Il decreto legislativo numero 28/2010, che si occupa di disciplinare la mediazione, individua alcune materie per le quali l’avvio di tale procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie è obbligatorio. Vediamo quali sono e tutto quello che c’è da sapere in proposito.
Mediazione obbligatoria: l’art. 5
I casi in cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda sono individuati dall’articolo 5 del decreto legislativo numero 28/2010, disposizione che quindi è il punto di riferimento per verificare se, nel caso che interessa, sia necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria.
L’articolo si preoccupa anche di regolamentare i rapporti tra il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in analisi e il processo, stabilendo un principio che è importante ricordare sin da subito, prima di addentrarci più nel dettaglio della materia: quando l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tale condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
Mediazione obbligatoria: materie
Le materie per le quali è attualmente prevista la mediazione obbligatoria sono le seguenti:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno da responsabilità medica;
- risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- inadempimento di obbligazioni contrattuali connesso all’emergenza Covid-19.
Mediazione obbligatoria in condominio
Una delle materie più frequentemente oggetto di mediazione è quella condominiale, in quanto trattasi di un ambito nel quale si finisce spesso per trovarsi in disaccordo.
Così, sono oggetto di mediazione le controversie relative all’amministratore di condominio, alle spese condominiali, alle assemblee e ai regolamenti, oltre che alle parti comuni e alla loro destinazione d’uso.
Si ritiene che la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda non solo per le liti relative al condominio strettamente inteso, ma anche per le liti relative al condominio minimo, al condominio orizzontale e al supercondominio.
Diritti reali e mediazione
Le controversie aventi a oggetto diritti reali, per le quali è obbligatorio il preventivo ricorso alla mediazione, possono essere della più varia natura.
Si pensi, innanzitutto, alle richieste di accertamento dell’acquisto di un diritto reale per usucapione, con riferimento alle quali va detto che l’accordo di mediazione con il quale è accertato l’usucapione può essere trascritto laddove la sottoscrizione del processo verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato.
Possiamo citare, poi, le servitù di passaggio, i procedimenti di rilascio di immobili occupati senza titolo, il diritto di abitazione del coniuge superstite, i diritti reali trasferiti con contratto di compravendita di beni mobili o immobili.
La mediazione obbligatoria nella divisione
Come visto, anche le divisioni rientrano tra le materie per cui è obbligatorio il preventivo ricorso alla mediazione obbligatoria.
A tal proposito va chiarito che la condizione di procedibilità della domanda giudiziaria opera sia per le divisioni ereditarie che per quelle non ereditarie. Le prime, tuttavia, sono quelle che più di frequente vengono discusse in sede di mediazione: si pensi alle questioni aventi a oggetto la valutazione della massa ereditaria o la formazione delle quote ereditarie.
Mediazione obbligatoria per le successioni ereditarie
Più in generale, l’intera materia delle successioni ereditarie è oggetto di mediazione obbligatoria.
Così, ad esempio, devono passare per la mediazione le controversie relative alla lesione della quota di legittima di un erede o quelle volte ad accertare la validità di un testamento olografo.
Patti di famiglia in mediazione
Con riferimento ai patti di famiglia, invece, le controversie che possono insorgere, e che devono essere oggetto di mediazione prima di giungere tra le aule di giustizia, sono soprattutto quelle relative ai vizi del consenso, ovverosia all’errore, alla violenza o al dolo, per i quali può essere esperita l’azione di annullamento del patto.
Mediazione obbligatoria e locazione
Anche le locazioni sono spesso oggetto di contrasti tra le parti che possono sfociare in una lite giudiziale, che tuttavia non può essere proposta se non dopo aver tentato la strada della mediazione.
Si pensi, a titolo di esempio, alla mancata o parziale riconsegna del deposito cauzionale alla scadenza del contratto: circa il diritto a trattenerlo o restituirlo conduttore e locatore possono trovarsi in disaccordo e la mediazione è sicuramente una strada poco onerosa e spesso proficua per evitare di portare la questione all’interno delle aule di giustizia.
In materia di locazione, risulta particolarmente interessante quanto precisato dal tribunale di Viterbo con sentenza n. 1489/2018, ovverosia che “L’incipit del procedimento unitario di sfratto, articolato in una duplice fase, deve individuarsi nell’atto introduttivo della fase sommaria (e non già nelle eventuali integrazioni istruttorie evidenziate dalle parti a seguito di memorie introduttive eventualmente autorizzate ai sensi dell’art.426 c.pc.) e coerentemente l’onere di attivare la procedura di mediazione spetterà all’originario intimante con la conseguenza che l’inerzia non potrà che colpire – in primo luogo – la domanda principale dell’attore (di risoluzione contrattuale) e con essa la pronuncia di rilascio emessa ex art.665 c.p.c. che risulterà travolta dalla sentenza conclusiva del giudizio che accerterà la inesistenza di uno dei presupposti della domanda (condizione di procedibilità)”.
Comodato e mediazione obbligatoria
Anche in materia di comodato, nonostante l’apparente linearità di tale fattispecie contrattuale, possono insorgere molteplici controversie, per le quali l’obbligatorio ricorso alla mediazione risulta spesso una strada proficua per evitare il contenzioso.
Si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui il comodante intenda ottenere la disponibilità dell’immobile concesso in comodato dopo la scadenza del termine di durata del contratto, mentre il comodatario pretenda di continuare a occuparlo per le più svariate ragioni o, ancora, alle molteplici liti che hanno a oggetto il comodato di un immobile adibito a casa familiare.
Mediazione e affitto d’azienda
In materia di affitto d’azienda, la mediazione obbligatoria riguarda soprattutto le controversie aventi a oggetto il pagamento dei canoni concordati.
Mediazione e risarcimento danni
Tra le ipotesi di risarcimento danni per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, un cenno particolare lo merita la responsabilità medica, con riferimento alla quale si rende opportuno un importante chiarimento: la cd. legge Gelli-Bianco del 2017 ha previsto che i giudizi in materia possono essere instaurati solo dopo aver avviato, alternativamente, il procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile o il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo numero 28/2010.
Mediazione obbligatoria per i contratti
Con riferimento ai contratti bancari e assicurativi, la mediazione da esperire obbligatoriamente prima dell’avvio di un giudizio vero e proprio può riguardare, ad esempio, la dichiarazione di nullità o inesistenza del contratto di conto corrente o l’interpretazione di una clausola del contratto di assicurazione rispetto alla quale le parti si trovino in contrasto.
Mediazione obbligatoria Covid
Le controversie aventi a oggetto l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale connesso all’emergenza epidemiologica da coronavirus sono state rese oggetto di mediazione obbligatoria ad opera del decreto legge n. 6/2020, come modificato dal decreto legge n. 28/2020.
Sostanzialmente, si tratta delle domande di risarcimento danno per inadempimento contrattuale, che sono sottoposte a tale condizione di procedibilità se la parte inadempiente invoca l’impossibilità della prestazione causata dalla normativa emergenziale.
Improcedibilità
In tutte le materie sopra elencate, quindi, l’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, il che vuol dire che un’azione giudiziaria proposta senza aver tentato di comporre stragiudizialmente la lite con la procedura in commento deve ritenersi improcedibile.
In tutte le altre materie, non ricomprese nell’elenco di quelle oggetto di mediazione obbligatoria, il ricorso a tale procedura è comunque possibile: la stessa può essere facoltativamente esperita, se si ritiene che ci siano i presupposti per poter giungere a un accordo. Se non è avviata, la domanda è comunque procedibile.
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presentazione domanda di mediazione oggetto: compravendita immobiliare