L. 14-2-2006 n. 55
Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50.
1. 1. Al primo periodo dell’articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».
2. 1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l’articolo 768 è aggiunto il seguente
capo:
«Capo V-bis.
del patto di famiglia
Articolo 768-bis (Nozione). – È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente
con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti
tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare
di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o
più discendenti.
Articolo 768-ter (Forma). – A pena di nullità il contratto deve essere concluso per
atto pubblico.
Articolo 768-quater (Partecipazione). – Al contratto devono partecipare anche il
coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la
successione nel patrimonio dell’imprenditore.
Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri
partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il
pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli
536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte,
avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari
dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di
legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo
contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi
intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro
che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
Articolo 768-quinquies (Vizi del consenso). – Il patto può essere impugnato dai
partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
L’azione si prescrive nel termine di un anno.
Articolo 768-sexies (Rapporti con i terzi). – All’apertura della successione
dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al
contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della
somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli
interessi legali.
L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di
impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.
Articolo 768-septies (Scioglimento). – Il contratto può essere sciolto o modificato
dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi
presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e,
necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Articolo 768-octies (Controversie). – Le controversie derivanti dalle disposizioni
di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di
conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5».
Legge 14 febbraio 2006, n. 55 “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia”
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