Il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione non rappresenta più una libera scelta tattica priva di rischi. Molte parti, spesso su suggerimento di una difesa troppo rigida, commettono l’errore di disertare l’incontro preliminare inviando una nota scritta in cui dichiarano che “la pretesa avversaria è palesemente infondata” o che “non vi sono margini di trattativa”.
L’art. 12-bis del D.Lgs. n. 28/2010 nasce proprio per contrastare questa prassi, trasformando il rifiuto ingiustificato in un pesante boomerang economico e probatorio. La legge non impone l’accordo, ma impone il confronto guidato.
Per le ragioni suddette la riforma Cartabia ha reso ancora più stringenti le sanzioni per chi diserta il tavolo della mediazione. La norma si applica quando la mediazione è condizione di procedibilità, ma i suoi effetti si riverberano sull’intero giudizio:
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha costruito un orientamento granitico: il rifiuto basato sulla convinzione di merito è illegittimo.
In questo caso, una Compagnia di Assicurazione aveva disertato l’incontro ritenendo superflua la mediazione data l’assenza di prove sul furto di un veicolo. Il Giudice ha chiarito che il dissenso non è validamente espresso se la parte non si pone nelle condizioni di ricevere l’informativa del mediatore. La partecipazione è una condotta doverosa che prescinde dalla fondatezza della domanda.
L’assenza ingiustificata al primo incontro di mediazione configura una violazione di un dovere processuale. Secondo la giurisprudenza, partecipare è una condotta doverosa che le parti possono omettere solo in presenza di un impedimento oggettivo, assoluto e non temporaneo. Non è considerato valido motivo il semplice invio di una comunicazione scritta di rifiuto: tale prassi è ritenuta un atto di “mera cortesia” che non esonera dalle sanzioni. Chi diserta l’incontro senza una valida causa espone se stesso a gravi conseguenze pecuniarie e processuali, come previsto dall’art. 12-bis (già art. 8) del D.Lgs. 28/2010
Il giudice in questa decisione evidenzia un paradosso: se bastasse ritenere “erronea” la tesi avversaria per non presentarsi, la mediazione sarebbe un istituto inutile. La mediazione nasce proprio perché esiste un conflitto; usarlo come motivo per non partecipare significa negare la funzione stessa della giustizia alternativa.
La sentenza qualifica il rifiuto come un comportamento doloso. Chi evita il confronto contribuisce a saturare il sistema giudiziario italiano. In questa sede, l’assenza è stata utilizzata per confermare l’infondatezza della resistenza della parte convenuta, portando a una condanna basata sul combinato disposto degli artt. 8 e 12-bis.
Anche i Condomini sono soggetti a sanzione se l’amministratore non partecipa invocando la mancanza di una delibera o l’inutilità del tentativo. Il “giustificato motivo” deve essere un impedimento assoluto, oggettivo e non temporaneo (es. calamità naturali o gravi impedimenti fisici documentati), non una scelta gestionale.
Per evitare le sanzioni dell’art. 12-bis, la giurisprudenza richiede che la causa dell’assenza sia:
Rifiutare la mediazione “da casa” o tramite una semplice lettera dell’avvocato è una strategia fallimentare. Oltre al danno d’immagine davanti al giudice, la parte rischia una condanna pecuniaria che può superare diverse migliaia di euro (somma del doppio contributo unificato e indennizzo equitativo). La partecipazione al primo incontro, pur avendo un costo di segreteria minimo, rappresenta la migliore assicurazione contro le sanzioni processuali.
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