di Stefania Pieroni, Francesco Romano Iannuzzi, Giulio Renato Fiorimanti
Il presente contributo vuole analizzare i vantaggi in termini economici della mediazione rispetto alle procedure giudiziarie.
Innanzitutto è bene ricordare che la mediazione non produce vantaggi solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo, fornendo diverse soluzioni grazie alle professionalità coinvolte. L’approccio problem solving della mediazione ha poi sicuramente un impatto macro- economico molto importante, che però è difficile da quantificare.
A tal fine si pensi ai conflitti societari, ai conflitti contrattuali o ai pas- saggi generazionali, dove la preziosa opera della mediazione potrebbe salvare una struttura societaria, un contratto o un passaggio tra generazioni, mentre un conflitto gestito in tribunale comporterebbe, il più delle volte, la morte dell’impresa, la cessazione del contratto o il mancato trasferimento generazionale con conseguenze economiche negative.
L’impatto macroeconomico è difficilmente misurabile, ma indubbiamente salvare le relazioni comporta la continuazione dei rapporti, e non la fine degli stessi, con i conseguenti effetti positivi per le parti e per l’intero sistema. Il presente contributo però vuole focalizzare l’attenzione sui vantaggi economici della mediazione che abbiano la possibilità di essere misurati.
Il contributo nasce dal convegno organizzato dalla commissione conciliazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, in collaborazione con alcuni organismi di mediazione, tenutosi presso la Corte d’Appello di Roma il 19 ottobre 2018.
Si ringraziano pertanto gli stessi relatori da cui sono tratti i dati successivi, e in particolare:
Dott. Massimo Moriconi – Tribunale di Roma – Giudice della tredice- sima sezione civile; Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi – Docente di Strumenti alternativi di soluzione delle controversie, Facoltà di Economia, Università di Bologna; Avv. Giovanni Giangreco Marotta – Mediatore, formato- re, fondatore Primavera Forense, Presidente Assiom e componente della com- missione Alpa; Dott. Paolo Pelino – Mediatore, formatore, fondatore Concormedia; Dott. Francesco Romano Iannuzzi – Mediatore, formatore, coordinatore AR Net; Avv. Alessandro Bruni – Mediatore, formatore, fondatore Concilia; Avv. Marco Morra – Mediatore ADR Center; Dott. Salvatore Zambrino – Amministratore Delegato ADR Intesa; Ing. Francesco Scandale – Fondatore AR Net; Dott. Fabio Felicini – Mediatore, formatore, responsabile MedyaPro; Dott. Marco Ceino – Mediatore, formatore, segretario C.P.R.C.; Dott.ssa Stefania Pieroni, Mediatrice, componente della Commissione conciliazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti; Dott. Giulio Renato Fiorimanti – Mediatore, Presidente della Commissione conciliazione dell’Ordi- ne dei Dottori Commercialisti.
La lentezza dei Processi civili
Il problema dell’arretrato della giustizia civile, con i lunghissimi tempi di de- finizione delle cause – 882 giorni in Tribunale, 134 giorni per il raggiungimen- to dell’accordo in mediazione – è lievemente migliorato ma lontano dall’essere risolto1; continuano “le condanne delle Corti europee, i moniti della comunità internazionale, le impietose statistiche che collocano l’Italia a livelli di efficienza non europei, il timore degli investitori esteri della incertezza delle risposte di giu- stizia ai conflitti giudiziari”2.
Secondo il Doing Business 2018 3, l’Italia occupa la 46esima posizione nel ranking internazionale, in salita rispetto alla precedente edizione, ma ancora in posizione arretrata rispetto ai benchmark europei.
tabella 1
Doing Business 2018 – Ranking Italia, Germania, Francia, Spagna
|
2019 |
2018 |
2017 |
Italy |
51 |
46 |
50 |
France |
32 |
31 |
29 |
Spain |
30 |
28 |
32 |
Germany |
24 |
20 |
17 |
tabella 2
Posizione dell’Italia in ciascuno degli ambiti che descrivono la capacità di un Paese di es- sere «business friendly»
Italy Economy |
2019 |
2018 |
2017 |
GlobalRank |
51 |
46 |
50 |
Starting a Business |
67 |
66 |
63 |
Dealing with Construction Permits |
104 |
96 |
86 |
Getting Electricity |
37 |
28 |
51 |
Registering Property |
23 |
23 |
24 |
Getting Credit |
112 |
105 |
101 |
Protecting Minority Investors |
72 |
62 |
42 |
Paying Taxes |
118 |
112 |
126 |
Trading across Borders |
1 |
1 |
1 |
Enforcing Contracts |
111 |
108 |
108 |
Resolving Insolvency |
22 |
24 |
25 |
Questo disservizio del sistema giuridico costa al sistema economico del paese circa 40 miliardi di euro. Il governatore della Banca d’Italia ha attribuito al- la lunghezza dei processi civili la perdita di oltre un punto di PIL per la nostra economia.
Il sistema economico e produttivo adotta comportamenti e scelte, cercando di minimizzare il rischio di incorrere in giudizio. Le scelte aziendali, dunque, non sono soltanto dettate da criteri di efficienza economica, ma anche dalla necessità di evitare gli effetti di una disfunzione del sistema giuridico.
Le conseguenze di tali comportamenti sono molteplici. Tra queste:
- la riduzione della natalità delle imprese;
- un rigido sistema di fedeltà di partnership nei rapporti commerciali a scapito di una migliore concorrenzialità sul prezzo di beni e servizi;
- il prevalere di forme o di aggregazioni d’impresa (quali le imprese familiari o i distretti industriali) in cui contratti sono resi sicuri da forme di sanzione alternative alla giustizia civile.
