L’Ordine degli Avvocati di Tivoli rende nota la seguente risposta:
Lunedì 24 Novembre 2014 13:09
Risposta da parte del Conservatore di Roma 2 in merito alla richiesta di trascrizione degli accordi raggiunti in sede di mediazione aventi ad oggetto l’usucapione di beni immobili con firma autenticata dal Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli.
Di seguito la nota prot. A 2502 del 13/11/2014 a firma del Conservatore Dr. Pietro Eudizi con la quale motiva il proprio rifiuto alla trascrizione degli accordi in oggetto.
PROT. A 2502
Oggetto: rifiuto trascrizione degli accordi raggiunti dinanzi l’Organismo di mediaconciliazione con firma autenticata da Pubblico Ufficiale ed all’esito del procedimento di omologazione da parte del Tribunale relativi ai trasferimenti immobiliari per usucapione.
Egregio Avvocato,
in riferimento al Suo fax dell’8 ottobre u.s. avente pari oggetto, ritengo opportuno precisare quanto segue.
L’art. 11 comma 3 del D. Lgs. 28/2010 recita: “…se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato…”; quindi non risponde al vero che la normativa parli genericamente di pubblico ufficiale, ma esplicitamente di pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Poiché gli atti in questione hanno natura negoziale, la relativa sottoscrizione non può essere autenticata dal Cancelliere il quale, ai sensi del DPR 445/2000 può autenticare esclusivamente istanze o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà; ne consegue che per pubblico ufficiale a ciò autorizzato si debba intendere notai, segretari comunali nelle loro qualità di ufficiali roganti, ufficiali roganti demaniali o di altre pubbliche amministrazioni, ovviamente in relazione agli atti stipulati nell’interesse dell’ente di appartenenza (vedi D.Lgs 267/2000 art.97 e R.D.827/1924 art.95).
Sono stupito e rammaricato che la mia iniziativa sia stata da Lei interpretata come intralcio allo spirito degiurisdizionalizzante della norma che, a mio parere, è soprattutto teso ad alleggerire il peso dell’attività giudiziaria a favore della più snella attività di conciliazione; francamente non vedo come l’attività di autentica da parte del notaio possa appesantire il lavoro degli uffici giudiziari.
Aggiungo infine che la mia interpretazione è stata condivisa da tutti i miei colleghi del Lazio e avvallata dai vertici dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio.
Cordiali Saluti
Il Conservatore
(Pietro Eudizi)