I lavori del convegno “Il Futuro della Mediazione in Italia e in Europa”, tenutosi presso la Corte di Appello di Milano il 15 maggio 2015, hanno fatto registrare un’ampia convergenza di proposte, tra cui quelle del Presidente Giovanni Canzio e dell’ex vice-presidente del CSM Michele Vietti, per migliorare ulteriormente il quadro normativo della mediazione. Un gruppo di lavoro composto da Giuseppe De Palo, Leonardo D’Urso, Marco Marinaro, Carlo Mosca, Chiara Giovanucci Orlandi, Angelo Santi e Ana Uzqueda ha elaborato un articolato di riforma del D.Lgs. 28/2010 aperto a ulteriori contributi con l’intento di avviare un pubblico confronto tra politica, avvocatura, magistratura, imprese e operatori della mediazione.
RELAZIONE DELLA PROPOSTA
Il decreto-legge n .69 del 2013 (“DL del fare”) ha avuto come base le Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013, nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività. In quell’occasione, la Commissione europea raccomandava che: << A seguito della sentenza della Corte costituzionale dell’ottobre 2012 sulla mediazione, è necessario intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie>>. Seguendo tale raccomandazione, l’art. 84 del “DL del fare” ha approntato un modello di mediazione profondamente diverso rispetto all’originale, risalente al D.Lgs. 28/10, introducendo diverse modifiche tra cui, principalmente, la limitazione della condizione di procedibilità alla partecipazione alla fase iniziale del procedimento di mediazione.
Dopo un anno e mezzo di sperimentazione, si può tracciare un primo bilancio sull’efficienza di questo nuovo modello di mediazione, anche alla luce di alcuni orientamenti giurisprudenziali in via di progressiva affermazione.
– Indubbia costituzionalità della normativa in materia di mediazione. Dopo una battaglia legale durata cinque anni, il TAR Lazio (da ultimo, cfr. Sentenza nr. 1421 del 26/1/15) ha dichiarato manifestamente infondati tutti i dubbi di incostituzionalità sollevati in merito al nuovo modello di mediazione. Motivando la decisione, i giudici amministrativi si sono soffermati proprio sulle differenze tra il “vecchio” e il “nuovo” modello di mediazione, evidenziando le novità introdotte dal “Decreto del fare”, come il primo incontro gratuito di mediazione, l’assistenza obbligatoria dell’avvocato e il rafforzamento della qualità del servizio.
– Giurisprudenza sull’effettività della mediazione. Sono oramai numerose le ordinanze, in primis quelle del Tribunale di Firenze, che non hanno ritenuto “effettivamente” esperito il tentativo di mediazione senza la presenza delle parti o, talvolta, senza che le stesse abbiano dato concretamente inizio al tentativo di mediazione, proseguendo cioè oltre il primo incontro. Queste decisioni hanno lo scopo di impedire che il “primo incontro” sia percepito, specie dagli avvocati, come uno sterile passaggio formale prima di adire il giudice, anche in ragione dell’ambiguità del dettato normativo[1].
– Le statistiche della mediazione. I dati pubblicati dal Ministero della Giustizia[2], relativi al primo anno di sperimentazione del nuovo modello di mediazione (settembre 2013 – settembre 2014), consentono conclusioni già significative. Quando le parti superano il primo incontro, ossia quando la mediazione si svolge effettivamente, l’accordo si trova nel 48% dei casi[3]. Inoltre, è palese l’effetto deflattivo della mediazione sulle nuove iscrizioni al ruolo nelle materie oggetto di condizione di procedibilità. Le statistiche evidenziano che, in quelle stesse materie, nel 2013 (ossia quando la mediazione era tornata ad essere solamente volontaria) le iscrizioni a ruolo erano aumentate del 9%, rispetto all’anno precedente, mentre sono diminuite del 15% l’anno successivo, con il ripristino dell’obbligatorietà, sia pur limitata al primo incontro.
