La riservatezza esterna in mediazione è regolamentata dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 28/2010.
In base al comma 1 di questa norma non è consistito l’utilizzo delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite durante la procedura di mediazione nel giudizio successivo, se questo dovesse avere lo stesso oggetto, anche parziale e se dovesse iniziare, proseguire o essere riassunto dopo l’esito negativo della mediazione, a meno che la parte che abbia reso le dichiarazioni o fornito le informazioni non dia il proprio consenso.
Per rafforzare la riservatezza esterna sul contenuto delle dichiarazioni rese e le informazioni acquisite in mediazione la disposizione vieta anche che sulle stesse si ammetta la prova testimoniale o si deferisca giuramento decisorio.
Dal punto di vista oggettivo l’ambito della riservatezza esterna è lo stesso della riservatezza interna contemplato dall’art. 9, ossia le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite.
Stesse conclusioni per quanto riguarda il profilo soggettivo della riservatezza esterna, ossia tutti i soggetti che prestino la propria opera o il proprio servizio nella procedura e tutti coloro che partecipino alla mediazione.
Il comma 2 dell’art. 10 si spinge oltre per quanto riguarda il dovere di riservatezza esterna del mediatore, che non può essere obbligato a rivelare all’autorità giudiziaria o ad altra autorità quanto a sua conoscenza sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel corso della procedura di mediazione.
Il mediatore è soggetto alle stesse tutele che il nostro ordinamento pone a carico dell’avvocato.
L’art. 103 del codice di procedura penale in particolare pone precisi limiti a ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni nei locali in cui il professionista svolge l’attività professionale.
L’art. 200 del codice di procedura penale invece, dedicato al “segreto professionale” prevede tutta una serie di regole a tutela del professionista, che non può essere obbligato, fatti salvi casi particolari indicati dalla norma, a testimoniare e a rivelare quanto appreso in ragione della sua professione, dai propri assistiti. Regole che l’art. 10 estende ai mediatori, ovviamente in quanto applicabili e con gli opportuni adattamenti.
La riservatezza esterna non riguarda i documenti della procedura di mediazione, alcuni dei quali possono, anzi devono essere prodotti in giudizio.
Entrano senza dubbio in giudizio la domanda di mediazione, la comunicazione di adesione alla procedura, anche perché sono necessarie per verificare il rispetto della condizione di procedibilità della domanda e del principio che richiede l’indicazione dello stesso petitum e della stessa causa petendi nella domanda giudiziale e nella domanda di mediazione.
In giudizio entrano inoltre il verbale del primo incontro in mediazione e quello che contiene l’esito della procedura.
Per quanto riguarda il tema della verbalizzazione, appare piuttosto controversa la questione della sua ampiezza. Parte della giurisprudenza condivide la prassi ormai diffusa di redigere verbali snelli, che contengono solo riferimenti a questioni di rito e di fatto, trascurando le questioni di merito.
In questo modo si scongiura la violazione del principio di riservatezza esterna, che riguarda il merito della controversia. Vero però che verbali troppo stringati impediscono al giudice di desumere argomenti di prova necessari per prendere la decisione più corretta sulla responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c e sulle spese processuali art. 92 c.p.c.
Leggi anche “Il dovere di riservatezza nel procedimento di mediazione”.
N.1
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