Responsabilità contrattuale: quando si configura e in cosa consiste il risarcimento dei danni che il creditore può chiedere a ristoro dei danni subiti
La mediazione è una procedura esperibile anche quando la controversia sorga da un contratto.
In materia contrattuale una delle ragioni per le quali i contraenti litigano di più è il mancato rispetto delle condizioni contrattuali concordate. All’inadempimento contrattuale la legge ricollega alcuni effetti specifici, ma quello più significativo è senza dubbio il risarcimento del danno dovuto dal debitore che non esegue esattamente la prestazione concordata. Ora, sappiamo bene che il legislatore ha previsto la mediazione obbligatoria in presenza di richieste risarcitorie conseguenti alla responsabilità medica o al reato di diffamazione con il mezzo della stampa. Questo non significa però che l’illecito contrattuale e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni non possano trovare spazio e soluzione nella procedura di mediazione. Analizziamo quindi la disciplina generale in materia di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità contrattuale.
La norma di riferimento in materia di responsabilità contrattuale è l’articolo 1218 c.c, che così dispone: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
Questa norma tuttavia non deve essere interpretata in modo isolato, ma insieme all’articolo 1176 c.c., che si occupa della diligenza nell’adempimento. Essa stabilisce infatti che il debitore, nell’adempiere l’obbligazione a suo carico, debba usare la diligenza del buon padre di famiglia. Se poi l’adempimento riguarda obbligazioni derivanti dallo svolgimento di una professione allora la diligenza deve essere valutata tenendo conto della natura specifica dell’attività professionale esercitata.
Chiarito che il debitore è tenuto a risarcire il creditore se non adempie la prestazione concordata contrattualmente, in che cosa consiste esattamente l’obbligo risarcitorio? La risposta a questa domanda la fornisce l’articolo 1223 c.c., che così dispone: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.”
Le voci di danno risarcibili in caso di inadempimento contrattuale sono quindi il danno emergente e il lucro cessante. Il danno emergente consiste nell’impoverimento del patrimonio del creditore. Pensiamo ad esempio alle spese che il creditore è costretto a sostenere per procurarsi il bene o il servizio che doveva ricevere dal debitore. Il lucro cessante si identifica invece con il guadagno che il creditore avrebbe potuto ottenere se il debitore avesse adempiuto la propria prestazione per tempo e in modo corretto.
Nella responsabilità contrattuale il debitore inadempiente, se si vuole sottrarre all’obbligo del risarcimento, deve dimostrare che la prestazione è divenuta impossibile per una causa sopravvenuta a lui non imputabile. Di contro il soggetto danneggiato deve dimostrare l’esistenza dell’accordo contrattuale e l’inadempimento oggettivo del debitore.
L’azione per far valere la responsabilità contrattuale del debitore e il conseguente obbligo risarcitorio si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, a meno che, per certe tipologie di contratti, la legge non preveda termini di prescrizione più breve.
In caso di illecito contrattuale i danni risarcibili sono rappresentati dal danno emergente e dal lucro cessante, danni quindi di natura prettamente patrimoniale.
Per lungo tempo in caso di responsabilità contrattuale la giurisprudenza e la dottrina hanno negato il riconoscimento del risarcimento dei danni di natura non patrimoniale. Nel corso degli anni però dottrina e giurisprudenza si sono aperte al riconoscimento di questa voce di danno anche in presenza di una responsabilità contrattuale a patto che il danno non patrimoniale sia significativo. Il soggetto richiedente deve quindi dimostrare di aver subito una lesione grave e seria da cui sono derivati pregiudizi sufficientemente apprezzabili e rilevanti dal punto di vista civilistico.
Leggi anche: “Mediazione obbligatoria risarcimento danni.”
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