CONSUMATORI
Risoluzione extragiudiziaria delle controversie in materia di consumo
1) OBIETTIVO
Agevolare e semplificare la risoluzione delle controversie in materia di consumo.
2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Comunicazione della Commissione, del 30 marzo 1998, sulla risoluzione extragiudiziaria delle controversie in materia di consumo.
Raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziaria delle controversie in materia di consumo.
3) CONTENUTO
1. La comunicazione della Commissione ricorda i problemi d’accesso dei singoli consumatori alla giustizia. Questi ultimi incontrano ostacoli di ordine materiale quali:
* i costi elevati della consultazione giuridica e della rappresentanza;
* la lunghezza dei termini prima che si pervenga ad un giudizio.
I consumatori debbono inoltre affrontare ostacoli di ordine psicologico dovuti al formalismo delle procedure giudiziarie e alla complessità di tali procedure, in particolare nel contesto di controversie transnazionali.
Ne deriva che nella maggior parte delle controversie in materia di consumo, il limitato valore economico dell’oggetto della controversia rende eccessiva la durata del procedimento giudiziale e sproporzionati i suoi costi. Numerosi consumatori rinunciano pertanto a far valere i loro diritti.
2. Per ovviare a tali difficoltà , esistono secondo la comunicazione tre vie complementari:
La prima riguarda la semplificazione e il miglioramento delle procedure giudiziarie, prevedendo ad esempio la possibilità di presentare l’istanza secondo modalità semplificate, rendendo facoltativo l’intervento di un avvocato e incoraggiando i tentativi di conciliazione dinnanzi a un giudice. Tuttavia, la comunicazione della Commissione non ha ad oggetto tali procedure giudiziarie e non contiene proposte in questo settore fondamentale.
3. Occorre poi migliorare la comunicazione tra i consumatori e i professionisti, al fine di aiutare il consumatore a trovare una soluzione amichevole della controversia che l’oppone al professionista. È necessario superare numerosi ostacoli: mancanza d’informazione dei consumatori, difficoltà ad esporre chiaramente le loro richieste e problemi di lingua nel caso di controversie transfrontaliere.
La comunicazione della Commissione intende promuovere la risoluzione amichevole dei problemi in materia di consumo e presenta al tal fine, come progetto pilota, un formulario europeo di reclamo per il consumatore , disponibile su Internet in tutte le lingue dell’Unione europea. Tale formulario, che può essere utilizzato ai livelli nazionale o transfrontaliero indipendentemente dal valore e dal tipo della controversia, si propone di guidare e orientare il consumatore nella formulazione della sua richiesta.
4. La terza via per ovviare a difficoltà esistenti nella regolazione delle controversia in materia di consumo è la creazione di procedure extragiudiziali come la mediazione, la conciliazione o l’arbitraggio. La raccomandazione della Commissione intende stabilire una serie di principi applicabili al funzionamento delle procedure extragiudiziali a fini di garanzia, come la trasparenza, l’indipendenza e il rispetto del diritto.
5. Questa raccomandazione fa seguito alle conclusioni del Libro verde sull’accesso dei consumatori alla giustizia e alla risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato unico.
6. La raccomandazione disciplina le procedure volte a risolvere la controversia tramite l’intervento attivo di un terzo che propone o impone una soluzione. Essa non si applica alle procedure che costituiscono un semplice tentativo di ravvicinare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo.
La raccomandazione è indirizzata agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, alle persone fisiche o giudiche responsabili della creazione e del funzionamento di tali organi e agli Stati membri.
7. La Commissione raccomanda che qualunque organo competente per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo rispette sette principi:
Quando la decisione è adottata individualmente, il principio d’indipendenza è garantito in particolare quando la persona designata:
* possiede la capacità e le competenze necessarie allo svolgimento delle sue funzioni;
* gode di un mandato di durata sufficiente a garantire l’indipendenza della sua azione e non può essere destituita senza giustificato motivo;
* non ha svolto attività lavorative, nel corso dei tre anni precedenti la sua entrata in funzione, per l’associazione professionale o l’impresa che la retribuisce o che l’ha nominata per questa funzione.
Quando la decisione dell’adozione è collegiale, il principio d’indipendenza è garantito attraverso la rappresentanza paritaria dei consumatori e dei professionisti o attraverso il rispetto dei criteri sopra enunciati.
Il principio di trasparenza è garantito da varie misure, comprendenti:
* la comunicazione a qualunque soggetto che lo richieda:
– di una descrizione dei tipi di controversie che possono essere sottoposte all’organo;
– delle norme relative alla presentazione del reclamo all’organo;
– del costo eventuale della procedura per le parti;
– delle regole sulle quali si fondano le decisioni dell’organo (codici di condotta, disposizioni legali, …)
– delle modalità di adozione di decisioni;
– del valore giuridico della decisione.
* la pubblicazione di una relazione annuale relativa alle decisioni adottate.
Il principio d’efficacia comporta:
* l’accesso del consumatore alla procedura senza essere obbligato a ricorrere al rappresentante legale;
* la gratuità della procedura o la determinazione di costi moderati;
* la fissazione di termini brevi tra la presentazione del reclamo all’organo e l’adozione della decisione;
* l’attribuzione di un ruolo attivo all’organo competente.
Il principio di legalità , secondo il quale l’organo extragiudiziale non può adottare una decisione che avrebbe come risultato di privare il consumatore della protezione che gli garantiscono le disposizioni imperative della legge dello Stato sul territorio del quale l’organo è stabilito, deve essere a sua volta rispettato. Inoltre, le decisioni debbono essere motivate.
Devono inoltre essere rispettati i principi del contraddittorio (possibilità per tutte le parti interessate, di far conoscere il proprio punto di vista e di prendere conoscenza di quello della parte avversa), di libertà (scelta del consumatore di aderire alla procedura extragiudiziale) e di rappresentanza.
4) TERMINE ULTIMO PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
Non applicabile
5) DATA D’ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)
Non applicabile
6) RIFERIMENTI
Comunicazione COM(1998) 198 def.
Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
Raccomandazione 98/257/CE
Gazzetta ufficiale L 115, 17.04.1998
7) ALTRI LAVORI
Il 25 maggio 2000 il Consiglio ha adottato una risoluzione su una rete a livello comunitario di organi nazionali incaricati della risoluzione extragiudiziaria delle controversie in materia di consumo.
Informazioni complementari ( EN ) sono disponibili sul sito della Direzione Generale incaricata della Politica dei consumatori e della tutela della loro salute.
8) DISPOSIZIONI D’APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE