Il testo integrato conciliazione (TICO) contiene la disciplina della procedura stragiudiziale per la soluzione delle controversie in materia di luce e gas
TICO: testo integrato conciliazione
Il TICO, acronimo di Testo Integrato Conciliazione, è un provvedimento adottato per la prima volta da ARERA, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la delibera del 5 maggio 2016. Questo provvedimento, che costituisce, nello specifico, l’allegato alla delibera del 2016, regolamenta il tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, nelle controversie tra utenti finali e operatori dei settori energetico e idrico. Tale obbligo trova fondamento nell’articolo 2, comma 24, lett. b), della legge 481/1995 e nell’articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.
Il TICO negli anni è stato oggetto di modifiche e aggiornamenti per opera della deliberazione 383/2016/E/com, della deliberazione 355/2018/R/com, della deliberazione 301/2021/E/com, della deliberazione 233/2023/E/com e della deliberazione 371/2024/R/com.
Vediamo che cosa prevede il testo del TICO nella versione che sarà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
Controversie interessate dal TICO
Le controversie che sono soggette all’obbligo preventivo del tentativo di conciliazione riguardano i clienti domestici di luce e gas, i produttori di energia (prosumer) e le comunità energetiche. Non rientrano invece nell’obbligo preventivo del tentativo di conciliazione le controversie legate solo alle tasse, quelle già prescritte, quelle già in corso in tribunale, quelle che si riferiscono alle richieste di bonus sociali o ai problemi legati alla qualità dell’acqua.
Il tentativo di conciliazione
Il TICO dispone che, prima di poter fare causa a una compagnia di energia elettrica, gas o acqua, è obbligatorio tentare una conciliazione. Questo significa che è necessario cercare di risolvere la controversia in modo amichevole, con l’aiuto di un soggetto terzo e imparziale. Per effettuare la conciliazione è possibile rivolgersi alternativamente:
La scelta dell’organismo di conciliazione è personale, ognuno di essi ha le proprie regole e procedure, ma l’obiettivo è comune: trovare una soluzione amichevole alla controversia.
Condizioni e termini della conciliazione
La procedura di conciliazione si svolge nel rispetto delle seguenti regole e tempistiche:
– il primo incontro con il mediatore deve avvenire entro 40 giorni dalla presentazione della richiesta.
– l’intera procedura di conciliazione, dall’inizio alla fine, non può durare più di 90 giorni;
– in casi particolari, il tempo può essere prorogato di altri 60 giorni, ma solo se entrambe le parti sono d’accordo o se il mediatore ritiene che la situazione sia troppo complicata;
– non si possono presentare più richieste di conciliazione per la stessa causa.
La richiesta di conciliazione
Per avviare una conciliazione è necessario seguire una procedura precisa e fornire tutta la documentazione richiesta. Vediamo come si svolge più nel dettaglio.
Prima di fare richiesta, è necessario aver già inviato un reclamo alla compagnia, aver ricevuto una risposta insoddisfacente o che siano decorsi già 40 giorni (o 50 per l’acqua) senza aver ottenuto risposta alcuna. La modalità preferita per inoltrare la richiesta è quella online, tramite il sito web del Servizio Conciliazione, utilizzando SPID o CIE. Chi non può ricorrere alla modalità online, può inviare la richiesta per posta o a mezzo fax, la procedura successiva sarà comunque gestita online.
La richiesta deve essere corredata da diversi documenti, come la copia del reclamo inviato alla compagnia, la risposta (se è stata fornita), un documento d’identità del richiedente e una dichiarazione in cui si attesta di non aver mai fatto una richiesta simile. Se poi la richiesta è incompleta, c’è una settimana per integrare i documenti mancanti, altrimenti la richiesta viene archiviata.
Procedura di conciliazione ed esito
Gli incontri di conciliazione si svolgono normalmente online, tramite videoconferenza o chat. Solo in casi eccezionali, si può decidere di incontrarsi in un altro modo. È possibile anche chiedere un rinvio dell’incontro, ma solo una volta e per motivi validi. Durante la conciliazione, è possibile presentare i documenti necessari a sostenere le proprie ragioni e l’istante può anche decidere di farsi rappresentare da un avvocato o da un membro di un’associazione dei consumatori. Alla fine della conciliazione, il conciliatore redige un verbale che indica se è stato raggiunto un accordo o meno. Se c’è un accordo, il verbale ha valore legale.
Leggi anche: Bollette luce e gas: è il cliente ad esperire il tentativo di conciliazione
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