– Mediazione su provvedimento del giudice. Nonostante l’introduzione, sempre con il “Decreto del fare”, della facoltà per il giudice di disporre l’esperimento di un tentativo di mediazione nelle cause pendenti, nel 2014 le mediazioni così avviate sono state solo poche migliaia, rispetto agli oltre 5 milioni di cause pendenti. L’uso di tale facoltà, ad oggi così limitato, va fortemente promosso, alla luce dei risultati ottenuti, specie presso alcuni tribunali, ove si registra un tasso di successo di queste mediazioni che sfiora il 60%[4].
– Armonizzazione con la Direttiva sull’ADR per i consumatori. La Direttiva 2013/11/EU sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, in procinto di essere recepita anche in Italia, esclude espressamente l’obbligatorietà dell’assistenza legale nelle liti in materia di consumo, introdotta in sede di conversione in legge del Decreto del fare. Inoltre, anche in materia di trasparenza degli organismi di mediazione, la Direttiva europea fissa dei requisiti più stringenti di quelli attualmente in vigore.
Per tutti questi motivi, paiono utili e doverose alcune, mirate modifiche al D.Lgs. 28/10, capaci di rafforzare sensibilmente il quadro normativo della mediazione e, pertanto, di rafforzare l’efficacia dell’istituto. In particolare, il legislatore dovrebbe tentare di “mediare” tra l’effettività dello svolgimento della mediazione e la necessità di mantenere un incontro “filtro”, per evitare di tornare a un modello di obbligatorietà pura del tentativo (soluzione che del resto in diversi oramai sostengono, specie alla luce della citata sentenza del Tar che ne ha ribadito l’inevitabilità, perché si abbia un effetto deflattivo del contezioso civile).
Le motivazioni delle principali modifiche proposte sono sintetizzabili come segue.
– Chiarire i limiti e gli ambiti del primo incontro. Solo nelle materie per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, le parti devono partecipare al primo incontro, a un costo contenuto e predeterminato, che in ogni caso rientrerà tra le spese di giudizio ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e quindi verrà rimborsato alla parte vittoriosa nel successivo giudizio (in caso di fallimento del tentativo)[5]. Nei casi di mediazione ordinata dal giudice, volontaria o per clausola contrattuale, le parti entrano direttamente in mediazione, senza dover esperire la fase preliminare[6].
– Prevedere la presenza delle parti in persona, con l’assistenza dei loro avvocati. Per porre termine alla prassi abbastanza diffusa per la quale al primo incontro partecipano i soli avvocati (o peggio ancora, dei colleghi delegati all’ultimo istante), unicamente per firmare il verbale di mancato accordo e poter così adire il tribunale, è indispensabile esigere la presenza delle parti in persona, assistite dai loro avvocati.
– Ampliare l’ambito di applicazione della condizione di procedibilità. Attualmente, la percentuale del contenzioso civile che passa obbligatoriamente per il primo incontro di mediazione è solo il 7% (circa duecentomila procedure all’anno, rispetto a oltre 2,7 milioni di procedimenti di cognizione ordinaria). Estendendo tale obbligo ad altre materie, come la contrattualistica e le controversie del Tribunale delle imprese, si raggiungerebbe un terzo del totale della cognizione ordinaria[7].
– Incentivare i giudici a ordinare il tentativo di mediazione. Quando applicata correttamente, la mediazione ordinata dal giudice può contribuire a smaltire in maniera considerevole il numero delle cause pendenti. Occorre incentivare e responsabilizzare i giudici a valutare quali, tra i procedimenti iscritti al ruolo, sono quelli verosimilmente più adatti a un tentativo di mediazione professionale. Con la stessa ratio dell’ordine dell’esperimento di una CTU davanti a un tecnico della materia, il giudice deve valutare l’opportunità di ordinare alle parti di rivolgersi a un esperto in tecniche di mediazione. Tali costi rientrano tra le spese di giustizia che, in caso di insuccesso, come per una CTU, la parte soccombente rimborserà a quella vittoriosa.
