La responsabilità di un soggetto per i danni cagionati nell’esercizio della propria professione non è oggetto di mediazione obbligatoria, salva una sola eccezione
Chi può incorrere in responsabilità professionale
La responsabilità professionale è una forma di responsabilità che può essere fatta valere nei confronti di tutti i professionisti, per i danni eventualmente causati ai propri clienti o assistiti.
Essa, quindi, può riguardare gli avvocati, i notai, i medici, i dentisti, i commercialisti, gli ingegneri e così via.
Assicurazione per la responsabilità professionale
Spesso i professionisti decidono di stipulare delle polizze assicurative che li coprano dai rischi di responsabilità e consentano loro di svolgere più serenamente la professione.
In alcuni casi l’assicurazione è obbligatoria. Ad esempio, sono obbligati ad assicurarsi gli avvocati e i medici.
Prescrizione
L’azione per far valere una forma di responsabilità professionale si prescrive in dieci anni e ciò in ragione del fatto che la stessa trova la sua fonte in un contratto stipulato tra il professionista e il proprio cliente o assistito e, quindi, è una responsabilità di natura contrattuale, assoggettata all’ordinario termine prescrizionale decennale.
Come chiarito dalla Corte di cassazione in una pronuncia di qualche anno fa, la numero 8703/2016, la prescrizione inizia a decorrere “non dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente il danno e tale evento si manifesta all’esterno, divenendo così oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato”.
Mediazione facoltativa ma consigliata
In linea generale, le cause di responsabilità professionale non prevedono l’obbligo di tentare preventivamente la mediazione e, quindi, possono essere avviate direttamente dinanzi al Tribunale presentando un atto di citazione.
Proprio la materia in analisi, tuttavia, è una di quelle in cui la mediazione dà spesso risultati positivi, in quanto trattasi di un campo nel quale giungere a un compromesso che soddisfi tutti può risultare in molti casi semplice.
Rivolgersi a un organismo di mediazione competente per territorio per tentare di risolvere bonariamente le questioni aventi a oggetto la responsabilità di un professionista può essere quindi un passo importante da tentare. Del resto, tale scelta comporta un esborso iniziale di soli 40 euro + IVA in caso di controversia di valore fino a 250mila euro o di soli 80 euro + IVA in caso di controversia di valore superiore a tale soglia.
Corrispondendo tale cifra, si ha accesso a un primo incontro con un mediatore, che valuterà le possibilità di riuscita della conciliazione e illustrerà le spese che si dovranno sostenere in caso di proseguimento della procedura.
Responsabilità professionale medica
Si è appena detto che le cause di responsabilità professionale non prevedono la mediazione obbligatoria specificando che si tratta di una regola di carattere generale. Il che vuol dire che la stessa conosce delle importanti eccezioni: le cause di responsabilità professionale medica.
La legge Gelli-Bianco n. 24/2017, infatti, all’articolo 8 stabilisce che chi intende esercitare un’azione civile per chiedere il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, ai fini della procedibilità della domanda, deve preliminarmente proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile o, in alternativa, il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28/2010.
Con riferimento alla responsabilità professionale medico vale la pena anche ricordare che la stessa segue un doppio binario: è contrattuale, con prescrizione decennale, la responsabilità della struttura sanitaria e del medico libero professionista; è extracontrattuale, con prescrizione quinquennale, la responsabilità del medico dipendente.
Responsabilità professionale civile e penale
Se di norma la responsabilità professionale è di natura civile, non mancano casi in cui la stessa assume rilievo anche in ambito penale.
Ciò si verifica soprattutto nel campo sanitario, in cui la condotta del medico può integrare una fattispecie delittuosa, come, ad esempio, il reato di lesioni personali colpose o, addirittura, di omicidio colposo.
In tal caso, la vittima o i suoi congiunti potrebbero costituirsi parte civile per domandare il risarcimento dei danni subiti, seguendo l’ordinaria procedura a tal fine prevista dal codice di procedura penale.