Mediazione volontaria

Decreto del fare

La mediazione è prevista come obbligatoria dal nostro ordinamento solo con riferimento ad alcune materie. Tuttavia, qualsiasi controversia relativa a diritti disponibili può essere oggetto della procedura di cui al d.lgs. n. 28/2010.

Mediazione volontaria: materie

La mediazione è una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie alla quale tutti possono accedere.

Sebbene alcuni credano (erroneamente) che la stessa possa essere attivata solo se si rientra in una delle materie per le quali la mediazione è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il decreto legislativo n. 28 del 2010 afferma a chiare lettere, all’articolo 2, che “Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”.

Di conseguenza, le materie oggetto di mediazione non sono solo condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica o da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari: a tale elenco si aggiungono tutte le materie su cui possono astrattamente sorgere conflitti, purché lo scontro abbia ad oggetto diritti disponibili.

Mediazione delle controversie di lavoro

Un campo nel quale la mediazione non è obbligatoria ma è spesso scelta volontariamente dalle parti è quello delle controversie di lavoro.

La procedura, in questi casi, è gestita da mediatori specializzati in materia giuslavoristica e alla stessa possono partecipare anche dei rappresentanti sindacali, se le parti lo richiedono.

Deve comunque tenersi conto che, in tale materia, sono molti i diritti previsti dalla legge come indisponibili: la mediazione non può interessarli, ma, come detto, può riguardare solo le controversie che abbiano a oggetto diritti disponibili delle parti.

Contratti dei consumatori

Un’altra ipotesi in cui la mediazione volontaria può risultare parecchio vantaggiosa e con riferimento alla quale la stessa viene sovente attivata è quella dei contratti di fornitura di beni o servizi stipulati tra imprese e consumatori.

Si pensi alle controversie relative all’esecuzione di un contratto di telefonia o di fornitura di energia elettrica: spesso il loro importo non giustifica il ricorso alla giustizia ordinaria, mentre i costi e i tempi più contenuti della mediazione sono un valido strumento per superare il conflitto.

Così, ad esempio, si può ricorrere alla mediazione per risolvere questioni inerenti al distacco di energia o ai costi addebitati nella bolletta telefonica e così via.

Mediazione volontaria e turismo

Tra le casistiche di mediazione volontaria più frequenti possiamo infine citare la materia del turismo.

Si pensi al cd. danno da vacanza rovinata, il cui risarcimento può essere chiesto all’agenzia di viaggi, ad esempio, se la vacanza è al di sotto delle aspettative maturate dai viaggiatori a seguito delle informazioni ricevute e delle caratteristiche descritte in sede di acquisto del pacchetto turistico.

In questo ambito, il ricorso alla mediazione volontaria può essere la soluzione migliore per le parti in quanto sono molteplici le soluzioni in grado di soddisfare tutti. Si pensi, ad esempio, al caso in cui ci si accordi per uno sconto su uno o più pacchetti successivi, che l’agenzia di viaggi comunque vende e che i clienti comunque acquistano a un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbero dovuto altrimenti esborsare.

Mediazione volontaria in corso di causa

La mediazione volontaria può essere scelta dalle parti non solo prima di aver avviato una causa giudiziale ma anche durante lo svolgimento della stessa.

A tal fine è possibile sia che le parti presentino un’istanza congiunta, sia che una prenda l’iniziativa e l’altra successivamente vi aderisca.

È possibile la mediazione volontaria senza avvocato?

Mentre per la mediazione obbligatoria la presenza dell’avvocato è sempre richiesta e l’assenza del legale rappresenta un vizio idoneo a inficiare la regolarità della procedura, lo stesso non può dirsi con riferimento alla mediazione volontaria.

In assenza di posizioni giurisprudenziali di segno contrario, si deve ritenere che la presenza dell’avvocato non sia indispensabile in tutti i casi in cui la procedura di mediazione non è imposta dalla legge ma è frutto della libera scelta delle parti.

Sul punto merita di essere ricordata l’ordinanza del Tribunale di Vasto del 9 aprile 2018, che, nel soffermarsi sugli elementi di differenziazione tra mediazione obbligatoria e volontaria, ha precisato che il tratto distintivo di quest’ultima “risiede nella centralità del ruolo dell’autodeterminazione delle parti, come rimarcato anche dal considerando n. 13 della direttiva comunitaria n. 2008/52, da cui si desume che il carattere volontario della mediazione consiste non già nella libertà delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento, bensì nel fatto che “le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento”, senza l’obbligo di una previa assistenza legale, della quale le parti sono libere di decidere se avvalersi o meno”.

Conseguenze della mancata adesione alla mediazione volontaria

Va infine chiarito che la mancata adesione alla procedura di mediazione attivata a iniziativa di una delle parti può comportare conseguenze per la parte che abbia disertato senza giustificato motivo e ciò anche se non ci si trova di fronte a un’ipotesi di mediazione obbligatoria.

Del resto, l’articolo 8 del d.lgs. n. 28/2010, nel sancire che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile”, non fa alcuna distinzione tra le ipotesi in cui la procedura sia stata attivata in quanto obbligatoria o su base volontaria.

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