Regole particolari per le spese se il provvedimento che chiude il giudizio corrisponde interamente o meno alla proposta di conciliazione
Prima di analizzare le conseguenze derivanti dal rifiuto della proposta di mediazione occorre analizzare alcuni aspetti specifici del procedimento di mediazione.
La mediazione si svolge tra le parti davanti a un soggetto terzo, che è rappresentato dal mediatore. La funzione di questo soggetto è di incoraggiare le parti a collaborare e a trovare una soluzione alla controversia in grado di soddisfare le esigenze di entrambe.
Dalla lettura dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010, emerge che gli sforzi del mediatore però possono condurre a due risultati opposti:
Prima di fare la proposta però il mediatore ha l’obbligo di informare le parti che, qualora dovessero rifiutarla, andranno incontro alle conseguenze contemplate dall’articolo 13 del dlgs. n. 28/2010.
Una volta infatti che il mediatore formula la sua proposta di conciliazione in forma scritta la comunica subito alle parti, che hanno 7 giorni di tempo per accettarla o rifiutarla. La proposta si intende in ogni caso rifiutata, se le parti non danno alcun riscontro al mediatore entro il suddetto termine di 7 giorni.
Passando all’esame dell’art. 13 del decreto legislativo dedicato alle spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione, occorre chiarire che la norma disciplina due diverse fattispecie:
Il Giudice può inoltre applicare le regole contemplate dall’articolo 92 c.p.c. (condanna alle spese per singoli atti e la compensazione delle stesse in casi particolari) e dall’art. 96 del codice di procedura civile commi 1, 2 e 3, che si occupa della responsabilità aggravata delle parti in giudizio e delle sue conseguenze.
La norma si chiude disponendo che queste regole sulle spese non si applicano se il procedimento si svolge davanti agli arbitri, a meno che le parti non si siano accordate diversamente.
Leggi l’articolo collegato: “Poteri e facoltà del mediatore dopo la riforma Cartabia”.
N.1
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