Il risultato è quello di una perdita di competitività del sistema Italia e una caduta degli investimenti dall’estero.
In un contesto di scarsa qualità del sistema giudiziario, infatti, il rischio di opportunismo post-contrattuale influenza negativamente le scelte di investimento delle imprese, inducendole a sotto-investire. Secondo alcuni studi del 2016 condotti dalla Banca d’Italia, se la lunghezza media dei procedimenti si riducesse del 10%, la dimensione media delle imprese italiane crescerebbe di circa il 2%, con tutto quello che ne consegue anche in termini di maggiore occupazione.
Un sistema giudiziario inefficiente, la lentezza dei processi e l’incertezza del giudizio, secondo la Banca Mondiale, rende più problematico ottenere il credito bancario, deprimendo ulteriormente il livello degli investimenti. La ragione di una minore propensione alla concessione del credito va ricercata nel fatto che gli istituti bancari temono di dover spendere troppo e attende- re troppo a lungo prima di poter azionare i pignoramenti, in caso di default; dunque, le banche tendono ad essere restie nel prestare ed erogare alle impre- se i finanziamenti necessari a farle crescere.
Riforme volte a introdurre incentivi per il potenziamento della mediazione civile, in questo momento la forma di Alternative Dispute Resolution (ADR) di gran lunga più efficace ed efficiente, avrebbero effetti positivi, oltre che sui tassi di natalità delle imprese, anche sugli investimenti esteri in entrata.
Va inoltre evidenziato che un sistema poco efficiente, per le lungaggini del sistema giudiziario e le difficoltà del recupero del credito, facilita condotte agite in malafede, penalizzando imprese e aziende sane.
I dati statistici sulla mediazione civile e commerciale, relativi ai primi tre trimestri dell’anno 2018, elaborati e diffusi dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia4, indicano che la soluzione stragiudiziale delle controversie coinvolge e soddisfa un numero crescente di cittadini e di imprese5.
Le parti invitate a negoziare un accordo, nei primi tre trimestri dell’anno 2018, hanno aderito nel 50,2% dei casi e hanno conciliato la lite il 26,7% delle volte, sul totale delle iscrizioni, la mediazione sta conciliando il 13,4% dei conflitti (il 26,7% del 50,2%), mentre nell’anno 2014 le parti conciliavano il 9,88% dei casi (il 24,4% del 40,5% di adesioni).
La Direzione generale di statistica evidenzia che la percentuale di successo (26,7%) sale al 44,5%, se le parti procedono oltre il primo incontro informativo. Ciò significa due cose: (a) in quel 26,7% di casi qualcuno concilia direttamente al primo incontro; (b) rendere efficace il procedimento di mediazione, fornendo al mediatore gli strumenti adatti a far assumere alle parti un atteggiamento collaborativo, premia le parti in mediazione e il sistema-giustizia.
La mediazione ha avuto maggiore successo nel conciliare le liti che riguar- dano i diritti reali (56% di successo) e le locazioni (50%) – tra le materie sot- toposte a condizione di procedibilità – e si è mostrata particolarmente efficace anche nelle cc.dd. materie non obbligatorie (55% di successo).
Per comprendere il peso delle materie soggette alla condizione di proce- dibilità, si evidenzia che la partecipazione al primo incontro di mediazio- ne è condizione di procedibilità in solo il 13% delle materie sul totale del contenzioso civile dei Tribunali di primo grado6.
Dai dati del 2017, i procedimenti civili iscritti nei Tribunali ordinari per cui la partecipazione al primo incontro di mediazione è condizione di proce- dibilità sono infatti 81.800 contro i 601.517 totali delle iscrizioni del Tribunale civile ordinario.
Rimane escluso dall’obbligatorietà del primo incontro l’87% dei conten- ziosi civili, cioè 519.717 procedimenti civili iscritti a ruolo.
Considerato quanto appena riferito, è utile interrogarsi su quanto abbia funzionato e prodotto risultati utili nonostante la mediazione sia obbligatoria solamente sul 13 % di tutto il contenzioso7. Se si esclude il contenzioso ban- cario, dal 2013 le iscrizioni dei procedimenti civili, nelle materie in cui vi- ge il primo incontro gratuito, sono diminuite in media del 39%, con pun- te che sfiorano il 50% in alcune materie come i diritti reali (vedi tabella 3).