ARTICOLATO DELLA PROPOSTA
Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28
Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Gli emendamenti proposti e la cancellazione di alcuni commi sono evidenziati in colore rosso e in grassetto nel testo coordinato del D.Lgs. 28/10.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
- Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222;
f) procedimento: la procedura di mediazione amministrata dall’organismo che inizia con il deposito della domanda di mediazione, include nei casi previsti, la fase preliminare, e termina con la redazione del processo verbale di accordo o di mancato accordo conciliativo ovvero di mancata prosecuzione del procedimento in esito alla fase preliminare quando prevista;
g) fase preliminare: la fase iniziale del procedimento di mediazione svolta esclusivamente nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 bis in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e verifica con le parti e gli avvocati che le assistono, la sussistenza delle condizioni per il proseguimento della mediazione;
h) spese di avvio: le spese generali di gestione del procedimento, dovute all’organismo da ciascuna parte, al momento del deposito dell’istanza o dell’adesione allo stesso;
i) spese vive: le spese sostenute dall’organismo per le convocazioni delle parti invitate ovvero per eventuali altre spese documentate e giustificate;
l) spese di mediazione: il compenso dovuto all’organismo dalle parti per il servizio di mediazione;
m) indennità di mediazione: il costo della mediazione dovuto all’organismo, comprensivo delle spese di avvio, delle spese di mediazione, e delle spese vive.
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
- Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
- Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
- Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.
- Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
- Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
- La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.
Art. 4
Accesso alla mediazione
- La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5 la domanda deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.
- L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
- All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
- omissis
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di contratti di ogni tipo e natura, condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, nonché tutte le materie di competenza del Tribunale delle Imprese, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
1-ter. Nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti e consumatori le parti hanno accesso al procedimento senza la necessaria assistenza dell’avvocato.
- Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’effettivo esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata anche qualora una sola delle parti all’esito della fase preliminare ove prevista, decida di non procedere ulteriormente con la mediazione.
- Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
- I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
- Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
- Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.
Art. 5 bis
Ordine del giudice
- Dei provvedimenti con i quali il giudice dispone motivatamente l’esperimento del procedimento di mediazione si tiene conto nelle valutazioni di professionalità del giudice con riguardo al profilo della produttività.
- Il capo dell’ufficio giudiziario adotta le iniziative opportune al fine di favorire l’esperimento della mediazione nel corso del giudizio, riferendo, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della Giustizia.
Art. 6
Durata
- Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
- Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
- Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8
Procedimento
- All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa l’incontro tra le parti in persona non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data dell’incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
1-bis. Nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 bis, la mediazione inizia con la fase preliminare all’esito della quale il mediatore forma processo verbale che dà conto della decisione di ciascuna parte di proseguire o meno la mediazione, senza indicarne le motivazioni.
1-ter. La partecipazione agli incontri di mediazione, inclusa ove prevista la fase preliminare, è personale; per le persone giuridiche è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito di pieni poteri per la soluzione della controversia. Soltanto nel caso di gravi motivi le parti potranno essere sostituite da un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito di pieni poteri per la soluzione della controversia.
- Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
- Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
- Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione ovvero dalla partecipazione in mancanza di buona fede e lealtà, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e può tenerne conto ai sensi degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le valutazioni relative al probabile esito negativo della mediazione non costituiscono un giustificato motivo per non partecipare al procedimento. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo ovvero vi ha partecipato violando le regole di buona fede e di lealtà, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per giudizio.
Art. 8 bis
Mediazione della Pubblica Amministrazione
- Salvo diverse previsioni contenute in leggi speciali, la presente legge si applica anche alle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e alle società partecipate da questi ultimi, nonché agli enti di previdenza.
- La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, le società e gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dalla presente legge, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell’incaricato, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.
Art. 9
Dovere di riservatezza
- Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
- Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10
Inutilizzabilità e segreto professionale
- Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
- Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11
Conciliazione
- Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13. La proposta non può essere formulata durante la fase preliminare né quando la parte invitata non compare.
- La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
- Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
- Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
- Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione
- Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
- Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13
Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art. 14
Obblighi del mediatore
- Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.
2. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.
Art. 15
Mediazione nell’azione di classe
- Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori.
- Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
- La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
- L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento. A pena della sospensione e successiva cancellazione dal registro, all’organismo è vietato esercitare, direttamente o indirettamente, attività di consulenza o assistenza in favore di singole parti di una lite. Al fine di garantire il principio di trasparenza, l’organismo dovrà mantenere un sito web aggiornato che fornisca almeno le seguenti informazioni: oggetto sociale; nome del responsabile dell’organismo; nome dei soci, associati, responsabili e finanziatori; regolamento di procedura, indennità di mediazione e criterio di calcolo; statistiche dettagliate e aggiornate almeno semestralmente sulle procedure gestite e i curricula di tutti i mediatori con in evidenza i dettagli del percorso formativo minimo previsto dalla legge e dell’ulteriore successiva formazione.
- La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
4.bis Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
- L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17
Risorse, regime tributario e indennità
- In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al “Fondo Unico Giustizia” attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, in data 30 luglio 2009, n. 127.
- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
- Fermo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
4bis. Gli organismi privati possono determinare autonomamente le spese di mediazione e i relativi criteri di calcolo, ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 5-ter e delle spese di avvio.
- Omissis.
5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-ter. In caso di mancata prosecuzione del procedimento all’esito della fase preliminare quando prevista, le spese di mediazione, per ciascuna parte, non possono essere superiori a 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; a 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; a 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; a 200 euro, per le liti di valore superiore.
5-quater. Fra le spese di cui all’articolo 91, comma 1, del codice di procedura civile sono comprese le indennità relative all’esperimento del procedimento di mediazione.
- Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero.
- L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
- Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del “Fondo unico giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
Art. 18
Organismi presso i tribunali
- I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
Art. 19
Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
- I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
- Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN
MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20
Credito d’imposta
- Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
- A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.
- Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
- Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”.
Art. 21
Informazioni al pubblico
- Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;”.
Art. 23
Abrogazioni
- Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
- Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente possono continuare ad essere esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art. 24
Disposizioni transitorie e finali
- Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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[1] Il numero di procedure di mediazione che si arrestano al primo incontro, per quanto in progressivo calo dal 2013, resta tuttavia elevato.
[2] Direzione Generale di Statistica del Ministero di Giustizia – Mediazione Civile ex D.L. 28/2010 – Statistiche relative al periodo Gennaio – Settembre 2014 https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20civile%20al%2030%20settembre%202014.pdf
[3] Questa percentuale, a ben vedere, è straordinaria. Poiché infatti quasi il 90% di tutte le procedure di mediazione avviate, e quindi del 48% in discorso, dipendono dalla condizione di procedibilità, è evidente che trattasi di accordi mediati che, senza l’ausilio del terzo neutrale, le parti e i rispettivi avvocati non avevano trovato. Diversamente, non vi sarebbe stato bisogno di avviare la procedura di mediazione, come passaggio preliminare rispetto all’azione civile.
[4] È il caso di alcune rilevazioni condotte, ad esempio, presso il Tribunale di Firenze e la 13° sezione del Tribunale di Roma.
[5] L’Avvocatura dello Stato ha già depositato l’appello, con tanto di richiesta di sospensiva, contro la sentenza del TAR Lazio che ha previsto la totale gratuità del servizio di mediazione sino alla fine del primo incontro. Secondo l’Avvocatura, tra gli altri motivi di ricorso, esigere da organismi pubblici e persino privati l’erogazione di un servizio professionale di qualità (e in certe materie obbligatorio) senza nemmeno il rimborso delle spese vive è semplicemente illogico, e insostenibile economicamente.
[6] In questo senso, del resto, è una recente e sempre più diffusa giurisprudenza che ritiene la fase preliminare, di cosiddetta “mediabilità” della controversia, assorbita dall’ordine del giudice di procedere al tentativo.
[7] L’estensione a tali materie era stata suggerita dalla Commissione Giustizia della Camera in sede di conversione in legge del Decreto del fare. Più di recente, l’opportunità di allargare il novero delle “materie obbligatorie” è stata richiamata da alcuni Presidenti di Corti d’Appello, come riferisce la Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario.
