Il 20 marzo sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale due settimane fa. Si conclude così l’iter legislativo del decreto sulla mediazione, dopo le modifiche allo schema di decreto del 28 ottobre apportate grazie ai successivi pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, e si concretizza, contro lo scetticismo di pochi, la delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, che riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.
In merito all’avvio di una procedura di mediazione, dunque, dal 20 marzo 2010 sono entrate in vigore le seguenti principali disposizioni:
Avvio di una domanda di mediazione. Una parte può in ogni momento depositare una domanda di mediazione presso un ogranismo accreditato per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, anche a causa pendente. Dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo della controparte, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del cpc.
Invito del giudice alle parti. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.
Obbligo di informazione per l’avvocato. All’atto del conferimento dell’incarico, e non più durante il primo incontro, l’avvocato è tenuto ad informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile.
Le disposizioni introdotte dal decreto al fine dichiarato di rafforzare la mediazione come strumento necessario per la diminuzione del carico di controversie gravanti sul sistema giustizia in Italia, “tradiscono” di fatto il crescente riconoscimento del valore aggiunto che l’istituto della mediazione sta ottenendo sia negli ambienti giuridici che tra gli operatori del mercato. E’ indubbio infatti che la mediazione così come riformata dal decreto finisce per coinvolgere tutti i più importanti aspetti della vita quotidiana interessando le materie più diverse. A riguardo occorre sottolineare come dopo solo dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce infatti condizione di procedibilità nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Tra le novità più rilevanti sono senz’altro da segnalare l’introduzione di incentivi fiscali come l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti; dall’ imposta di registro del verbale d’accordo per il valore di 50.000 euro e di un credito di imposta alle parti che corrispondono l’indennità prevista fino a concorrenza di 500 euro. Ma c’è di più. Le conseguenze in sede giudiziale per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, l’eventuale proposta del mediatore in caso di insuccesso e l’impatto di quest’ultima sulle spese processuali, nonché il valore attribuito dalla normativa al verbale d’accordo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione all’ipoteca giudiziale, sono tutte novità rivoluzionarie per l’istituto della mediazione.
Un ruolo di primordine è altresì assegnato agli organismi di mediazione e, di conseguenza ai mediatori. Si prescrive infatti che le procedure di mediazione possano essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia e che i mediatori, iscritti alla liste degli organismi accreditati al registro, abbiano frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia. A ben vedere appare inconfutabile lo sforzo del legislatore delegato nell’offrire tutti i mezzi necessari per rafforzare la giustizia alternativa e rendere accessibile a tutti uno strumento rapido, economico ed efficace come la mediazione. Tocca ora agli operatori iniziare a fare un <<buon uso>> di questo strumento il cui utilizzo risulta ormai indispensabile.
66 commenti
@ Marcella
dipende dal tipo di corso che ha fatto e dall’ente erogatore. Se ha ottenuto un attestato ai sensi del DM 222 ed il corso era di 50 ora è abilitata a esercitare la professione di mediatore. Altrimenti se le ore non sono valide dovrà rifare il corso per intero o se valide ma inferiori a 50 dovra integrare.
Domanda cruciale: se è stabilito che, dopo dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto n.28, il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituirà condizione di procedibilità nelle controversie in alcune particolari materie, perché l’entrata in vigore di questa forma di obbligatorietà (ex art.5 del suddetto decreto) non è considerata certa e si temono rinvii, proroghe o deroghe? Quali sono realmente i rischi del non verificarsi di tale entrata in vigore prevista per il 20 o 22 marzo 2011?
Mille grazie.
@ Laura Moriconi,
le voci di un possibile slittamento dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà sono originate dal ritardo della pubblicazione del D.M. 180/2010 attuativo del D.LGS. 28/2010. Una volta pubblicato il DM, ogni ostacolo all’attuazione di tutte le norme in esso previste- e dunque pure la condizione di procedibilità- viene meno.
