Serve la procura sostanziale per farsi sostituire in mediazione

La mediazione richiede la presenza delle parti coinvolte, l’attività tuttavia è delegabile ma al terzo occorre la procura speciale sostanziale 

Procura speciale sostanziale in mediazione

Serve la procura speciale sostanziale all’avvocato che viene incaricato di sostituire la parte in sede di mediazione. Questo il principio enunciato dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 3843/2022 (sotto allegata).

La Corte giunge a questa conclusione nell’ambito di una vicenda giudiziaria intrapresa per il risarcimento dei danni che la proprietaria di un appartamento ha richiesto perché i lavori di ristrutturazione eseguiti nelle abitazioni dei piani sottostanti hanno lesionato il proprio.

Nella causa vengono coinvolti diversi soggetti tra cui l’impresa che ha eseguito i lavori.

Il primo grado accoglie la domanda dell’attrice, ma la decisione viene impugnata in appello, nel corso del quale la Corte prende atto dell’eccezione d’improcedibilità che uno dei legali ha sollevato in giudizio e che si riferisce alla mancata partecipazione dell’appellante alla procedura di mediazione disposta dal giudice e alla tardività con cui la stessa è stata avviata.

Dal verbale non risulta la procura speciale

L’aspetto di maggiore interesse riguarda però il verbale di mediazione, da cui risulta che l’appellante ha conferito procura a un avvocato, ma dallo stesso non emerge che allo stesso ne è stata rilasciata una di tipo sostanziale, diversa rispetto a quella prevista per il processo. 

In via preliminare la Corte di Appello esamina la questione di procedibilità della mediazione e la dispone rinviando l’udienza.

Rassegnate le conclusioni delle parti al termine del giudizio di appello, la Corte si sofferma sulla partecipazione personale alla mediazione e sulla mancata indicazione nel verbale della procura sostanziale all’avvocato che ha preso parte al procedimento, rispetto alla procura che invece gli è stata rilasciata solo per il giudizio.

Nel frattempo viene depositato il verbale di mediazione che non si è conclusa positivamente.

Dal verbale depositato, ma soprattutto dalle note della parte appellante emerge che l’avvocato, nell’istanza di mediazione redatta sul modulo predisposto dall’organismo, è menzionato con il termine “difensore” non come “rappresentante con mandato a conciliare.”

I termini “rappresentare le mie ragioni” emergono infatti solo da una lettera che l’appellante, impossibilitato a intervenire perché bloccato in sala operatoria per un intervento chirurgico, ha inviato al suo legale. Lettera o altra procura a mediare di cui però non si fa menzione alcuna nel verbale di mediazione, che tra l’altro si è tenuta in ritardo rispetto al termine di 30 giorni fissato dall’art. 8 comma 1 del Dlgs n. 28/2010.

In mediazione è preferibile il contatto diretto

Ovviamente gli appellati e gli appellanti continuano a contraddire sul punto sostenendo ognuno le proprie ragioni, a cui però la Corte di Appello pone fine, per quanto riguarda il punto controverso della procura sostanziale, affermando che: “la Cassazione ha ben evidenziato come dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale.”  

Parte impossibilitata? Al terzo serve la procura speciale sostanziale

Fondamentale quindi che le stesse siano presenti al primo incontro, anche se, come precisato dagli Ermellini, la necessità che le parti compaiano personalmente, non significa che tale attività non possa essere delegata.

Non tutte le deleghe però sono valide “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, …). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.”

Sentenza Corte-Appello-Napoli-3843-2022

 

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