tabella 3
Flussi Nazionali. Procedimenti civili contenziosi iscritti presso i Tribunali Ordinari. Anni 2012-2017
|
2017 |
% |
||||||
Civile Ordinario |
|
|
|
|
|
|
€ 530.859 |
|
Materie con primo incontro di mediazione |
|
|
|
|
|
|
€ 81.800 |
15% |
Alcune materie |
2012 |
2013 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2017 / |
obbligatorie |
|
|
2012 |
|
|
|
|
2013 |
Diritti Reali |
24.040,00 |
27.162,00 |
13% |
14.984,00 |
13.618,00 |
15.104,00 |
13.927,00 |
-49% |
Affitto d’azienda |
1.241,00 |
1.508,00 |
22% |
942,00 |
918,00 |
845,00 |
839,00 |
-44% |
Contratti finanziari |
441,00 |
565,00 |
28% |
288,00 |
255,00 |
324,00 |
321,00 |
-43% |
Assicurativi ( no auto) |
6.437,00 |
7.565,00 |
18% |
5.525,00 |
4.770,00 |
5.066,00 |
4.702,00 |
-38% |
Locazione e comodato |
27.373,00 |
30.808,00 |
13% |
23.592,00 |
20.561,00 |
19.996,00 |
19.700,00 |
-36% |
Successioni ereditarie |
5.737,00 |
8.118,00 |
42% |
4.681,00 |
4.770,00 |
5.432,00 |
5.449,00 |
-33% |
Divisione |
3.391,00 |
3.924,00 |
16% |
2.619,00 |
2.528,00 |
2.674,00 |
2.728,00 |
-30% |
Condominio |
9.086,00 |
9.452,00 |
4% |
7.573,00 |
7.114,00 |
7.121,00 |
6.786,00 |
-28% |
Contratti bancari |
17.828,00 |
24.197,00 |
36% |
27.205,00 |
28.265,00 |
28.449,00 |
27.348,00 |
13% |
Totali |
95.574,00 |
113.299,00 |
|
87.409,00 |
82.799,00 |
85.011,00 |
81.800,00 |
-32% |
Totali senza contrat- ti bancari |
77.746,00 |
89.102,00 |
19% |
60.204,00 |
54.534,00 |
56.562,00 |
54.452,00 |
38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alcune materie con |
2012 |
2013 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2017 / |
mediazione volontaria |
|
|
2012 |
|
|
|
|
2013 |
Prestazione d’opera in- tellettuale |
12.369,00 |
13.671,00 |
11% |
12.815,00 |
11.010,00 |
11.644,00 |
12.081,00 |
-12% |
somministrzione |
9.947,00 |
8.256,00 |
-17% |
8.086,00 |
8.069,00 |
8.592,00 |
8.325,00 |
1% |
leasing |
2.431,00 |
2.887,00 |
19% |
3.293,00 |
3.227,00 |
3.146,00 |
2.777,00 |
-3% |
Distribuzione |
240,00 |
379,00 |
58% |
316,00 |
365,00 |
490,00 |
628,00 |
66% |
Factoring |
252,00 |
215,00 |
-15% |
169,00 |
155,00 |
141,00 |
141,00 |
-34% |
Franchising |
287,00 |
335,00 |
17% |
322,00 |
228,00 |
235,00 |
208,00 |
-38% |
subfornitura |
298,00 |
340,00 |
14% |
297,00 |
214,00 |
199,00 |
na |
|
La stessa decisa deflazione non è avvenuta nelle materie in cui non vige l’ob- bligo della mediazione. La “prova del nove” dell’effetto positivo della media- zione è l’impennata del 20% dei contenziosi iscritti nei tribunali nel 2012, per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale che ha cassato il primo modello di mediazione (veramente obbligatorio) per eccesso di delega, e l’im- mediata diminuzione del 23% nel 2014 successiva alla reintroduzione della mediazione civile obbligatoria.
Questa constatazione appare ulteriormente evidente in base agli ultimi dati statistici, di recente comunicati dalla direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia per l’anno 2018.
Nello specifico, le cause nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria iscritte in tribunale sono diminuite del 12%, ovvero circa 25.000 cause in me- no nel solo anno 2018 rispetto al 2013.
Negli ultimi anni il contenzioso bancario ha avuto un costante aumen- to, pur essendo condizione di procedibilità, per via delle cause seriali in tema di anatocismo e usura, in cui la giurisprudenza non ha ancora raggiunto un orientamento univoco.
Dalla esperienza quotidiana, il fallimento di questi primi incontri è do- vuto essenzialmente alla mancata partecipazione di un funzionario della banca con poteri decisionali, piuttosto che a una “non mediabilità” delle li- ti, che anzi si presterebbero a soluzioni vantaggiose sia in termini economi- ci, sia in termini temporali, sia in termini di opportunità sociale e produttiva.
Infatti, attraverso un accordo conciliativo la banca ottiene: lo svinco- lo delle somme occorrenti per gli accantonamenti a bilancio delle presun- te perdite, risparmio dei costi della difesa, immediati flussi in entrata sul- le somme recuperate, con possibili reimpieghi delle stesse somme in nuo- vi investimenti.
D’altro canto le imprese realizzano l’abbattimento delle posizioni debito- rie recuperando capacità di credito, fiducia del sistema bancario, risparmia- no sui costi del contenzioso, e liberano tempo e risorse da impiegare nei pro- cessi produttivi.
In un sistema economico come il nostro, che si basa sulla stretta connes- sione e collaborazione tra banca e impresa, gli accordi conciliativi salvaguar- dano questa collaborazione, favorendo la ripresa dei rapporti commerciali e rimettendo più rapidamente in moto l’economia.
Alla luce di quanto appena esposto, anche lo Stato dovrebbe avere il mas- simo interesse a favorire la mediazione nel settore bancario (analogamente a quanto potrebbe farsi per il settore assicurativo), chiamando gli istituti ban- cari a una partecipazione effettiva e sostanziale anche attuando quei princi- pi già esistenti nelle norme regolatrici e nelle numerose pronunce giurispru- denziali (partecipazione personale delle parti, argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., versamento somme pari al contributo unificato, condanna ad eventua- le risarcimenti ex art. 96 c.p.c.).
Il primo incontro di mediazione, in tutte le materie, è efficace quando le parti con potere decisionale sono presenti di persona, come ormai sostiene anche un orientamento giurisprudenziale univoco. Come è stato fatto erro- neamente con i contenziosi di RC auto, eliminare la materia bancaria sottrar- rebbe la possibilità ai cittadini e alle imprese di poter incontrare “faccia a fac- cia”, in terreno neutrale, un funzionario della banca.
