Legge 14 febbraio 2006, n. 55 “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia”

L. 14-2-2006 n. 55
Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50.
1. 1. Al primo periodo dell’articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».
2. 1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l’articolo 768 è aggiunto il seguente
capo:
«Capo V-bis.
del patto di famiglia
Articolo 768-bis (Nozione). – È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente
con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti
tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare
di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o
più discendenti.
Articolo 768-ter (Forma). – A pena di nullità  il contratto deve essere concluso per
atto pubblico.
Articolo 768-quater (Partecipazione). – Al contratto devono partecipare anche il
coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la
successione nel patrimonio dell’imprenditore.
Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri
partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il
pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli
536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte,
avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari
dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di
legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo
contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi
intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro
che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
Articolo 768-quinquies (Vizi del consenso). – Il patto può essere impugnato dai
partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
L’azione si prescrive nel termine di un anno.
Articolo 768-sexies (Rapporti con i terzi). – All’apertura della successione
dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al
contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della
somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli
interessi legali.
L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di
impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.
Articolo 768-septies (Scioglimento). – Il contratto può essere sciolto o modificato
dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi
presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e,
necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Articolo 768-octies (Controversie). – Le controversie derivanti dalle disposizioni
di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di
conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5».

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