9 commenti
buon giorno..grazie per la proposta di modifica che in effetti è necessaria oltre che urgente e quella proposta mi pare ottima. Due cose però desiderei rilevare :nella proposta, in riguardo alle spese di mediazione, non si fà alcun cenno del gratuito patrocinio e quindi resta tutto come è adesso.A tal proposito vorrei far rilevare che quando in tribunale vi è una richiesta di gratuito patrocinio l’Avvocato percepisce comunque un onorario,oltre che il compenso in nero che comunque chiede all’assistito indipendentemente dal reddito da questo posseduto, mentre quando trattasi di mediazione vi è obbligo di ammissione al gratuito patrocinio ma nessuno,ne organismo ne mediatore percepisce alcun chè in particolare gli organismi,privati naturalmente,vengono obbligati a lavorare gratis con forte aggravio di spese,specie di questi tempi.mi sembrerebbe opportuno è giusto che venisse previsto un pagamento per l’organismo e di riflesso per il mediatore nel caso di gratuito patrocinio,oneri a carico dello stato come lo è quando si và in tribunale.
Altra questione riguarda i tirocini per i mediatori.Un mediatore professionista che già effettua il suo aggiornamento come previsto e già esercita la professione da molti anni,io per esempio da 5 anni,il tirocinio 20 in due anni, nemtre l’avv 2. A cosa serve esattamente..? a me sembra proprio a niente anche perchè tali tirocini vengono effettuato in genere all’intero del proprio organismo che già ti aggiorna continuamente con direttive ect.la scadenza temporale di tirocini,che il significato è riferito a chi stà iniziando o debba iniziare una professione,inoltre è di due anni uguale a quella dell’aggiornamento..non pensate che sia contraddittorio e una perdita di tempo? Proposta è il tirocinio ,20 se vuoi è da effettuare solo per il mediatore che inizia la professione e per solo due anni.gli avvocati e tutti i professionisti in genere effettuato il tirocinio una sola volta e in particolare prima di iniziare la professione,dopo effettuano solo aggiornamenti vuoi annuali .vuoi ogni due anni a secada della professione.
grazie e scusate
Buongiorno,
ho letto con attenzione le modifiche apportate e credo siano idonee a rafforzare l’istituto della mediazione ma poco incisive a “istituzionalizzare” questo strumento giuridico.Uno dei problemi principali che riscontro durante la maggior parte degli incontri di mediazione è l’atteggiamento indifferente, assente e distaccato di colleghi Avvocati che al primo incontro di programmazione non consentono nè ai clienti nè al Mediatore di esprimere un concetto poichè non sussisterebbero a prescindere le condizioni e/o i presupposti per mediare. Credo che solo le pronunce di condanna dei Giudici possano con il tempo limitare questo atteggiamento di rancore e ostilità.
Altro problema, gli Avvocati continuano a presenziare agli incontri in assenza delle parti pretendendo una piena rappresentanza di poteri con una semplice delega contrariamente a quanto già disposto dal decreto Legislativo che ignorano completamente.
Il disprezzo nei confronti dell’istituto si manifesta anche al momento della richiesta del pagamento delle indennità per loro non dovute qualora non si raggiunga nessun accordo, ignorando l’impegno dell’Organismo e del Mediatore. Il primo incontro di programmazione così come introdotto ha lo scopo di ridurre la mediazione a una pura formalità quindi il decreto Legilastivo sul punto dovrebbe essere più chiaro e incisivo. Non vorrei tediarvi ancora quindi mi fermo qui con la speranza che prima o poi la mediazione conquisti il posto che merita. Io insieme ad altri colleghi ci crediamo.
Grazie per i Vostri preziosi contributi .
Con stima
Lucrezia
Bene!Grazie per quello che state facendo…state, stiamo aprendo una strada..ci vuole tempo e tanta fiducia,determinazione e competenza…in aggiunta agli interventi che giustamente suggerite, propongo questo:
laddove l’incontro preliminare si conclude negativamente (le parti e gli avvocati cioè decidono di non iniziare la mediazione vera e propria)le parti sono tenute a corrispondere in ogni caso all’Organismo un corrispettivo che può essere non sò di 50 o 60 € che va interamente al mediatore a titolo di rimborso spese per istruttoria e preparazione della mediazione (che, ricordiamolo il bravo mediatore prepara sempre e comunque!).Questo sia come incentivo per le parti e gli avvocati ad andare oltre il primo incontro che come riconoscimento dell’impegno del mediatore.Grazie e buon lavoro!
buon giorno…!! mi chiedo ..ma il Ministero,il Ministro sono a conoscenza di tutta questa giurisprudenza che in questo periodo i giudici stanno producendo in gran quantità,tutta giurisprudenza orientata verso e a favore della mediazione non solo delegata?alla luce di detta giurisprudenza credo che ci sia ancora qualcosa da aggiungere alla Vostra già nutrita proposta.Il Ministro e il Ministero hanno, ho stanno, preparando, che Voi sappiate, decreto o qualche direttiva in ordine e in orientamento, per gli organismi e i mediatori,che regoli la mediazione alla luce di detta giurisprudenza?
grazie e buon lavoro
gaetano
salve….ma Mondo ADR risponde ai commenti..??
La ringraziamo per il suo interessamento. Come in tutte le riviste online, lo spazio dei commenti è rivolto a stimolare il dibattito tra i lettori. Per quanto riguarda la sua domanda nel commento precedente, anche noi riteniamo auspicabile un intervento del Ministero. Ad oggi non siamo a conoscenza di nessun azione del Ministero al riguardo.
Ringrazio lor signori x l’impegno x le modifiche ed i suggerimenti , ma sinceramente ritengo che siano poco incisive x rafforzare e garantire con serietà questo strumento giuridico. Il perdurare delle ostilità della categoria degli avvocati non è comprensibile e non più giustificabile.Finchè i giudici non affronteranno con professionalità ed impegno l’istituto della Mediazione questo atteggiamento continuerà a nuocere alla mediazione. Non parliamo poi dell’assenza e sordità del ministero della Giustizia. Modificate l’obbligo dei 20 tirocini, la maggior parte dei mediatori(avvocati) sono privi di qualsiasi tecnica di mediazione e comunicazione, pertanto non hanno nulla da insegnare . La spina dolente, il numero delle mediazioni annuali x ciascun mediatore sono ridicole, l’esperienza va fatta sul campo e con questi numeri non si va da nessuna parte.
Buongiorno, tra le modifiche per rafforzare l’istituto mi piacerebbe molto che fosse previsto che:
ogniqualvolta l’avvocato rifiuta di proseguire la mediazione adducendo valutazioni assolutamente personali e mostrando atteggiamenti ostili all’istituto in sè e con comportamento non leale ed etico nei confronti del suo assistito, il giudice condannasse l’avvocato, non la parte al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Mi è capitata una mediazione nella quale l’avvocato di parte istante, dopo aver accettato di malavoglia di comparire al primo incontro con la parte e aver firmato il verbale di rinvio, si è rifiutato categoricamente di partecipare al secondo incontro (al quale era presente la parte convenuta) perchè a suo dire, se non l’aveva trovato lui l’accordo con l’avvocato di controparte, sicuramente non si poteva trovare in mediazione. Questo dopo che ho spiegato approfonditamente il senso e la funzione della mediazione!
Chi va punito qui, mi chiedo????
Condivido in pieno le proposte di modifica, tranne la rigidità sull’esposizione del. urriculum dei mediatori e le statistiche sul proprio sito dell’Organismo di Mediazione. Ció che proverei ad aggiungere è anche la possibilità per gli avvocati fi parcellizzare la loro assistenza e togliendo il primo incontro che in caso di assenza della parte chiamata si pagassero 60 euro sino a 1000 euro, 100 euro sino 250000 euro e 200 euro oltre i 250000 euro. Complimenti per il lavoro che state svolgendo.