Tra l’altro, spesso, le banche, dopo aver comunque avviato una proce- dura giurisdizionale, e contemporaneamente la mediazione, grazie all’atti- vità svolta in mediazione raggiungono un accordo ma spesso al di fuori dal- la mediazione stessa, falsandone, di conseguenza, una corretta rilevazione statistica.
Si riporta di seguito il monitoraggio trimestrale, riferito a tutto il conten- zioso, dei procedimenti pendenti e dell’arretrato.
La tabella 4 sull’andamento delle pendenze riporta il totale nazionale de- gli affari civili, aperti a fine periodo per tutti gli Uffici (Corte di Cassazione, Corti d’Appello, Tribunali ordinari, Giudici di Pace e Tribunali per i mino- renni) e per tutte le materie trattate, ad eccezione dell’attività del Giudice tu- telare e degli Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP) in tema di previdenza.
tabella 4
Numero di procedimenti civili pendenti a fine periodo. Dato nazionale comprensivo di tutti gli uffici. Anni 2003-2017 e primo trimestre 2018
Anno |
Pendenti fina- |
variazioni |
Pendenti fina- |
variazioni |
Pendenti finali |
variazioni |
|
li area SIECICI |
verso |
li area SICIO |
verso |
al netto di giudi- |
verso |
|
(totale nazionale |
periodo |
(Contenzioso La- |
periodo |
ce tutekarev ATP |
periodo |
|
esecuzioni e falli- |
precedente |
voro famiglia e |
precedente |
e verbalizzzazio- |
precedente |
|
menti) |
|
volontaria giuri- |
|
ne di dichiarzio- |
|
|
|
|
sdizione) |
|
ne giurata |
|
2003 |
743.240,00 |
|
3.854.240,00 |
|
4.597.480,00 |
|
2004 |
722.534,00 |
-2,8% |
4.026.076,00 |
4,5% |
4.748.615,00 |
3,3% |
2005 |
700.907,00 |
-3,0% |
4.160.608,00 |
3,3% |
4.861.515,00 |
2,4% |
2006 |
657.517,00 |
-6,2% |
4.421.333,00 |
6,3% |
5.096.850,00 |
4,8% |
2007 |
650.229,00 |
-1,1% |
4.644.332,00 |
5,0% |
5.294.561,00 |
3,9% |
2008 |
613.039,00 |
-5,7% |
4.834.623,00 |
4,1% |
5.447.662,00 |
2,9% |
2009 |
618.039,00 |
0,8% |
5.081.910,00 |
5,1% |
5.700.105,00 |
4,6% |
2010 |
643.945,00 |
4,2% |
4.750.110,00 |
-6,5% |
5.395.102,00 |
-5,4% |
2011 |
659.384,00 |
2,4% |
4.783.174,00 |
0,7% |
5.403.887,00 |
0,2% |
2012 |
664.745,00 |
0,8% |
4.414.572,00 |
-7,7% |
5.081.163,00 |
-6,0% |
2013 |
636.978,00 |
-4,2% |
4.041.943,00 |
-8,4% |
4.681.098,00 |
-7,9% |
2014 |
652.913,00 |
2,5% |
3.704.678,00 |
-8,3% |
4.359.098,00 |
-6,9% |
2015 |
591.026,00 |
-9,5% |
3.352.678,00 |
-9,5% |
3.945.862,00 |
-9,5% |
2016 |
570.208,00 |
-3,5% |
32.310.747,00 |
863,7% |
3.801.255,00 |
-3,7% |
2017 |
575.526,00 |
-2,6% |
3.053.410,00 |
-90,5% |
3.628.936,00 |
-4,5% |
1 T. 2017 |
559.491,00 |
-1,9% |
3.028.098,00 |
-0,8% |
3.587.589,00 |
-1,1% |
I dati sopra riportati evidenziano un aumento dei processi pendenti nel tem- po, in costante crescita, prima dell’introduzione della mediazione civile e commerciale nel 2010, e l’effetto deflattivo sull’arretrato, dovuto anche alle procedure di mediazione.
L’analisi economica della mediazione civile e le entrate per lo Stato
Come abbiamo appena visto nel precedente capitolo, le chance di successo e i vantaggi della presenza di un mediatore terzo e imparziale sono evidenziate da dati oggettivi rilevati statisticamente e resi pubblici.
Tali successi sono prodotti dall’intervento professionale del mediatore che si adopera per facilitare un dialogo e una collaborazione fra le parti, per sostenere il reciproco ascolto, recuperare e potenziare gli scambi comunicati- vi tra le parti, andare oltre l’oggetto della controversia esplorando questioni li- mitrofe che possano aiutare nella ricerca della soluzione, favorendo lo svilup- po di una negoziazione generativa che, invece della pura e spesso infruttuosa delega, tipica del processo, solleciti l’assunzione di responsabilità e il poten- ziamento delle capacità decisionali e di autodeterminazione (c.d. empower- ment), incoraggia le parti affinché raggiungano un accordo soddisfacente per tutti (c.d. accordo win-win).
In questo studio abbiamo cercato di comprendere quanto lo Stato rispar- mia e guadagna con la mediazione civile, sviluppando una analisi che eviden- zi chiaramente come la mediazione civile rappresenti per lo Stato, per i citta- dini e le imprese, non solo un efficace e collaudato strumento alternativo al giudizio, per risolvere velocemente i conflitti, ma anche una voce di notevo- le risparmio nel bilancio pubblico e, soprattutto, una fonte di occupazione e di reddito per migliaia di addetti ai lavori, prendendo i seguenti dati da fon- ti ufficiali.
