Quando in mediazione si conclude un atto o un contratto soggetto a trascrizione il pubblico ufficiale deve autenticare le firme dell’accordo di mediazione
Il decreto legislativo n 28/2010, contenente la disciplina della procedura di mediazione, all’articolo 11, dedicato alla conclusione del procedimento, contempla l’articolo 2643 del codice civile. Il comma 7 di questa norma dispone nello specifico che “se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”
Per comprendere al meglio l’importanza della previsione dell’articolo 11 è necessario chiarire che l’articolo 2643 del codice civile stabilisce in particolare quali atti devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione. La trascrizione nei registri pubblici è infatti un mezzo di pubblicità con efficacia probatoria, che tutela il soggetto che per primo trascrive, il quale viene preferito a chi non trascrive affatto o a chi trascrive successivamente il proprio titolo. Il tutto in base al principio di priorità della trascrizione. Il soggetto più diligente beneficia infatti del diritto di opporre ai terzi l’efficacia dichiarativa della trascrizione, capace di risolvere il conflitto tra più soggetti che abbiano acquistato dallo stesso soggetto, senza che in questo incida in qualche modo sulla validità e l’efficacia dell’atto tra le parti. La trascrizione garantisce infatti e semplicemente l’opponibilità ai terzi dell’atto stipulato tra le parti.
Compreso che ci sono degli atti che per legge devono essere trascritti nei pubblici registri, richiamando il contenuto dell’articolo 2643 c.c. sono soggetti a trascrizione:
La trascrizione è quindi obbligatoria per gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione, e per quelli con i quali si compiono gli atti o si concludono i contratti che l’articolo 2643 c.c sottopone all’obbligo della trascrizione.
Analizzata la tipologia degli atti soggetti all’obbligo della trascrizione e ribadito come in mediazione sia possibile concludere uno dei contratti o compiere uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, è necessario occuparsi degli ultimi aspetti pratici della questione. Nel momento in cui le parti raggiungano infatti un accordo in sede di mediazione è quindi necessario procedere all’autentica delle firme apposte sullo stesso da parte di un pubblico ufficiale autorizzato. Tale formalità è necessaria infatti per procedere alla successiva trascrizione dell’accordo. In realtà il pubblico ufficiale, il notaio nello specifico, non si limita alla mera autentica delle firme apposte sull’accordo. Lo stesso effettuerà infatti una verifica sulla legittimità dell’accordo, tanto che se lo stesso dovesse risultare contrario alla legge, il notaio potrà rifiutarsi di procedere all’autentica delle firme. Il notaio ha infatti il compito di effettuare un controllo di legalità, necessario per attribuire pubblica fede all’atto e procedere alla pubblicità nei pubblici registri tramite la trascrizione.
Leggi anche: “Usucapione con accordo di mediazione: quali effetti”
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