Approvata dal CNF di Lecce la mozione del COA di Genova sulla mediazione

Al Congresso Nazionale Forense di Lecce approvata la mozione del COA di  Genova sulle criticità della mediazione e sui rimedi da attuare

Al Congresso Nazionale Forense di Lecce, che si è svolto nelle giornate del 6, 7 e 8 di ottobre, è stata ammessa la mozione del COA di Genova, rappresentato dal Delegato e Presidente Avv. Luigi Cocchi, sulla mediazione civile e commerciale. Mozione n. 149 che, come risulta dal sito ufficiale del Congresso, è stata convertita in raccomandazione.

I punti focali della mozione

I punti focali delle richieste finali della mozione, sono preceduti da premesse, dati statistici e considerazioni che riguardano gli elementi di criticità della mediazione civile e commerciale in Italia.

Neppure la recente riforma del processo civile, che fin dalla sua elaborazione ha dichiarato di voler incentivare in vario modo tutte le ADR come la mediazione, la negoziazione e l’arbitrato, di fatto riesce a incentivare questi istituti.

Tra i dati statistici di maggiore interesse evidenziati nella mozione sono le percentuali da cui emerge, ancora, lo scarsissimo ricorso alla mediazione nelle controversie di natura civile e commerciale. I dati relativi ai 2020 rivelano che su 3.385.863 cause iscritte sul ruolo commerciale e civile, solo il 3,71% sono state iscritte in mediazione.

Un risultato che, stante le reiterate e continue richieste, provenienti anche dall’Unione Europea, di favorire le ADR è senza dubbio del tutto insoddisfacente.

Colpa di un modello che, secondo il COA di Genova, non porta a una deflazione del contenzioso e che, in violazione della Direttiva Europea 52/08, non riesce a garantire una relazione equilibrata tra mediazione e procedimento giudiziario.

Scarsa altresì, nel nostro Paese, la valorizzazione della figura del mediatore, con riflessi inevitabili sulla qualità e sulla capacità professionale dello stesso. Questo soggetto dovrebbe essere formato infatti attraverso un corso di laurea dedicato alle ADR, si dovrebbe procedere altresì a una revisione del compenso e dovrebbero essere previste più ore di formazione obbligatoria per il mediatore che è anche avvocato, come accade già in Francia.

Le soluzioni prospettate

Molteplici e di estremo interesse le soluzioni prospettate dall’Avv. Cocchi.

Per come si svolge, il primo incontro in mediazione potrebbe essere tranquillamente abolito perché di fatto impedisce alle parti di prendere una posizione sul voler proseguire o meno il percorso. In questo primo incontro è limitato anche il compito del mediatore. Lo stesso è chiamato infatti a enunciare solo le regole del procedimento, che non sono di nessuna utilità alle parti, che fin dall’inizio dovrebbero essere condotte a fare una scelta.

Un altro punto debole della mediazione è quello di non contemplare la presenza obbligatoria delle parti. La delega ai rispettivi avvocati nella procedura di mediazione, dovrebbe essere l’eccezione e non la regola. Inaccettabile quindi la condotta di quegli avvocati che, contrariamente a quelle che sono le finalità dell’istituto, chiedono espressamente ai propri assistiti di non prendere parte agli incontri.

Per deflazionare il processo si rende necessario estendere, inoltre, ulteriormente le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità. Quanto previsto dalla legge n. 26/2021 è del tutto insufficiente allo scopo. Una delle materie a cui la mediazione potrebbe essere estesa è quella degli appalti. Incomprensibile inoltre la mancata estensione dell’istituto ai rapporti delle società di capitali, visto che di recente è stato disposto che all’istituto possano ricorrere le società di persone.

Dal punto di vista più strettamente pratico, viene sottolineata la necessità di aumentare gli investimenti statali per la promozione di questi strumenti complementari di risoluzione delle controversie e di procedere a una revisione dei format elettronici, che non semplificano la vita del mediatore, a causa della difficoltà di indicare sia il petitum della causa che la causa pretendi.

Corsi di informazione, infine, per gli avvocati, ma anche per i giudici che, se conoscessero più a fondo la procedura di mediazione potrebbero senza dubbio favorire l’avvio della stessa con un sentimento di maggiore fiducia.

 

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