Nello studio abbiamo esaminato nel dettaglio:
- costo medio di un processo;
- i numeri della mediazione civile;
- mediazione, fonte di reddito e occupazione;
- il guadagno dello Stato;
- i costi risparmiati;
- le perdite dello Stato;
- il guadagno degli avvocati;
- risultati della mediazione negli
Costo medio di un processo
Il costo di un singolo procedimento giudiziale (recuperato parzialmente attraver- so il contributo unificato), in uno studio del 2006 realizzato dalla Hoche e com- missionato dalla Comunità Europea, è in media pari a € 299,50 per ogni anno.
I numeri della mediazione civile nel 2017 sono:
- 989 istanze di mediazione presentate;
- 488 primi incontri svolti con la presenza delle parti in lite;
- 554 procedure di mediazione effettivamente svolte (oltre il primo in- contro);
- 298 accordi (pari a ben il 43% sul totale delle procedure svolte).
Risparmio totale per lo Stato nel 2017
Moltiplicando i 18.298 accordi raggiunti per il costo medio annuo del singo- lo procedimento (299,50 €) si giunge alla considerevole cifra di 5.480.251 € risparmiati dallo Stato grazie alla mediazione civile per ogni singolo anno di durata del “mancato” processo.
In merito alla questione in oggetto, si segnala che dal lavoro di Giacomo Bandini, Luca Bellodi e Lorenzo Castellani (di Fondazione Lugi Einaudi On- lus) per studi di politica, economia e storia (fonte: Consiglio d’Europa, Com- missione per l’efficienza della giustizia – 2014) si evince che la spesa pubblica per la giustizia italiana nel 2014 è stata pari a 2.986.000.000 di euro.
Consultando i dati Istat (fonte: https://goo.gl/8FHYc7) relativi allo stesso anno si evince che nel 2014 si sono conclusi 3.955.899 procedimenti civili.
In dettaglio:
ANNO 2014 PROCEDIMENTI DEFINITI
|
valori assoluti |
percentuale |
CIVILI |
3.955.899 |
39,10% |
PENALI |
6.074.266 |
60,03% |
AMMINISTRATIVI |
87.883 |
0,87% |
TOTALI |
10.118.048 |
100,00% |
Ipotizzando parità di spesa per ogni tipologia di processo, nel 2014 la spesa pubblica per i processi civili è stata di 1.167.526.000 euro (il 39,10% del totale).
Quindi nel 2014 lo Stato ha speso in media, per ogni processo civile, 295,13 euro l’anno (1.167.526.000 /3.955.899).
Considerando che in Italia ci vogliono 1.600 giorni per una sentenza de- finitiva, il costo pubblico medio di un processo civile, per l’intera sua dura- ta, è pari a € 1.293,72.
Nell’anno 2017 sono stati prodotti 18.298 accordi di mediazione. Moltiplicando il numero degli accordi in mediazione, per il costo sopra calcolato per l’intera durata media di ogni singolo processo (18.298 × € 1.293,72) si è generato un risparmio complessivo di € 23.672.488,58.
I dati utilizzati sono tratti dal portale della Commissione per l’efficienza della giustizia (Consiglio d’Europa), dalla Banca d’Italia, dall’Istat e da una rassegna de l’Espresso Il Sole 24 Ore e lavoce.info.
Fatturato e posti di lavoro:
Il fatturato prodotto dalla mediazione civile nel 2017: Totale 39.675.326 € Fatturato lordo – Modalità di calcolo:
SPESE DI AVVIO
166.989 istanze × 48,80 € = 8.149.063 €
80.488 adesioni × 48,80 € = 3.927.814 € + SPESE DI MEDIAZIONE
42.554 procedure svolte × 292,80 € (costo della mediazione per liti di valo- re di 17.000 €) x 2 (numero minimo delle parti coinvolte) = 24.919.622 € + Maggiorazione del 25% per l’esito positivo della mediazione su 18.298 ac- cordi = 2.678.827 €, per un totale di 39.675.326 € di fatturato.
Quanto ha guadagnato lo Stato nel 2017:
- 154.566 (iva al 22%) del fatturato;
- 244.039 irap e ires (31,5)% dell’imponibile;
- 918.750 contributi previdenziali versati dagli organismi, ipotizzando una media di 1,5 dipendente per organismo attivo e uno stipendio lordo annuale medio di euro 25.000,00 con una contribuzione del 30% sul lordo, basandosi quindi su una stima particolarmente prudenziale.
Totale € 24.317.355,00 annui oltre il risparmio annuo di 5.480.251 € di costi di giustizia.