Sono previste incompatibilità con l’esercizio delle funzioni di Giudice di Pace? Se sì, sono assolute o limitate in ambito territoriale (ad es. circondariale, distrettuale ecc.)? Io sarei interessato ma sono Giudice di Pace e mi pare di ricordare che il vecchio decreto del 2004 prevedesse espressamente un’incompatibilità totale, che però non riesco a ritrovare nel nuovo testo riformato nel 2010 … Distinti saluti e un ringraziamento per la risposta che riceverò
@Antonio Di Zazzo
Nel nuovo DM 180/2010 non è più prevista in maniera specifica l’incompatibilità tra le funzioni di giudice di pace e di mediatore. Quindi si presume che tale incompatibilità sia decaduta (ma potrebbe essere opportuna una richiesta specifica al Miistero della giustizia).
cosa cambia con il decreto lgs. 28/2008 nel ricorso in appello.
siamo obbligati ad aderirvi? il controricorso si può fare? e se si
quali sono i vantaggi e gli svantaggi sia x il vincitore che x il soccombente.con questo decreto può il giudice d’appello respingere il ricorso?
ho vinto una causa civile x apposizioni di termini. La controparte ha fatto ricorso.nel 1991 ho acquistato insieme alla casa un piccolo resede
delimitato da 2 muri di cinta e da un altro resede recintato da controparte poichè il mio è uno spazio aperto.ho trovato in questo stato di fatto e di diritto e ho parcheggiato nel resede la macchina.
il mio resede è completo di mq. 20 circa che ne determinano l’estensione e l’ho fatto misurare da un tecnico. le misure risultano 20 mq. con 10 cm in più.La controparte ha presentato il mero estratto di mappa senza nessuna planimetria e un contratto in cui si vede il suo resededisegnato con rettangolo senza l’estensione in mq. Ha fatto ricorso e io ho tanta paura. sono disperata. ha fatto richiesta del c.t.u. e ha chiesto il d.lgs.28/ 2010 ho paura che questo decreto mi sia avverso. faccio presente che la stessa ha recintato di propria iniziativa la sua proprietà. vi prego risponetemi grazie
sono un agente di assicurazione e vorrei sapere se è vero che il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 prevede per i professionisti mediatori una particolare assicurazione sulla responsabilità civile professionale con eventuale un masimale anch’esso dedicato o se è sufficiente inserire un’estensione alla garanzia della polizza RC.
@Carlo Gazzola
il DM 180/2010 richiede all’organismo di mediazione il possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione. Per quanto rigyarda il mediatore dovrebbe provvedere alla stipula di una polizza di RC professionale individualmente.
Buonasera,
Vorrei sapere se con una laurea vecchio ordinamento in scienze della comunicazione è possibile frequentare il corso per mediatore civile.
Tuttavia,se spetterà poi ai singoli organismi valutare le candidature e decidere discrezionalmente se avviare un rapporto di collaborazione professionale, una laurea diversa dall’ambito in cui si opera può limitare in qualche modo l’attività?nel senso che sicuramente verranno privelegiati i dottori in legge oppure non c’è nessun criterio stabilito atto a favorire determinati?
Grazie, Francesco.
Buongiorno,
Vorrei sapere se avvocati “formati” ed “accreditati” con un Organismo Privato,regolarmente iscritto nei registri del Ministero di Giustizia ed autorizzato alla formazione professionale e già aula di conciliazione nazionale, POSSANO, in convenzione col medesimo organismo,dentro il proprio studio associato, aprire un’aula di conciliazione come “polo o articolazione” di questo Ente privato già accreditato e quindi esercitare “anche” in essa la mediazione.
Nel caso non fosse possibile,tali avvocati, possono esercitare la mediazione in un altro polo o articolazione di analogo Studio privato accreditato anch’esso col Medesimo Organismo?
per una controversia avente ad oggetto il risarcimento assicurativo derivante dal furto di auto è obbligatorio il ricorso alla mediazione o, per il momento, posso agire direttamente presso il Giudice di Pace ?
grazie e saluti
Deve esperire il tentativo di conciliazione prima di ricorrere al giudice.
sono pensionata ho 62 anni, ho lavorato presso Procura della Repubblica Brescia in qualità di cancelliere, posso avere qualche ruolo
diverso dal mediatote, in quanto non sono laureata, ma vorrei trovare un lavoro. Grazie
Ma davvero credete che la mediazione possa ridurre il contenzioso in Italia? non credete che questo è l’ultima invenzione dei politici per portare più soldi del contribuente al ministero? qualcuno mi dice fino ad oggi in che percentuale la mediazione ha risolto casi? Ci siamo resi conto di quanto denaro si butta via per un verbale negativo del conciliatore che non contiene alcun riferimento al diritto REALE?
In merito alla Conciliazione obbligatoria non è altro che una spesa in più perchè non si riesce ad accordarsi :In prima persona in una controversia avendo tutte le carte che potevano attestare la proprietà di un piccolo fondo all’avv.della controparte si è rifiutato di accertare i documenti ,Tutto questo è stato messo al verbale…morale si è in causa al Tribunale