Dal 30 giugno 2023 anche per le controversie in materia di consorzio la mediazione civile è condizione di procedibilità per la domanda in giudizio
Per le controversie in materia di consorzio mediazione obbligatoria
La riforma Cartabia ha introdotto la materia del consorzio tra quelle per le quali l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria come condizione per poter agire in giudizio. La regola è vigente dal 30 giugno 2023.
In caso di controversia in una delle materie, come il consorzio, per le quali la mediazione è obbligatoria basta depositare la domanda presso un organismo di mediazione come ADRcenter.
Ma vediamo che cosa si intende per “consorzio”.
Definizione di consorzio
Il contratto di consorzio è definito dall’articolo 2602 del Codice civile.
Si tratta di un accordo tra imprenditori, che viene stipulato per istituire un’organizzazione comune con lo scopo di disciplinare o svolgere alcune e precise fasi delle varie attività di impresa.
L’accordo può avere ad esempio i seguenti obiettivi:
- regolare la concorrenza delle varie imprese sul mercato;
- svolgere in comune alcune fasi delle attività, con conseguente riduzione dei costi di gestione e produzione;
- realizzare determinati servizi a beneficio dei consorziati, come degli acquisti collettivi.
Il contratto di consorzio ha la caratteristica di essere un accordo per adesione, questo significa che, una volta stipulato, allo stesso possono aderire anche altri soggetti. L’importante è che il contenuto del contratto non venga modificato rispetto a quello stipulato inizialmente.
Se poi sorge questa necessità e l’accordo stesso non lo vieta, le modifiche devono essere approvate da tutti i consorziati e devono essere fatte in forma scritta, in caso contrario non hanno valore.
Il contratto di consorzio
Per comprendere i motivi per i quali possono sorgere dei conflitti in materia di consorzio è necessario analizzare il contenuto del contratto.
Il contratto di consorzio richiede la forma scritta per la sua validità e deve contenere i seguenti elementi:
- l’oggetto e la durata dell’organizzazione comune;
- la sede dell’ufficio, nel caso in cui le parti lo abbiamo previsto;
- gli obblighi e i contributi a carico degli imprenditori che fanno parte del consorzio;
- le funzioni e i poteri degli organi consortili, anche per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio;
- le condizioni alle quali possono essere ammessi i nuovi consorziati;
- i casi in cui i consorziati possono essere esclusi o possono uscire volontariamente dal consorzio;
- le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni presi dai consorziati con il contratto;
- le quote di competenza di ciascuno o i criteri per determinarle se l’accordo prevede limiti alla produzione o allo scambio dei beni.
Per quanto riguarda nello specifico la durata del consorzio, l’articolo 2604 del codice civile stabilisce che, se le parti non stabiliscono un termine diverso, allora l’accordo è valido per dieci anni.
Controlli, deliberazioni, organi e vicende consortili
Per consentire il rispetto da parte di tutti delle obbligazioni assunte con il contratto, i consorziati devono permettere agli organi preposti di effettuare i controlli e le ispezioni previste dall’accordo.
Le decisioni sulla vita del consorzio vengono deliberate a maggioranza, se l’accordo non prevede regole diverse. Le decisioni che vengono assunte in violazione di questa regola o di quanto stabilito dal contratto, possono essere impugnate davanti al giudice competente.
Il codice civile detta poi le regole per gli organi del consorzio, stabilisce le conseguenze del recesso e delle esclusioni dei consorziati, del trasferimento dell’azienda ed elenca le cause di scioglimento del consorzio.
Controversie possibili in materia di consorzio
Le norme che regolano il consorzio, nei suoi rapporti interni, ne evidenziano la natura contrattuale.
Le controversie che possono sorgere ruotano quindi attorno al contratto di consorzio.
Le controversie interne possono sorgere infatti e soprattutto per due motivi principali:
- mancato adempimento degli impegni presi in sede di accordo;
- violazione delle regole di amministrazione del consorzio.
Alla disciplina base di carattere generale del codice civile dedicata ai consorzi, si aggiunge quella dedicata a organizzazioni consortili specifiche.
Si tratta dei consorzi con attività esterna (art. 2612- art. 2615 bis), delle società consortili (art. 2615 ter) e dei consorzi obbligatori (art. 2616- art. 2617).
Ovvio che anche in relazione a questi tipi particolari di consorzio possono sorgere dei contrasti da risolvere, in prima battuta, in sede di mediazione.
Per approfondimenti leggi l’articolo “Quale tipo di controversia è materia di mediazione obbligatoria?”