Per un totale complessivo annuo di 29.797,606 €*
Posti di lavoro generati nel 2017: 615 organismi di mediazione, almeno 615
dipendenti senza contare la parte di contributi versati dai 24.096 mediato- ri per lo svolgimento dell’attività di mediazione. Quanto ha perso lo Stato: Si stima che lo Stato abbia perso circa 20.500.737 € per mancato introito delle sanzioni previste. Infatti, sebbene la legge preveda una sanzione per il mancato avvio di pro- cedure nelle liti per cui è prevista la mediazione obbligatoria, o per l’assenza ingiustificata, difficilmente detta sanzione viene comminata dal magistrato. Il dato è approssimativo per difetto in quanto non esistono dati ufficiali ed è stato calcolato moltiplicando il numero delle procedure in cui si è registra- ta l’assenza della parte chiamata (86.501) per il valore della sanzione prevista nelle mediazioni presentate (237,00 € cadauna). In linea con la metodologia Cepej, è riportato il dato sull’arretrato civile “patologico”8 (tabella 5). tabella 5 Numero di procedimenti civili pendenti a fine periodo – Arretrato civile Dato nazio- nale relativo a Corte di Cassazione, Corte di Appello e Tribunale ordinario. Anni 2013- 2017 e primo trimestre 2018 |
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Anno |
Ultra annuali in cassazione |
peso % della materia tributaria sull’arretrato della cassazione |
Ultra biennali in corte di appello |
Ultra trieennali in Tribunale |
2013 |
69.916,00 |
40,0% |
198.803,00 |
646.146,00 |
2014 |
70.746,00 |
44,0% |
196.903,00 |
592.128,00 |
2015 |
74.803,00 |
48,0% |
175.894,00 |
516.148,00 |
2016 |
77.544,00 |
50,0% |
152.499,00 |
459.622,00 |
2017 |
77.133,00 |
52,0% |
127.244,00 |
407.017,00 |
1 trim 2018 |
76.874,00 |
55,0% |
120.559,00 |
394.921,00 |
Il grafico sull’arretrato (figura 1) mostra l’andamento di un sottoinsieme importante di procedimenti rispetto al totale delle pendenze: quello degli affari civili che, alla data di riferimento, non sono stati risolti entro i termi- ni previsti dalla legge e per i quali i soggetti interessati potrebbero richiede- re allo Stato un risarcimento per irragionevole durata (cosiddetti procedimenti “a rischio Pinto”). |
- Si esclude l’attività del giudice tutelare, dell’ATP, della verbalizzazione di dichiara- zioni giurate, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari e dei
- Tre anni per i procedimenti in primo grado, due anni per i procedimenti in appel- lo, un anno per i procedimenti in Cassazione.
Vantaggi in termini di onorari degli avvocati nelle attività di mediazione
Comparazione tra l’assistenza legale in una mediazione civile e in un giudizio. Esempio di calcolo dei guadagni di un avvocato effettuato per una controversia del valore di 30.000,00 €.
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Durata media |
Compenso |
Redditività mensile |
In mediazione |
129 gg |
€ 3.060,00 |
€ 765,00 |
In giudizio |
1210 gg |
€ 7.254,00* |
€ 179,83 |
Tratto dai nuovi parametri determinati dal Ministero della Giustizia con D.M. del 10 marzo 2014 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37.
* valore medio del tariffario forense
Come si evidenzia nel breve periodo, la redditività mensile è maggiore nel- le attività di mediazione, che normalmente hanno tempi molto più ridotti.
Seppure nel lungo periodo il guadagno complessivo è sostanzialmente più alto, tale importo viene notevolmente eroso dal numero di attività che si devono svolgere, dalle spese per l’espletamento delle stesse e dal rischio di re- cupero dei crediti, che il passare del tempo comporta.
Risultati negli ultimi anni:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ADERENTE COMPARSO 27,0% 32,4% 40,5% 44,9% 46,9% 48,2%
ACCORDO RAGGIUNTO 43,9% 42,4% 47,0% 43,5% 43,6% 43,0%
A seguito della diffusione della cultura della mediazione e dell’uso delle ADR, si evidenzia una importante crescita nella partecipazione delle parti chiama- te e una efficacia dell’azione del mediatore in termini degli accordi raggiun- ti che rimane costante.
Dai dati sopra esposti si evince la convenienza per tutti i soggetti coinvol- ti a utilizzare la procedura di mediazione, sia in termini temporali sia in ter- mini di costi sia, soprattutto, in termini di soddisfazione dei propri interessi.
La conoscenza e il gradimento della mediazione tra le imprese e i consumatori
Dopo 9 anni dall’introduzione, nonostante i risultati raggiunti e i vantaggi apportati, appare ancora purtroppo evidente una conoscenza limitata della Mediazione e, di conseguenza, è necessaria ancora una vasta opera divulgati- va, soprattutto tra i più giovani.
A tale proposito, di particolare interesse è lo studio condotto dal Censis per conto della Camera di Commercio di Roma, LA MEDIAZIONE PER IL SISTEMA IMPRESE nel settore produttivo della provincia di Roma. Dal- lo studio emergono alcune indicazioni interessanti: il 70% delle imprese di- chiara di trovarsi in una o più situazioni di contrasto con altre aziende. L’in- cidenza del costo medio del contenzioso tra le imprese è stimata intorno al 13% del fatturato aziendale. Tale dato è sicuramente molto elevato e penaliz- zante per le imprese.
In questo contesto la mediazione è sicuramente uno strumento poco one- roso e offre la possibilità di trovare varie soluzioni alternative alla giustizia or- dinaria, in tempi rapidi e con risultati più efficaci, salvaguardando le part- nership commerciali e garantendo, di conseguenza, una tutela per il mercato. Dal campione intervistato si rileva che circa il 14% delle imprese ha affrontato una controversia negli ultimi tre anni dall’intervista, ma solo il 4% si è affidato alla mediazione.
Lo stesso studio evidenzia inoltre come le imprese siano fortemente pena- lizzate dalla lentezza dei processi civili.
Per quanto concerne i consumatori, alcune analisi hanno rilevato la scar- sa diffusione e partecipazione alla mediazione.
La maggior parte di coloro che hanno partecipato a una mediazione lo hanno fatto per risolvere conflitti condominiali, di divisioni o ereditari, in materia di locazione, bancaria e finanziaria.
L’importanza della qualità degli Organismi di Mediazione
Particolarmente importante è la crescita qualitativa degli Organismi di Mediazione.
L’esperienza e la testimonianza di molti utenti evidenziano la presenza di organismi non del tutto qualificati.
