ADR Center è iscritta al n. 1 del Registro degli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia per la gestione delle controversie di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 5/2003. La previsione di una disciplina normativa specifica per la conciliazione, che fa da pendant al nuovo rito societario, dà prova dell’urgenza di una deflazione del contenzioso, particolarmente sentita nel mondo produttivo e, infine, avvertita anche in sede legislativa.
L’entrata in funzione del Registro, previsto dall’art. 38, apre una nuova stagione per le procedure di conciliazione in Italia. ADR Center, in quanto abilitata a gestire le procedure conciliative nelle materie di cui all’art. 1 del menzionato decreto, potrà offrire i servizi di conciliazione regolati dall’art. 40 del D. Lgs. n. 5/2003.
La novità di maggior rilievo è che, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 40, le procedure conclusesi positivamente saranno omologabili dal Presidente del Tribunale competente e, per la prima volta in Italia, potranno costituire titolo esecutivo. In alcuni casi specifici, anche le procedure conciliative non andate a buon fine potranno rilevare ai fini delle spese di giudizio, il che accresce notevolmente l’importanza della procedura, che non risulta più un vano adempimento formale, ma acquista importanza anche nell’eventualità di prosecuzione del giudizio.
Il segnale è pertanto chiaro: la litigiosità nel settore societario, bancario e finanziario costa troppo ed è ammessa solo come ultima ratio. I vantaggi sono peraltro evidenti anche dal punto di vista fiscale. Tutti gli atti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da tasse e/o diritti, ed il verbale di conciliazione per importi inferiori o pari a 25.000 euro è esente dall’imposta di registro.