codice deontologico;
8) prevedere che gli anzidetti percorsi di aggiornamento teorico-pratici dei mediatori sostituiscano gli attuali obblighi di aggiornamento biennale, che hanno ampiamente rivelato la loro inattuabilità, specie per quanto riguarda il tirocinio assistito;
9) promuovere iniziative, anche di rigoroso controllo, volte ad implementare e garantire la qualità e professionalità dei mediatori e degli organismi.
1 commento
Condivido pienamente i 9 punti ma mi chiedo, vista l’esperienza pregressa in termini di scarsa partecipazione alla mediazione della parte invitata, Assicurazioni e Banche in particolare, quali siano o possono essere gli “strumenti” per obbligare veramente la parte convenuta alla partecipazione. Senza quest’obbligo non si smaltirà sufficientemente, a mio giudizio, il grave contenzioso civile.
Giuseppe