Legge 3 ottobre 2001, n. 366
“Delega al Governo per la riforma del diritto societario”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2001
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Art. 1.
(Delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di
capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonchè nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie
di cui all’articolo 12.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi
e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell’impresa, novellando, ove possibile, le
disposizioni del codice civile.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perchè sia espresso il parere
entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono
emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può
emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla
presente legge e con la procedura di cui al comma 4.
Art. 2.
(Princìpi generali in materia
di società di capitali)
1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V
del libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) perseguire l’obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle
imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;
b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i
compiti e le responsabilità degli organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle società , tenendo conto delle esigenze delle imprese e del
mercato concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei
diversi interessi coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in
considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo comunque
l’introduzione di vincoli automatici in ordine all’adozione di uno specifico modello societario;
f) nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme
organizzative dell’impresa, prevedere due modelli societari riferiti l’uno alla società a responsabilità
limitata e l’altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per
azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per
azioni;
g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle
esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo princìpi di trasparenza e di contemperamento degli
interessi coinvolti.
Art. 3.
(Società a responsabilità limitata)
1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti princìpi
generali:
a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul
principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
b) prevedere un’ampia autonomia statutaria;
c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti
con i terzi.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di costituzione, confermando in materia di omologazione i
princìpi di cui all’articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonchè eliminando gli
adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela
dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche
dell’atto costitutivo;
b) individuare le indicazioni obbligatorie dell’atto costitutivo e determinare la misura minima
del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;
c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento
utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio
di certezza del valore a tutela dei terzi;
e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti
decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento
alle azioni di responsabilità ;
f) ampliare l’autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del
trasferimento della partecipazione sociale, nonchè del recesso, salvaguardando in ogni caso il
principio di tutela dell’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali; prevedere,
comunque, la nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del
recesso;
g) disciplinare condizioni e limiti per l’emissione e il collocamento di titoli di debito presso
operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa
in ogni caso la sollecitazione all’investimento in quote di capitale;
h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;
i) prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale,
nonchè in materia di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel
contempo, una semplificazione delle procedure.
Art. 4.
(Società per azioni)
1. La disciplina della società per azioni è modellata sui princìpi della rilevanza centrale
dell’azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato
del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci,
dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e
le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di
imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà :
a) un ampliamento dell’autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in
presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
norme inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere il controllo sull’amministrazione dal controllo contabile affidato ad un
revisore esterno;
2) consentire l’azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci,
rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l’insorgenza di
una eccessiva conflittualità tra i soci;
3) fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di cui al comma 8,
lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di controllo, di gravi irregolarità
nell’adempimento dei doveri degli amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l’efficienza e la correttezza della gestione
dell’impresa sociale;
c) la determinazione dei limiti, dell’oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione,
confermando i princìpi di cui all’articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
d) che nell’atto costitutivo non sia richiesta l’indicazione della durata della società ;
e) che sia consentita la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo
adeguate garanzie per i creditori.
3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela
dei terzi, indicando il contenuto minimo obbligatorio dell’atto costitutivo;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare,
determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere
strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità ; disciplinare
il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:
a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento
utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio
di certezza del valore a tutela dei terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni, la riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza indicazione del valore nominale,
determinandone la disciplina conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione
speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve
di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità , i limiti e le condizioni di emissione di strumenti
finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o
rimuovendone i limiti e consentendo all’autonomia statutaria di determinare l’organo competente e
le relative procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dell’assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con adeguato spazio all’autonomia statutaria, il procedimento
assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la
partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;
b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci
e quelle di funzionalità e certezza dell’attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità , i
soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo
possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e l’eventuale adozione di
strumenti di tutela diversi dalla invalidità ;
c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società
che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui al
comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di
pubblicità ;
d) determinare, anche con adeguato spazio all’autonomia statutaria e salve le disposizioni di
leggi speciali, i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea, in relazione all’oggetto della
deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento
dell’organo assembleare, lasciando all’autonomia statutaria di stabilire il numero delle
convocazioni.
8. Riguardo alla disciplina dell’amministrazione e dei controlli sull’amministrazione, la riforma è
diretta a:
a) attribuire all’autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all’articolazione
interna dell’organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i
suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle
deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano
particolari requisiti di onorabilità , professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;
c) definire le competenze dell’organo amministrativo con riferimento all’esclusiva
responsabilità di gestione dell’impresa sociale;
d) prevedere che le società per azioni possano scegliere tra i seguenti modelli di
amministrazione e controllo:
1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più
componenti, e un collegio sindacale;
2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di
sorveglianza eletto dall’assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di
controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di
gestione, nonchè di deliberazione ed esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di questi;
3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all’interno del
quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza
da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere
assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione dei requisiti di
indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di
autoregolazione;
e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla
lettera d), numero 1);
f) prevedere che, con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), siano
assicurate, anche per le società che non si avvalgono della revisione contabile, forme di controllo
dei conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa
vigente per il collegio sindacale;
g) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell’organo amministrativo, in particolare
con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire in
modo informato.
9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l’autonomia statutaria di demandare
alla competenza dell’organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale
della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina dell’aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo,
prevedendo comunque adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni
e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il
diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o
meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di
riduzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori
fattispecie di recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della
società ; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del
recedente, salvaguardando in ogni caso l’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori
sociali.
Art. 5.
(Società cooperative)
1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice
civile e alla normativa connessa è ispirata ai princìpi generali previsti dall’articolo 2, in quanto
compatibili, nonchè ai seguenti princìpi generali:
a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonchè dello scopo
mutualistico da parte dei soci cooperatori;
b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che, in
possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che
comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività , prevalentemente delle prestazioni
lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi;
c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai princìpi
della disciplina vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i
relativi istituti;
d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli
strumenti di controllo interno sulla gestione;
e) riservare l’applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società
cooperative costituzionalmente riconosciute;
f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società
cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando
poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una
gestione unitaria;
g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina
loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la
società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell’impresa cooperativa e della sua
capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.
2. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera
b), è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili,
alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La
disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su
quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In
questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti
alla distribuzione delle riserve, nonchè il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più
ampi spazi possibili all’autonomia statutaria;
b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la
specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità , i
limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di
diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
c) prevedere norme che favoriscano l’apertura della compagine sociale e la partecipazione dei
soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un
ampliamento della possibilità di delegare l’esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti
dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;
d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per
gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;
e) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione
dell’interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;
f) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti
semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all’articolo 17 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, concernente l’obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione,
dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di
cui all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall’articolo 2409 del
codice civile, salvo quanto previsto dall’articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
º settembre 1993, n. 385.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi
agrari, nonchè le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione
bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l’emanazione di norme
di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.
Art. 6.
(Disciplina del bilancio)
1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa
anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto
del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara
e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;
c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in
valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione
finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società , in considerazione della loro
vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato
princìpi contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la
redazione di un conto economico semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito
di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso
alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.
Art. 7.
(Trasformazione, fusione, scissione)
1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di
capitali, delle direttive comunitarie;
b) disciplinare possibilità , condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e
di scissione;
d) prevedere che le fusioni tra società , una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell’altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni
proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater del codice civile, e del divieto di
accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui
all’articolo 2358 del codice civile;
e) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di
persone in società di capitali.
Art. 8.
(Scioglimento e liquidazione)
1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e
cooperative è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative
all’accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori;
disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della
responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;
b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell’eventuale valore
dell’impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure
per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei
liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;
c) disciplinare la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati
alle loro specifiche finalità .
Art. 9.
(Cancellazione)
1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di
determinate e concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;
b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione dal registro delle imprese.
Art. 10.
(Gruppi)
1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi di trasparenza e tale da assicurare che
l’attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l’interesse del gruppo, delle
società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell’interesse del gruppo siano
motivate;
c) prevedere forme di pubblicità dell’appartenenza al gruppo;
d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento
dell’ingresso e dell’uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando
non sussistono le condizioni per l’obbligo di offerta pubblica di acquisto.
Art. 11.
(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali)
1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,
consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico,
espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, idonei ad indurre
in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono
con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta
dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sè o per
altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere
rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la
previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a
seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o
ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale
ai soci o ai creditori la pena dell’arresto fino a un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia
cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e
la procedibilità d’ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo
II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della
fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di
valutazioni estimative;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della
sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero
nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la
consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false
informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione;
precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sè o per altri un
ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del
prospetto; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non
abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la pena dell’arresto fino
ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 2.2) la
pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari;
3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel
fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la
consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano
il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società , ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve
essere rivolta a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve
essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni
differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno
patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena dell’arresto fino ad un anno quando la
condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 3.2) la pena della reclusione da
un anno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od
ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività
di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di
revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell’ipotesi in cui ne derivi
un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi,
essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell’ambito di una società o
di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso
il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a
lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci
conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società
mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale,
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in
natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena
della reclusione fino ad un anno;
7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori
dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad
un anno;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori
che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,
ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite; prevedere la pena dell’arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle
riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel
fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società
controllante, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili
per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono
ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in
relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale
o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno
ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei
liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e
liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare
atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, ovvero
altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società ; estendere la
punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla
società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si
considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi,
anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al
gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;
13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali,
sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di
utilità , compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva
nocumento per la società ; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a
chi dà o promette l’utilità ; prevedere la procedibilità a querela;
14) indebita influenza sull’assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con
frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un
ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell’assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei
sindaci, i quali omettono di convocare l’assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per
statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la
convocazione, il momento nel quale l’illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l’obbligo di
convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere
operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del
pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione
da uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle
autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse
comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori di società , enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità , anche
mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi
sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale
sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente
estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano
i predetti beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall’articolo
2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto
professionale, previsto dall’articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da
amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della
società ; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai
commissari governativi, nonchè quella del mendacio bancario, prevista dall’articolo 137, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
º settembre
1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia
cagionato un’offesa di particolare tenuità ;
e) prevedere che, qualora l’autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica
o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della
qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione,
diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo
e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi
di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a
coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di
amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i
reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei
beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l’individuazione o
l’apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore
equivalente;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la
pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a
cagionare il dissesto della società ;
h) prevedere, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000,
n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità
amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere a) e b) sia
commesso, nell’interesse della società , da amministratori, direttori generali o liquidatori o da
persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;
i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni
incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare con
queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento
rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l’abrogazione, la riformulazione o
l’accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione;
prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;
l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale.
Art. 12.
(Nuove norme di procedura)
1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per
territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di
procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni
sociali ed ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a
dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;
b) l’attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in
composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della
natura degli interessi coinvolti;
c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l’emanazione
di un provvedimento emesso all’esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle
controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da
detti provvedimenti, ancorchè gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali
giudizi promossi per finalità diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del
principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se
privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione,
suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la
modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata
conciliazione, tenendo successivamente conto dell’atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai
fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza
compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi del giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento
di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.
3. Il Governo può altresi prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali
contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di
procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la
controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola
compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ,
ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia
societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed
efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
Legge 3 ottobre 2001, n. 366 “Delega al Governo per la riforma del diritto societario”
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Gazzetta Ufficiale
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)
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