Su questo fronte è necessario dare un impulso a un maggiore qualità del servizio fornito in quanto è fondamentale che ci sia una sostanziale omoge- neità nella qualità del servizio offerta e percepita, al fine di non inficiare la co- piosa attività di alcuni organismi che lavorano seriamente per la Mediazione, pur nel rispetto dell’autonomia di gestione dei singoli organismi.
A tale proposito sono auspicabili un maggiore coordinamento e coope- razione tra organismi e Ministero finalizzati anche alla diffusione delle cc.dd. Best Practices di settore al fine di arginare la presenza di Organismi Mediocri e inadeguati, oltre al controllo previsto per legge da parte degli uffici preposti. È a nostro avviso di fondamentale importanza che l’intera filiera della
Mediazione sia qualificata e percepita come tale.
Anche le analisi statistiche potrebbero essere meglio direzionate al fine di fornire un quadro più completo delle attività di Mediazione.
La qualità dei Mediatori
Da tutto quanto esposto e dai risultati raggiunti risulta evidente che oggi so- no aumentate di molto le aspettative sia da parte degli utenti finali, cittadini e imprese, sia da parte dei legali che hanno compreso, o stanno comprendendo, che la Mediazione civile non è un semplice passaggio formale obbligato ma è soprattutto uno strumento che, in tanti casi, si rivela utile e risolu- tivo per i propri assistiti.
Tutto questo ha una ricaduta diretta sulla qualità attesa dei processi di se- lezione e di formazione dei Mediatori stessi. La formazione offerta deve essere tale da permettere poi ai mediatori di erogare al cittadino e alle imprese dei servizi di Mediazione di qualità elevata.
L’innalzamento delle skills richieste dal mercato comporta dei criteri di selezione dei Mediatori già operanti molto più rigorosi, basati su colloqui individuali, questionari, assessment center e così via.
Ancora a monte, si sono evoluti i percorsi formativi da offrire ai giovani Mediatori, che accedono al mercato del lavoro e che devono confrontarsi con delle aspettative innalzate, e soprattutto con colleghi che hanno già maturato, in questi anni, una lunga esperienza professionale.
Nel parlare di formazione in Mediazione ci si riferisce a dei percorsi formativi ad hoc, in quanto le competenze professionali necessarie al Mediatore civile non sono mutuabili direttamente, se non a volte, e solo in minima parte, da altri percorsi professionali, o da percorsi universitari.
L’intervento del Mediatore è svolto tra soggetti che non hanno la prepa- razione adeguata o che sono abituati a impostare la negoziazione su modalità competitive, tipiche del negoziatore – non negoziatore, e/o fondate esclu- sivamente su un approccio giuridico e posizionale. Il suo intervento diventa fondamentale e risolutivo, perché è in grado di modificare la modalità con la quale le parti e/o i legali approcciano la negoziazione stessa.
L’efficacia dell’azione di Mediazione (cioè la possibilità di trovare accordi soddisfacenti) e la sua efficienza (cioè la potenzialità intrinseca di quell’accor- do di essere spontaneamente eseguito e durare nel tempo) sono strettamente correlate alle abilità del Mediatore acquisite attraverso l’esperienza e attraver- so adeguati percorsi formativi.
Nel settore della formazione è, dunque, opportuno intervenire normativa- mente con un incremento delle ore del corso base, non più sufficienti, in modo che si possano affiancare allo studio dei modelli teorici e alle simulazioni base, già previste, numerosi case-studies più complessi sulle esperienze maturate, uti- lizzando strumenti formativi sempre più evoluti e sempre più fruibili e funzionali. Serve modificare, inoltre, la struttura delle ore di tirocinio e innalzare anche i criteri di selezione per diventare formatori in tema di Mediazione civile.
Innalzare le skills dei formatori e dei Mediatori diventa necessario e fun- zionale al miglioramento continuo dei servizi di Mediazione.
Organismi di Mediazione efficienti e Mediatori formati e capaci contribuiscono notevolmente al buon risultato della Mediazione e, di conseguenza, a un ulteriore vantaggio economico e risparmio per lo Stato.
I vantaggi fiscali concessi alle parti in mediazione
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il legislatore ha previsto, a favore di quanti vi facciano ricorso, forme di esenzioni e agevolazioni fiscali; ciò anche in attuazione della legge delega (L. 69/2009 art. 60 comma 3 lettera o), che stabilisce di prevedere, a favore delle parti in mediazione, forme di agevolazione di carattere fiscale, in quanto rientranti tra le finalità del Ministero del- la Giustizia, assicurando, al contempo, l’invarianza del gettito (finanziabili, quindi, attraverso gli introiti affluiti al c.d. Fondo Unico Giustizia).
Allo scopo, dunque, di promuovere e incoraggiare, sotto l’aspetto dell’o- nere economico, l’attività di mediazione, volta alla ricerca di un accordo ami- chevole per la composizione di una controversia, ovvero della conciliazione, il decreto, agli artt. 17 e 20 (di cui si tratterà in seguito), ha previsto una serie di esenzioni d’imposta – totali o parziali – e di ulteriori agevolazioni fisca- li, sotto forma di credito di imposta, in ogni tipo di procedura di mediazione, nonché una specifica esenzione dal pagamento della indennità dovuta all’organismo di mediazione, per l’attività prestata, nella mediazione a condizione di procedibilità o obbligatoria prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto.
Si esaminano di seguito, nello specifico, i vantaggi economico-fiscali pre- visti dal succitato decreto legislativo art. 17, regolatore della materia.
