E’ valida la clausola compromissoria, contenuta nell’atto costitutivo di un ente e richiamata genericamente nei successivi patti modificativi?
Clausola compromissoria: il richiamo per relationem
Il tema centrale dell’analisi riguarda la validità della clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di un ente non profit e richiamata in modo generico in successivi patti modificativi. La questione verte sulla capacità di un richiamo sintetico, ossia per relationem, di soddisfare il rigoroso requisito della forma scritta ad substantiam imposto dall’art. 808 c.p.c.
Clausola compromissoria e rigore formale
Occorre premettere che la clausola compromissoria è l’atto negoziale con cui le parti sottraggono alla giurisdizione statale la risoluzione di future controversie, affidandole ad arbitri. Ed è proprio in virtù della gravità di tale rinuncia a un diritto costituzionalmente garantito (il giudice naturale ex art. 25 Cost.), che l’ordinamento esige la forma scritta a pena di nullità. Tale requisito, infatti, svolge una funzione informativa e responsabilizzante perché serve a garantire che le parti siano pienamente consapevoli della deroga alla giurisdizione ordinaria. Questo è ancora più evidente nell’arbitrato irrituale, dove il lodo ha natura contrattuale e non giurisdizionale, natura che limita drasticamente la possibilità di rimettere in discussione la decisione.
Relatio perfecta e relatio imperfecta
Ora, la giurisprudenza ammette che la clausola compromissoria possa essere stipulata per relationem richiamando cioè un documento esterno, ma, ai fini del rispetto rigoroso della forma scritta ad substantiam, distingue nettamente tra due modalità:
Secondo l’orientamento consolidato, la relatio imperfecta non è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam. Un rinvio generico non garantisce che la parte abbia effettivamente voluto e approvato la deroga alla giurisdizione ordinaria. Come affermato infatti anche dalla Cassazione SU n. 15861/2024 ai fini della validità della clausola compromissoria, il requisito della forma scritta ad substantiam (ex art. 808 c.p.c.) è soddisfatto mediante rinvio a un documento esterno (relatio) solo qualora tale richiamo sia espresso e specifico. È, pertanto, nulla la clausola richiamata in modo generico attraverso il semplice rinvio al documento o formulario che la contiene, in quanto solo la menzione puntuale della deroga alla giurisdizione garantisce la piena consapevolezza e l’effettiva volontà delle parti di sottrarre la controversia al giudice ordinario.
Sanatorie per fatti concludenti inammissibili
Un punto tecnico cruciale riguarda inoltre l’impossibilità di sanare il difetto di forma attraverso il comportamento processuale. Se una clausola è nulla o inesistente per difetto di forma, la partecipazione delle parti al procedimento arbitrale non ne determina la validità. Questo per diverse ragioni:
In sintesi, si può affermare che il richiamo generico alle clausole di un atto costitutivo contenuto in patti successivi non è sufficiente a mantenere in vita il vincolo arbitrale. La giurisprudenza esige un richiamo specifico e consapevole. Di conseguenza, un lodo emesso in forza di una clausola richiamata per relatio imperfecta è nullo o annullabile. L’arbitro, in mancanza di un atto scritto che soddisfi i requisiti di legge, è privo di potestas iudicandi, rendendo la sua decisione priva di efficacia vincolante per le parti.
Leggi anche: Arbitrato: la clausola compromissoria nella riforma Cartabia
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