Il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Trattasi di una previsione che mira a rafforzare opportunità e utilità della mediazione, atteso che le parti, ove si concilino, possono beneficiare di un sistema di tutele simile a quello che sarebbe offerto dalla sentenza. In tal senso, la dottrina ha affermato che non e` inopportuno assicurare alle parti che l’accordo conciliativo, oltre a fornir loro una tutela dichiarativa pari a quella di una sentenza o di un lodo, impartisca anche una tutela esecutiva pari a quella appunto di una soluzione contenziosa (SANTI, La delega in materia di mediazione e di conciliazione, in BOVE-SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, Matelica 2009, 95 ss.; LUISO, op. cit., 4).
Al momento dell’entrata in vigore della delega, una previsione quale quella in commento, era stata ritenuta, tuttavia, inidonea a comportare la piena equiparazione ai benefit offerti dalla sentenza poiché, grazie alla l. n. 69/2009, solo con quest’ultima (rectius: provvedimenti definitivi del Giudice) le parti possono anche avere accesso alle c.d. astreintes. Ed, infatti, a partire dal 4 luglio 2009, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., con il provvedimento di condanna il Giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il deficit di tutela e` venuto meno nel saggio di legificazione che, recependo il suggerimento della migliore dottrina (LUISO, op. cit., 5) ha espressamente introdotto anche per la conciliazione la possibilità di beneficiare di una tutela coercitiva indiretta. Come si vedrà, però, l’equiparazione non e` affatto integrale, anche per il rischio, in cui poteva incorrere il Legislatore, di sconfinare dalla delega conferita.
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