Il regime fiscale del procedimento di mediazione, relativamente alle impo- ste di bollo, di registro e a tutte le altre spese tasse o diritti, è disciplinato, al capo terzo, dall’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazio- ne civile e commerciale, in base al quale tutti gli atti, documenti e provvedi- menti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo (di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni) e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Per esemplifica- re: dall’atto introduttivo del procedimento di mediazione fino all’atto finale di verbalizzazione dell’accordo raggiunto o della dichiarazione di mancato ac- cordo (sia esso corredato o meno della proposta del mediatore), alcuna somma a titolo di onere tributario, di cui sopra, o amministrativo procedimentale, in senso lato, è posta a carico delle parti, così come per tutti gli altri documenti scambiati tra le parti e l’organismo nella fase preparatoria o prodotti dalle parti o dall’organismo nel corso della procedura medesima a supporto delle sedute di mediazione (o cocus). Inoltre, l’art. 17 prevede una specifica esenzione parziale al comma 3, dove disciplina che il verbale di accordo è esente dall’im- posta di registro (di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifi- cazioni) entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; in ipotesi di controversia conclusasi positivamente con un verbale di accordo del valore di 150.000 euro, che si voglia o si debba sotto- porre a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate o alla Cancelleria del Tribu- nale, l’imposta di registro dovuta sarà determinata solo sul differenziale rispet- to alla soglia in esenzione, pari a un valore di 100.000 euro.
Secondo il disposto del successivo comma 8, alla copertura degli oneri deri- vanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 7,017 milioni di euro a de- correre dall’anno 2010, si provvede, come accennato in apertura, mediante corri- spondente riduzione della quota delle risorse del “Fondo Unico Giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concer- to con i Ministri della giustizia e dell’interno, in data 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato. Nel caso, dall’attivi- tà di monitoraggio, cui deve provvedere il Ministro dell’economia e delle finan- ze, per gli oneri di cui ai commi 2 e 3, si verifichino scostamenti rispetto alle pre- visioni di cui al comma 8, resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessa- rio a garantire la copertura finanziaria anche del maggior onere, sempre a vale- re sul Fondo unico giustizia.
Al comma 4 si dispone, rimandando alla normativa secondaria, che con il decreto (da emanare alla data odierna) del Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 2, di disciplina della formazione del registro degli organismi di mediazione (e sua revisione), sono determinati:
- l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di mediazione pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
- i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organi- smi costituiti da enti privati;
- le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticin- que per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
- le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la media- zione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma
Con il successivo comma 5 si stabilisce che quando la mediazione è con- dizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, quindi, in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ere- ditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimen- to del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, all’organismo di me- diazione non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle con- dizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.
A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita di- chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Al Ministero della Giustizia è demandato, poi, il monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione da tenere in conto per la determi- nazione, con il decreto ministeriale di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero. È questo un innegabile ulteriore vantaggio, concesso alle parti, in determinate condi- zioni economiche, quale requisito indispensabile, che il legislatore ha stabilito, sia per non contrastare le previsioni dell’art. 24 della Costituzione (azione e difesa quale diritto inviolabile anche per i non abbienti) introducendo un ostacolo ingiustificato all’accesso alla giurisdizione, sia nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria n. 2002/8/CE del 2003 di solleva- re le parti incapaci di sostenere il peso economico del processo, anche dagli oneri necessari allo svolgimento di procedimenti stragiudiziali, quali la me- diazione, quando il ricorso a quest’ultimi sia imposto per legge.
Infine, il decreto legislativo del 4 marzo n. 28, in vigore dal 20 marzo 2010, attuativo della delega di cui all’art. 60, L. 69/2009, istituisce, all’art. 4, comma 3, l’obbligo a carico dell’Avvocato, a pena di annullabilità dell’atto di conferimento dell’incarico, di rendere per iscritto al proprio cliente una informativa per le materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione è facoltativo e nelle ipotesi per le quali la mediazione è posta quale condizio- ne di procedibilità della domanda, nonché delle connesse agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20.
Nell’ipotesi di materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione è facoltativo l’informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle connesse agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del citato decreto deve essere fatta a partire dal 20 marzo 2010, al momento del conferimento dell’incarico.
Nell’ipotesi di materie per le quali la mediazione è posta quale condizio- ne di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi del più volte richiamato art. 5, comma 1, l’informativa sull’obbligo di dover procedere al preventivo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad un Organismo, pubblico o privato, iscritto al Registro istituito presso il Ministero della Giusti- zia a pena di improcedibilità dell’eventuale futura azione in sede giudiziaria e delle connesse agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del citato de- creto, deve essere fatta a partire del 20 marzo 2011, al momento del conferimento dell’incarico. Il documento che contiene l’informativa di cui sopra deve essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introdutti- vo del giudizio.
Per concludere questa analisi dei vantaggi economico-fiscali del decreto, si deve riconoscere lo sforzo del legislatore di dare un forte impulso alla procedura di mediazione, attraverso la previsione delle esenzioni e delle altre for- me di agevolazioni fiscali esaminate; procedura, che è bene ribadire anche in questa sede, viene disciplinata più che nelle modalità di svolgimento o nelle tecniche da adottare nelle varie fasi, cioè nel “rito”, nella sua struttura generae: quanto ai soggetti denominati Organismi, sottoposti alla vigilanza del Ministero di Giustizia e ai soggetti denominati mediatori abilitati alla conduzione del procedimento, in termini di possesso dei requisiti rispettivamente di solidità e professionali.
di Stefania Pieroni, Francesco Romano Iannuzzi, Giulio Renato Fiorimanti